domenica 31 marzo 2019

ROCCA DI PAPA : è un ZINGARETTI lanciatissimo verso l' EUROPA


PARTE DALLA CITTADINA LAZIALE LA 
" REMUNTADA "


E' gasatissimo il SEGRETARIO NOVELLO del Partito Democratico che esibisce la nuova bandiera di guerra.
Ma la Reazione è in agguato e pronta ad ostacolare la chiamata alla discesa in piazza per la  MOBILITAZIONE GENERALE.

Il Segretario è tuttavia tranquillo potendo contare sui recenti successi della funINCULARE de 'NGIMA à ROCCA e dell' OSPEDALE dei CASTELLI ma non solo.



Determinante  è un servizio di intelligence che aggiorna puntualmente Nicola dei movimenti della REAZIONE



PD   
E' MOBILITAZIONE DEI KOMPAGNI 2 - Altra area da presidiare







ROCCA DI PAPA: it is a ZINGARETTI launched towards EUROPE

STARTING FROM THE LAZIAL CITIZEN LA
"REMUNTADA"


SECRETARY NOVELLO of the Democratic Party is very gasatante, exhibiting the new flag of war.

But the Reaction is lurking and ready to hinder the call for descent into the streets for GENERAL MOBILIZATION.



However, the Secretary is quiet, being able to count on the recent successes of the funINCULARE 'NGIMA à ROCCA and the HOSPITAL of CASTLES but not only.

Determining is an intelligence service that punctually updates Nicola of the movements of the REACTION.


READ ALSO :




sabato 30 marzo 2019

QUEL VIZIO ATAVICO DEI PERDENTI VINCITORI


IL SOLITO INSULTO ALL' INTELLIGENZA DEGLI ELETTORI



A chiacchiere hanno vinto tutti; specialmente il 
Partito Democratico
rinnovato dal SEGRETARIO NOVELLO con nuove figure !

MA GLI ELETTORI COSA HANNO DETTO ?



Ed in vista delle prossime battaglie ci si prepara a dovere !

https://www.facebook.com/592015390956949/videos/693914604344811/


giovedì 28 marzo 2019

'NGIMA à ROCCA è MOBILITAZIONE GENERALE per il PD


L' ORDINE DI ZINGARETTI E' PERENTORIO



5, 6 e 7 Aprile tutti in piazza !

Già ..... ma in quale Piazza ? Per contrastare i 
NEO FASSISTI e POP Le liste
i kompagni sono chiamati a presidiare ogni punto nevralgico delle città italiane per togliere spazio alla " reazione ".



A ROCCA DI PAPA
l'intelligence ha ricevuto da fonti solitamente bene infiltrate la segnalazione  della prima PIAZZA critica.

PD   E' MOBILITAZIONE DEI KOMPAGNI 1 - 5 APRILE : NICO' serve un GAZEBO

https://www.facebook.com/watch/?v=693914604344811






mercoledì 27 marzo 2019

MA QUESTI 900.000 EURO CHE FINE HANNO FATTO ?


MANCANO 191 POSTI AUTO ALLA STAZIONE DI FRASCATI !


Le malelingue continuano a denigrare i bei tempi dei

GATTOPARDI

che tanto bene fecero alla nostra città. Prendete ad esempio la
STAZIONE FERROVIARIA




Ma chi prima di loro aumentò i posti auto da 225 a raso a complessivi 416 grazie ad una struttura metallica modulare con oneri in capo alle F.F.S.S. ?



E che dire del  COLLEGAMENTO VERTICALE ( una specie di funINCULARE  ) fra l'area di parcheggio e la  PASSEGGIATA ?

EHEEEEE ....... quelli si che furono tempi belli, tempi di amministratori ECCELLENTI !





UNA VOCE DALL' OSCURITA' : " ROBBE' MA TE Sì RINCOJONITO ? "
1.476.000 euro di incassi per le mense scolastiche non riversate alle casse comunali......... e nun te ne sei accorto !
Ora questi 900.000 euro per la mini funINCULARE dalla Stazione ferroviaria alla Passeggiata spariti nel nulla.



BUT THESE 900,000 EURO WHAT END HAVE THEY MADE ?


MISS 191 CAR STALLS AT THE FRASCATI STATION!



The gossips continue to denigrate the good times of the

GATTOPARDI

that they did so well in our city. Take for example the

RAILWAY STATION

But who before them increased the parking spaces from 225 to level to a total of 416 thanks to a modular metal structure with charges at the head of the F.F.S.S. ?


And what about the VERTICAL CONNECTION ( a kind of funINCULAR ) between the parking area and the PASSEGGIATA ?

EHEEEEE ....... those were beautiful times, times of  EXCELLENT administrators !

COMUNE DI FRASCATI - ROVINATI DAL PARTITO DEMOCRATICO - Terza puntata


QUANDO LE CAPACITA' DEI REVISORI SCELTI DAI GATTOPARDI ERANO SPLENDIDE 

FRASCATI COMUNE INADEMPIENTE






Deliberazione n. 68/2010/PRSE
Comune di Frascati – Inadempienza Prev. 2010
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2010
 composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano                         Presidente;
Rosario Scalia                               Consigliere relatore;
Francesco Alfonso                         Consigliere;
Maria Luisa Romano                      Consigliere;
          VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e smi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L. F. 2006), il quale stabilisce che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto, redatte sulla base delle linee guida predisposte dalla stessa Corte dei conti ai sensi del successivo comma 167;
VISTE le "Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali", relative al bilancio di previsione per l'anno 2010 approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR, e la conseguente delibera attuativa n. 21/2010/INPR, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha definito termini e modalità di trasmissione delle relazioni medesime, fissando al 15 luglio 2010 il termine ultimo;
VISTE le relazioni pervenute a questa Sezione regionale di controllo sui bilanci di previsione 2010 degli Enti Locali della Regione Lazio;
RILEVATO che l’Organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Frascati non ha ancora adempiuto all’obbligo fissato dal citato comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 17/2010 con cui è stata convocata la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio per il giorno 29 novembre per l’esame della suddetta inadempienza;
UDITO il relatore, Cons. Rosario Scalia;
RITENUTO

L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito l’obbligo, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza ed una sul rendiconto dell’esercizio medesimo redatta, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 167, sulla base dei criteri di carattere unitario e delle linee guida stabilite dalla stessa Corte dei conti.
A tenore delle norme sopra richiamate le relazioni medesime devono, in ogni caso, tener conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art.119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’Ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Inoltre, il comma 168 del citato articolo dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o dagli obiettivi posti con il Patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.
Ciò premesso, appare evidente che il complesso delle norme richiamate - e, tra esse, quella che stabilisce l’obbligo di trasmissione, a carico dei suddetti Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali, delle relazioni illustrative dei bilanci di previsione e consuntivi, redatte, a fini di uniformità, sulla base delle linee guida dianzi richiamate – ha la finalità essenziale di consentire alle Sezioni regionali di controllo, nel quadro della disciplina prevista dalla legge n. 131/2003, di segnalare tempestivamente ai Consigli degli enti interessati il profilarsi di situazioni di rischio per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, ai fini anche della tempestiva adozione delle necessarie misure correttive.
A tal fine, le relazioni dell’Organo di revisione economico-finanziaria sono fondamentali per soddisfare le esigenze di carattere informativo sottese ai nuovi compiti di controllo intestati alla Corte dei conti e, per essa, alle Sezioni regionali di controllo, dislocate sul territorio, oltre che per svolgere in maniera più efficace i tradizionali compiti di controllo sulla regolarità e proficuità di impiego delle risorse pubbliche, anche per assolvere alle finalità di “….tutela dell’ unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica…” (cfr. il cit. comma 166, art. 1 della L. F. 2006).
Esse, infatti, devono fornire alle suddette Sezioni regionali dati oggettivi ed attendibili dai quali sia possibile evincere l’esistenza o meno di “gravi irregolarità contabili” ovvero il profilarsi di situazioni di rischio circa il conseguimento o il mantenimento degli equilibri di bilancio, cui l’ente è tenuto in osservanza dei principi posti dagli agli artt. 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).
Appare, altresì, evidente come il mancato invio delle relazioni in parola, o anche un ritardo grave nella loro trasmissione, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di legge, compromette seriamente lo svolgimento dei compiti così attribuiti alla Corte dei conti, vanificando, al contempo, lo scopo essenziale, perseguito dal Legislatore, di assicurare il rispetto dei vincoli internazionali derivanti allo Stato italiano dal Patto di stabilità e crescita ed un coordinamento efficace della finanza pubblica, anche attraverso il mantenimento costante degli equilibri di bilancio degli Enti Locali.
Quanto sopra premesso e considerato, ritiene la Sezione che il comportamento omissivo del suddetto organo di revisione debba costituire oggetto di una pronuncia di “grave irregolarità” ai sensi del comma 168 della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266.

PQM

-              dichiara, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la non conformità a legge del comportamento omissivo dell’ Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Frascati, per il mancato assolvimento dell’obbligo di trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della relazione-questionario sul bilancio di previsione per l’esercizio 2010, di cui al comma 166 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, nel termine fissato al 15 luglio 2010 con delibera di questa Sezione medesima n. 21/2010/INPR;

-              assegna il termine di 15 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente deliberazione, per adempiere all’obbligo di trasmissione della relazione sopra indicata, con riserva di adozione di altri provvedimenti in caso di ulteriore protrarsi dell’inadempimento in assenza di idonee ragioni giustificative;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Frascati.

         Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio del 29 novembre 2010.



Il Consigliere relatore
f.to (Rosario Scalia)
Il Presidente
f.to (Vittorio Zambrano)






Depositata in Segreteria il 30 novembre 2010
Il Direttore del Servizio di Supporto
f.to (Chiara Marino)

lunedì 25 marzo 2019

BASILICATA - I VERDETTI DEL DAY AFTER


USCITA LA SENTENZA 





Il PD Trirotola !

Trerotola era sostenuto da sette liste, quella esplicitamente legata al Partito democratico - Comunità democratiche - ha raccolto il 7,8% dei voti.

Non è bastata la nuova trazione di NICOLA ZINGARETTI e le donazioni del M5S: dimezzato al pari dei grillini il PD che alle politiche 2018 aveva ottenuto il 16,38%.

TREROTOLA: «ABBIAMO PERSO DIGNITOSAMENTE»


Non è chiaro quale sia un perdita NON DIGNITOSA 

E' comunque certo che potranno rifarsi con l' aglietto !

" Nonostante le difficoltà del momento, il centrosinistra in queste settimane ha rosicchiato voti al centrodestra passando dai 16,7 punti percentuali di distacco in Abruzzo e dai 14,9 in Sardegna, ai 9,1 punti percentuali in Basilicata. "






TIRA ARIACCIA PER QUALCUNO NEL MOVIMENTO 



E' vero, sono elezioni regionali. Ma le stesse persone torneranno al voto il 26 maggio per le Europee e , magari, fra un anno per le nazionali. Perchè dovrebbero cambiare opinione sul Movimento e ribaltare in qualche modo quella  verità che oggi dice che sono passati dal 44,3% dello scorso anno ad un misero 20,3% ?

P Q M 

La Corte di Cassazione Elettorale presieduta da 
Emilio FEDE 
sentenzia in nome del popolo lucano :

PD e M5S condannati ad una grande

FIGURA DI MERDA





BASILICATA - THE VERDICTES OF THE DAY AFTER

EXIT THE JUDGMENT





The PD Trirotola!

Trerotola was supported by seven lists, the one explicitly linked to the Democratic Party - Democratic Communities - collected 7.8% of the votes.

The new traction of NICOLA ZINGARETTI and the donations of the M5S was not enough: halved on the same level as the grillini the PD that had obtained 16.38% from the 2018 policies.

TREROTOLA: «WE HAVE LOST DIGNITOSELY»

It is unclear what is a NON-DIGNITOSELY loss

It is certain, however, that they will be able to make up for this!

"Despite the difficulties of the moment, the center-left in these weeks has gnawed the center-right votes from 16.7 percentage points of posting in Abruzzo and from 14.9 in Sardinia, to 9.1 percentage points in Basilicata."





IS BLOWING " ARIACCIA " FOR SOMEONE IN MOVEMENT



It is true, they are regional elections. But the same people will return to the vote on May 26 for the EUROPEAN ELECTIONS and, perhaps, in a year for the national teams. Why should they change their minds about the Movement and somehow overturn the truth that today says they have gone from 44.3% last year to a paltry 20.3%?

P Q M

The Election Court of Cassation chaired by
Emilio FEDE
sentence in the name of the Lucan people:

PD and M5S sentenced to a large one

SHIT FIGURE

domenica 24 marzo 2019

GROTTAFERRATA - COLPO GROSSO DELLA LEGA


GIANNI SELVIDI NOMINATO RESPONSABILE DEL TESSERAMENTO


La notizia l' avevo ricevuta come una probabile fake news.

Mai avrei potuto credere che una BANDIERA STORICA della destra prima e del centrodestra poi fosse consegnata ad altro partito politico. Così domenica mattina sono andato a verificarne l' attendibilità direttamente alla fonte.

La VERITA' sulla NEWS ed altro nell' intervista concessa dal mitico

GIANNI SELVIDI









GROTTAFERRATA - GIANNI SELVIDI sul taglio degli alberi

COMUNE DI FRASCATI - ROVINATI DAL PARTITO DEMOCRATICO - Seconda puntata



QUANDO IL SINDACO DI TOMMASO
 " SCIALAVA " A DIRIGENTI


I risultati del dispiegamento di tante " capacita' professionali " è desumibile dai lusinghieri numeri poi conseguiti !






Deliberazione n. 51/2011/PAR

Comune di Frascati

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’Adunanza del 15 luglio 2011
composta dai magistrati
Vittorio ZAMBRANO                       Presidente;
Rosario SCALIA                             Consigliere relatore;
Maria Luisa ROMANO                     Consigliere;
Carmela MIRABELLA                      Consigliere;

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l’ organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 2536 il 12 aprile 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Frascati (RM) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 10bis/2011 con la quale è stata disposta la convocazione dell’odierna adunanza per deliberare collegialmente la questione;
UDITO nella Camera di consiglio relatore, Consigliere Rosario Scalia;

PREMESSO
Il Sindaco del Comune di Frascati, con nota n. 9962 del 5 aprile 2011, ha richiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di prorogare i contratti in essere con due dirigenti esterni (su cinque posti presenti in dotazione organica), stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 (TUEL), utilizzando la possibilità prevista dal comma 2 del medesimo articolo, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.
L’art. 40, comma 1, lett. f), del d. lgs. 150/2009, introducendo il comma 6-ter all’art. 19 del d. lgs. 165/2001 - norma applicabile anche agli enti locali- ammette la possibilità di nomina di dirigenti esterni, purché siano rispettati i limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di Ia fascia e dell’8% della dotazione organica dei dirigenti di IIa fascia.
Trattandosi, nel Comune di Frascati, di due dirigenti esterni di seconda fascia, sarebbe azzerata la possibilità di assunzione a tempo determinato di dette unità in base al 1° comma dell’art. 110 del TUEL (l’8% di 5 è pari a 0,4).
Il quesito del Comune di Frascati riguarda la possibilità di avvalersi del 2° comma dell’art. 110 del TUEL, che disciplina l’assunzione dei dirigenti fuori dotazione organica, poiché tale norma, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 14/CONTR/11, si porrebbe quale norma “speciale” rispetto alla disciplina della dirigenza presso le pubbliche amministrazioni, di cui al d. lgs. 165/2001, e, pertanto, risulterebbe ancora applicabile nei confronti degli enti locali.
CONSIDERATO
L’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica), previsti dalla richiamata normativa.
Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, cui spetta la rappresentanza politico-istituzionale dell’l’Ente locale in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del TUEL, né può ritenersi preclusivo all’emissione del parere il mancato inoltro della richiesta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che la trasmissione per il tramite di detto organismo è previsto dal citato art. 7 soltanto come “ di norma” e, come più volte puntualizzato da questa Sezione e conformemente agli orientamenti univoci assunti in proposito dalla giurisprudenza contabile, non può costituire impedimento a radicare l’esercizio della suddetta funzione consultiva, anche se apparirebbe opportuno un intervento del legislatore atto a meglio chiarire la funzione di intermediazione del C.A.L. ai fini di un espletamento più efficace della funzione consultiva in parola.
Quanto all’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l’inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico nel quale l’art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente intesa alla stregua dei principi enunciati in numerose delibere adottate da questa Sezione nell’esercizio della funzione consultiva (cfr. da ultimo, deliberazione n. 9/2009), convalidati anche dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (cfr. in particolare, delibera n. 54 del 17 novembre 2010).
Ai fini di una corretta delimitazione della materia della contabilità pubblica, operata in base alle considerazioni riportate nella citata pronuncia delle SS.RR., il quesito posto dal Sindaco di Frascati, in quanto volto all’interpretazione di norme di natura prevalentemente finanziaria, direttamente incidenti su bilanci comunali e sulla composizione dell’ammontare della spesa per il personale – di cui il legislatore impone un progressivo contenimento in sede di legge finanziaria annuale – deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
Nella specie si tratta, di stabilire se permanga la possibilità per un ente locale di conferire incarichi a tempo determinato per posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso (art. 40) a tutte le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’art. 19 del d. lgs. 165/2001.
Tali ultime disposizioni hanno fissato limiti percentuali diversi sulla dotazione organica dirigenziale di prima o di seconda fascia, consentendo il ricorso agli incarichi dirigenziali, con adeguata motivazione, alle sole ipotesi in cui non sussistano, all’interno dell’Amministrazione, persone dotate della qualificazione professionale richiesta.
Poiché il comma 6 ter del citato art. 19 estende l’indicata normativa a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, oggetto del parere è la verifica della compatibilità con la specifica disciplina dettata per gli Enti locali, dell’art. 110, comma 2, del TUEL, relativamente ai dirigenti fuori dotazione organica.
Con riferimento al merito della questione, il Collegio non può non richiamare i contenuti e le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, nella deliberazione n. 14/CONTR/11 dell’8 marzo 2011, chiamate a pronunciarsi, per contrasti interpretativi, sulla relativa questione di massima.
In effetti, l’art. 110, comma 2 richiamato distingue tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista.
Nel primo caso, la disposizione demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo tuttavia un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e garantendo comunque la stipulazione di almeno un contratto. Nell’altro caso, la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente e in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente, arrotondando il prodotto all’unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
La specificità della fattispecie - che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art. 15 delle preleggi).
In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs.165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, in ossequio ai consolidati canoni di ermeneutica giuridica,gli estremi dell’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2, del TUEL, che risulta pertanto tuttora applicabile.
In ogni caso, una lettura diversa può essere data alla fattispecie rappresentata alla luce delle disposizioni contenute  negli artt. 1 e art. 6, comma 2, del d. lgs. 1 agosto 2011, n. 141, che ha inteso innovare nella materia “de qua”.


PQM
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, dichiara che la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Frascati va risolta nei termini di cui in parte motiva.
Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 15 luglio 2011.




Il Magistrato Relatore
f.to (Rosario SCALIA)
Il Presidente
f.to (Vittorio ZAMBRANO)




Depositata in Segreteria il 9 settembre 2011

Il Direttore del Servizio di Supporto f.to (Chiara SAMARELLI)


STESSA SERIE
https://angelocristofanelli.blogspot.com/2019/03/comune-di-frascati-rovinati-dal-partito.html