lunedì 31 maggio 2010

Diritto alle riprese televisive dei Consigli Comunali


E' passato ormai un anno abbondante dall'insediamento della Giunta Di Tommaso alla guida della nostra comunità.

Uno dei caratteri distintivi di questa fase è indubbiamente stata la carenza di trasparenza.

Tre mesi è durato l'occultamento della lettera di rilievo della Corte dei Conti sul mancato rispetto del PATTO DI STABILITA' per l'anno 2007. La motivazione sottostante e recondita di questo comportamento risiedeva nel fatto che erano prossime le ELEZIONI REGIONALI.

Meglio non far sapere al POPOLO BUE le magagne del DUCEnnio

Non è servito !

Il 27 aprile 2010 è stato approvato il bilancio della controllata STS.

ANCORA IN PERDITA !

L'11 maggio 2010 in Consiglio Comunale s'è parlato di riorganizzazione e sviluppo futuro di quell'azienda.

NON C'ERA UNO STRACCIO DI NUMERO SUL QUALE DISCUTERE......SOLO CHIACCHIERE !

QUESTA VOLTA LA SCUSA ADDOTTA E' STATA LA PUBBLICAZIONE IN CORSO DEL DOCUMENTO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO.

FALSO ! La registrazione è un mero adempimento dell'obbligo di pubblicità. Quei dati erano utilizzabili DA SUBITO !

In passato, è stato ripetutamente assicurato tutto l'impegno affinchè la cittadinanza potesse fruire e visionare lo svolgimento dei lavori per mezzo di riprese televisive delle sedute di consiglio.

CHIACCHIERE ! DOPO UN ANNO NON E' CAMBIATO NULLA !



Quando il Re è nudo cosa c'è di meglio che coprire le sue nudità ?

Accade che in una circostanza sia stato concesso al Direttore de IL TUSCOLO una ripresa limitata a tre minuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE IN TRE MINUTI !


Ci si rifà al REGOLAMENTO del CONSIGLIO COMUNALE

Cosa dice il RCC in ordine all'informativa e agli atti ?

Capo I punto 4. Il Presidente assicura un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, inviando ove possi-bile a tutti i consiglieri, contestualmente alla convocazione, una copia delle proposte di deliberazione inserite nell’ordine del giorno e degli atti dal medesimo ritenuti indispensabili ( vedi il bilancio della STS ndr), sentita la conferenza dei capi gruppo.

E sulle registrazioni audiovisive ?


Capo III Articolo 28 - Registrazioni audiovisive.
È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
 Se la ripresa é disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori mede-simi, tutto il materiale della registrazione deve essere ordinato, archiviato e conser-vato agli atti.
I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti



Lo capisce anche un bambino: qui si parla delle REGISTRAZIONI UFFICIALI, quelle eventualmente ISTITUZIONALMENTE disposte !

Se leggete il regolamento del consiglio comunale nulla vieta riprese audio-visive da parte di terzi ovviamente preannunciate !


E allora.......di cosa si ha timore ? DELLE NUDITA' DEL RE ?




RIPETO : QUALCUNO HA FORSE LETTO DI UN DIVIETO PRESENTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ?


E comunque nulla vieta che un consigliere comunale chieda di videoriprendere un suo intervento in aula !




VEDIAMO COME STANNO LE COSE


Egregio Signor Cristofanelli,

In relazione alla e-mail del 19 maggio 2010, La informiamo che questa Autorità ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni in ordine all’utilizzo di apparecchiature video fotografiche durante le sedute consiliari, evidenziando che il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali garantisce espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute dell’organo consiliare comunale, demandando ad uno specifico regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti a detto regime di pubblicità (artt. 10 e 38 unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,d.lg. n.267/2000).

Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive, ed a specificare le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito (ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili). Nell’ipotesi in cui sia prevista la possibilità di effettuare le riprese, l’Amministrazione deve rendere l’informativa prevista dall’art. 13 del d.lg. 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, rendendo edotti i partecipanti dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati. Su tali aspetti si rinvia alle ulteriori precisazioni contenute in Relazione annuale del Garante 2001, capitolo 7; Newsletter del 11 marzo 2002; Relazione 2003, par. 19, Relazione 2008, par. 3.2 , consultabili sul sito www.garanteprivacy.it, nelle sezioni “pubblicazioni” e “newsletter”. Cordiali saluti --

Garante per la protezione dei dati personali
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza di Monte Citorio, 12100186 Roma
tel. 06.696771 - fax 06.69677.915urp@garanteprivacy.it

www.garanteprivacy.it


Dalla Relazione del Garante Privacy del 2008

Giornalismo e informazione

Anche quest'anno il Garante è stato spesso impegnato nello sforzo di trovare il corretto bilanciamento fra due diritti fondamentali delle società democratiche: quello ad informare e ad essere informati, e quello a veder tutelata la propria riservatezza e la sfera più intima della vita privata.


Non pochi casi hanno riguardato la tutela della dignità delle persone, specialmente minori o vittime di reati, rispetto a un esercizio del diritto di cronaca esasperato e spesso non corretto.

Siamo intervenuti per vietare la pubblicazione di dati e dettagli che rendevano facilmente identificabili i minori coinvolti, o le vittime di reati, specialmente a sfondo sessuale, compiendo così ulteriore violenza nei loro confronti.

Rinnoviamo un appello forte ai mezzi di informazione, perché siano sempre rispettati Codice deontologico, Carta di Treviso e soprattutto le regole della buona informazione.

A difesa della dignità delle persone, abbiamo raccomandato misura nelle riprese televisive di situazioni di degrado sociale, come nel caso dei campi nomadi, o di riprese sui comportamenti delle persone in stato di disagio. Questo non intacca affatto il valore delle inchieste di giornalismo televisivo condotte con equilibrio e evidenti finalità di buona informazione.

Con lo stesso spirito, nel caso del delitto di Perugia abbiamo vietato l'ulteriore diffusione di immagini televisive riprese dalla polizia giudiziaria e relative al corpo della vittima, trasmesse da televisioni locali nel disprezzo assoluto della dignità della persona.

Anche quest'anno non sono mancati casi di diffusione e pubblicazioni di intercettazioni telefoniche raccolte nell'ambito di attività giudiziarie ancora in corso.

Abbiamo più volte raccomandato, specialmente con riguardo a pubblicazioni annunciate ma non ancora avvenute, di effettuare sempre una valutazione rigorosa sulla sussistenza o meno di un effettivo interesse pubblico alla diffusione, rispettando scrupolosamente tanto le leggi quanto il Codice deontologico, e tutelando i terzi estranei.




Dunque, c'è degrado sociale nel nostro Consiglio ? Ci sono comportamenti che creano disagio nel nostro Consiglio ?

Sicuri che la diffusione anche parziale dei lavori non sia nell'interesse della collettività ?




Videoriprese del consiglio comunale di Vigasio: proviamo a spiegarci meglio
Di carloreggiani


AGGIORNAMENTO (04/03/2009): articolo su L’Arena



AL Segretario comunale di Vigasio

Al signor Sindaco di Vigasio

p.c. Al signor Prefetto della Provincia di Verona



Oggetto: richiesta di poter filmare le sedute del consiglio comunale

In riferimento alla vs lettera di risposta ( prot. N. 12.102/11.582 del 30 agosto 2008 ) ad una nostra richiesta di poter video riprendere gratuitamente le sedute del consigli comunale di Vigasio avanzata il 28/07/2008, nella quale il sindaco Daniela Contri scrive testualmente:


In riscontro alla sua richiesta menzionata in oggetto, rappresento che sussistono difficoltà tecnico logistiche e spese per allestire il collegamento ad internet in sala consigliare. Nel merito a mio modo di vedere, le controindicazioni sono prevalenti sui vantaggi prevedibili. Anzitutto per il principio di cittadinanza attiva occorre che il cittadino se davvero interessato, faccia il sacrificio di recarsi in Comune, ad assistere dal vivo al consiglio comunale. Peraltro gli orari sono sempre fissati in ore serali o nella mattinata di sabato, quindi comodi per la cittadinanza.

Inoltre ai fini della normativa sulla privacy, occorrerebbe preavvisare idoneamente i cittadini della possibilità di essere videoripresi e trasmessi. In proposito temo che tra quelle poche persone di solito presenti alle sedute qualcuna non si senta a proprio agio o sia comunque infastidita dalla possibilità di essere ripresa e rinunci ad assistere. Senza dire che vari consiglieri potrebbero essere intimiditi dalla nuova situazione e indotto a non intervenire, oppure a non esprimersi più liberamente. In tal modo si avrebbe un doppio danno: meno pubblico e meno interventi, nel mentre le decisioni consiliari dovrebbero alimentarsi proprio con un ampio e sereno dibattito.

Pertanto, dopo aver formulato e condiviso con la giunta le valutazioni di cui sopra Non concedo l’autorizzazione richiesta.”




A nome del gruppo Amici di Beppe Grillo di Villafranca, nonostante il diniego, riformuliamo la richiesta di poter video riprendere le sedute del consiglio comunale di Vigasio, fornendo i seguenti chiarimenti e garanzie:

1) Non viene richiesto nessun onere al comune, in quanto il gruppo è dotato di attrezzature professionale, nemmeno i costi di accesso ad internet in quanto vengono usati sistemi di connessione senza fili ed abbonamento alla rete Internet autonomi

2) La cittadinanza andrebbe preventivamente avvisata con dei cartelli appesi all’ingresso, che la seduta è videoripresa, come si fa abitualmente nel comune di Villafranca; questa pratica non ha incontrato nessuna protesta poiché di fatto il pubblico non viene mai ripreso, limitandoci esclusivamente a riprendere i componenti del consiglio, o meglio ciascuno dei componenti al momento di intervenire nel dibattito.

3) A tal proposito il Garante per la privacy è intervenuto con proprio parere l’11 marzo 2002, nel quale si evidenzia quanto segue.



Sì ai consigli comunali in tv

Sì alle riprese e alla diffusione televisiva delle riunioni del consiglio comunale, anche al di fuori dell’ambito locale e con le opinioni e i commenti del giornalista, purché i presenti siano stati debitamente informati dell’esistenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini. Va comunque osservata una particolare cautela per prevenire l’indebita divulgazione di dati sensibili e si deve in ogni caso evitare di diffondere informazioni sulle condizioni di salute. Lo ha ricordato il Garante rispondendo al quesito di un Comune sulla possibilità di pubblicizzare le sedute del consiglio attraverso una televisione locale. Nel parere l’Autorità ha ripercorso alcuni aspetti del complesso quadro normativo che disciplina la tutela della privacy da parte delle pubbliche amministrazioni. I soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati, purché esista una legge o un regolamento che glielo consenta. La legge sulla privacy li autorizza, inoltre, a trattare alcuni dati sensibili (ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri durante le sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare la pubblicità dell’attività istituzionale, fermo restando il divieto di divulgare informazioni sullo stato di salute. Pubblicità di atti e sedute consiliari che è espressamente garantita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lg. n.267/2000), il quale demanda al regolamento comunale l’introduzione di eventuali limiti. Proprio questa fonte normativa, a parere del Garante, può costituire la sede idonea a disciplinare modalità e limiti di pubblicità delle sedute, comprese le eventuali riprese televisive. E’ nel regolamento, dunque, che potrebbe essere sancito l’obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell’esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini e degli altri elementi previsti dalla legge sulla privacy. Nella stessa sede poi, si potrebbero specificare anche le ipotesi in cui eventualmente limitare le riprese per assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito. Ad esempio, nel caso di una seduta che delibera l’attribuzione di benefici a particolari categorie di soggetti e nel corso della quale potrebbero emergere dati sensibili, (salute, razza etc.). La diffusione delle immagini da parte della televisione locale può essere effettuata, ha chiarito l’Autorità, senza il consenso degli interessati (art. 25 l. 675/96 e codice deontologico sull’attività dei giornalisti), mentre non è conforme alla normativa, limitare il diritto di cronaca al solo ambito locale, a meno che il Comune non lo abbia previsto nel regolamento. Né si può impedire al giornalista di esprimere opinioni o commenti durante le riprese.
Il Garante ha ricordato infine, che la legge sulla privacy riconosce al Consiglio comunale nel suo complesso e ai singoli componenti, la facoltà di esercitare alcuni diritti a tutela dei dati raccolti, in questo caso le immagini, come quello di poter visionare, anche prima della messa in onda, le riprese effettuate.



4) Appare poi inconsistente la motivazione che i consiglieri sarebbero intimiditi dalla videoripresa, in quanto il consiglio rappresenta un momento di discussione pubblica e un esercizio di democrazia e non una mera discussione tra privati. Se un consigliere è timido vuol dire che non è portato per esercitare pienamente il ruolo pubblico che riveste e non è obbligato da nessuno a fare politica!

5) Il gruppo garantisce la ripresa integrale delle sedute e la messa in onda senza nessun tipo di censura sulla nostra tv internet, piattaforma dalla quale chiunque può accedere gratuitamente e visionare il filmato.

6) Nel regolamento del Consiglio comunale pubblicato sul sito del Comune http://www.comune.vigasio.vr.it/comune/statuto.asp non vi è traccia del divieto di videoripresa; si desume che non sia aggiornato, ciò comunque è in contrasto con il Regolamento esibito nella seduta del CC di settembre 2008, quando è stato ordinato il sequestro temporaneo della apparecchiatura di videoripresa.

7) In quel Regolamento si ravvisa un abuso di potere in quanto l’articolo vieta le videoriprese senza addurre una motivazione specifica. L’unico divieto alla videoripresa nella prassi attuale dei Consigli comunali è stato adottato solo quando siano ravvisate situazioni di disturbo del normale svolgimento dell’adunanza pubblica, per la quale il presidente del CC può anche sospendere la seduta, oppure farla procedere a porte chiuse. Tuttavia il nostro gruppo che l’unico intento di fare informazione dal basso, attingendo direttamente le informazioni alle fonti, è sempre stato presente in silenzio alle sedute senza recare disturbo di qualsiasi tipo.

Villafranca di Verona, 15 febbraio 2009

In fede.

prof. Ivo Mondini

PS: complimenti al sindaco di Nogara Oliviero Olivieri per aver “cambiato idea” sulle riprese dei consigli comunali.

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