mercoledì 14 giugno 2017

GIOCO D' AZZARDO : DA GENOVA UNA LUCE PER IL SINDACO NOVELLO DI ITACSARF


MASTROSANTI  e  PAGNOZZI : CHE NON SI DEBBA UDIRE ANCORA 

" E IO CHE C' ENTRO ? "




 VOLANDO ALTO certe cose potrebbero anche sfuggire. 
Ma lo SPLENDORE di una città non passa di certo per le i locali delle slot machines !



Te Deum   versione testuale
Discorso di fine anno - Te Deum 31 dicembre 2016 - Chiesa del Gesu'




 Arcidiocesi di Genova
Chiesa del Gesù, sabato 31.12.2016
TE   DEUM
Cari Fratelli e Sorelle
Siamo qui per ringraziare il Signore dei doni ricevuti nell’anno che si conclude, per invocare la sua benedizione per quello che inizia, per riflettere su ciò che abbiamo vissuto, perché sia per noi di monito, di incoraggiamento e di stimolo.




" Non possiamo tacere, però, una stridente contraddizione pubblica: nonostante dichiarazioni – peraltro molto rare e languide – si sviluppa la piaga del gioco d’azzardo. La pubblicità è letteralmente invasiva, una vera violenza! L’affare azzardo rende più di 88 miliardi di euro all’anno: esso è stato studiato per far perdere, e produce povertà e malattia. Lo Stato è venuto meno al suo dovere istituzionale di contenere questa nuova droga, che non conosce né età né condizione sociale. Non solo non contiene il cancro del gioco d’azzardo, ma lo favorisce, e lucra in modo tanto più vergognoso in quanto le vittime sono in maggioranza le fasce più deboli. "






ART. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI 1. 

Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 300 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da: 

1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie; 
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; 
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette; 
5) attrezzature balneari e spiagge; 
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati. 
7  I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell’art. 2 comma 2 della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17. 3.

Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100m da sportelli bancari, postali o bancomat, né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. 4.Non è richiesto il requisito della distanza di 300 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro. 5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. 6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate: -negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinchè analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa; -nei chioschi su suolo pubblico. 7.Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge. 8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via. 9.Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare: la normativa vigente in materia di barriere architettoniche; la normativa vigente in materia di inquinamento acustico; la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativa urbanistica edilizia vigente; 10.Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art.4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.










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