giovedì 31 agosto 2017

BRAVO MARIO ..... MA ALLORA C'E' BISOGNO DI UNA RETATA !


17 ANNI DI OMISSIONI ALL' OMBRA DI " IO MI FIDO DELL' ASSESSORE E DEI DIRIGENTI "


Ci sarà un motivo se al Comune di ITACSARF ( prima FRASCATI ) i RESIDUI ATTIVI  hanno raggiunto vette  cui i COMUNI CASTELLANI 
neppure osano immaginare di sfiorare.


E se il problema è tornato all' ordine del giorno almeno una volta l' anno, in occasione della sessione di Consiglio Comunale ordinario per l' approvazione del bilancio, non è che per il resto del tempo non ci sia stato qualche rompicoglioni che batteva e ribatteva l'argomento. A meno che non siano dirette da SORDOMUTI CIECHI è da ritenere che la eco sia giunta anche a qualche PROCURA DELLA REPUBBLICA o a qualche sede della GUARDIA DI FINANZA.

La domanda da porsi, alla luce del presente dispositivo pubblicato dall' ex consigliere comunale Mario GORI, è come mai non sia accaduto nulla !

Qualcuno dirà che l' andazzo è così diffuso che il problema potrebbe destabilizzare molti se non tutti i Comuni dello stivale.

Vero !  Ma non riguarda l' intero Stivale l' abusivismo edilizio ?

E allora perchè qualche PIERINO di quello s'è interessato e di quest'altro no ?

Non solo !  Agli autori più o meno colpevoli/innocenti del disastro frascatano anche lauti  PREMI DI OBIETTIVO sono stati elargiti.

Per quali meriti ?

E VAIIII      c'è gloria per tutti a  PALAZZO MARCONI






BRAVO MARIO !



Dispositivo dell'art. 361 Codice Penale

Il pubblico ufficiale (1), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni (2), è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p.p. 330-332347(3).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Si tratta di un reato proprio, che presuppone che il p.u. abbia conoscenza di un fatto costituente reato, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale con esse.
(2) Si tratta di un'ipotesi differente dal concorso nel reato per non averlo impedito, pur avendone l'obbligo (art. 40 c.p.), dove il pubblico ufficiale omette non tanto di denunciare un reato di cui sia venuto a conoscenza quanto di porre in essere un doveroso comportamento positivo, che poteva materialmente attuare impedendo così il compimento del reato stesso.
(3) Questa rappresenta un'aggravante speciale di carattere soggettivo, non tanto dunque un titolo autonomo di reato, in quanto in tale ipotesi la diversità non si coglie sul piano di una differente connotazione della condotta incriminata, quanto della diversa ampiezza che caratterizza il dovere di informativa.

Ratio Legis

La norma tutela il corretto funzionamento della giustizia, nello specifico garantendo che la notizia di reato giunga a conoscenza dell'organo competente all'esercizio dell'azione penale.

3 commenti:

  1. Anonimo31.8.17

    I blog frequently and I truly appreciate your content. The article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I opted in for your Feed too.

    Daniel Frost

    RispondiElimina
  2. Anonimo31.8.17

    Qui se li imbarcano tutti. Ma dove li metteranno ?

    Nicola

    RispondiElimina
  3. Anonimo31.8.17

    Seguitate a votare il PD e la sinistra.
    Hanno rovinato l' Italia.

    RispondiElimina