mercoledì 31 luglio 2019

E' SOLO COLPA DEI MUTAMENTI CLIMATICI .......


SE LE TROTE DAI FIUMI VANNO AL MARE E ZINGARETTI NOMINA I DEVASTATORI COMMISSARI ALL' I.R.V.I.T.


Se stanno accadendo cose strane, se al mio vicino rubano le galline e a suo nipote, a kilometri di distanza rubano le papere ( forse rifornimento dei partiti per le prossime liste elettorali ? ); se le trote lasciano i fiumi e si avventurano in mare, magari a bordo di un acqua-scooter istituzionale .... un motivo ci sarà !


Io credo d'aver individuato questo motivo nei

MUTAMENTI CLIMATICI


Solo così si può spiegare quanto recentemente accaduto da queste parti e che ,manco a dirlo, ha visto brillare sull' I.R.V.I.T.

NICOLA ZINGARETTI

 UNA STORIA DIFFICILE DA RACCONTARE QUELLA DELL' I.R.V.I.T.


L' ENTE è a pieno titolo uno di quelli INUTILI; uno di quei CARROZZONI dove accontentare TROMBATI e  IMPRESENTABILI, magari ..... come mi dicono di una Comunità Montana ...... con qualche procedimento giudiziario in corso per buchi di bilancio e soldi che hanno preso il volo. Voci che sono in corso di approfondimento e verifica e sulle quali tornerò in seguito ove veritiere.

Per tornare all' I.R.V.I.T. proverò a spiegarlo ricorrendo ai numeri di bilancio ( 2017 l'ultimo disponibile ).

2 sono i dipendenti di questa attivissima CORRAZZATA DEL NULLA che si cuccano quasi 19.000 euro l'anno. Se a questi si sommano i 2.650 euro percepiti nel 2016 dal Revisore dei conti mancano per differenza circa 31.000 euro che suppongo siano la remunerazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Si va naturalmente a braccio visto che la trasparenza è, come d'uso, una chimera.




IL PASSATO RECENTE E L' ATTUALITA'


C'è da dire che illustri figure locali sono salite al proscenio dell' ENTE , unite da una solida reputazione gestionale


ma la recente scelta del funINCULERO le ha superate tutte forse affascinato dalle percentuali di incremento nel passato assicurate !





Di tanta ILLUMINAZIONE nella scelta non saprei a chi chiedere, persistendo lo stato di fuga del  SENATORE BRUNO ASTORRE.

Proverò con qualche 
ILLUMINATO ASSERTORE DEL CAMBIAMENTO
dopo che col suo apporto, nel ventennio, tutto ciò è accaduto.

Al momento mi limito ed invito a verificare sul sito web dell' ENTE
che con 2 dipendenti, un Revisore dei conti ed un Commissario straordinario offre anche qualche benefit in aggiunta !

OFFRE IL POPOLO BUE !


E' SOLO COLPA DEI MUTAMENTI CLIMATICI









Per saperne di più .... servitevi qui !




martedì 30 luglio 2019

A PROPOSITO DELLA FONTANA DI VILLA TORLONIA VANDALIZZATA


AMMINISTRARE NELL' INTERESSE DELLA CITTA' O ....... DEGLI ELETTORI ?



Un richiamo a questa vandalica storia ripropone due argomenti a me cari :

- LA LEGGE SULLA PRIVACY ovvero la norma posta a tutela di chi delinque

- IL DANNO ERARIALE ovvero nel paese di PULCINELLA a pagare è sempre il POPOLO BUE

Il fatto grave sta in quel clima omertoso nel quale si disse che c'era una denuncia in corso; ovvero c'era un fascicolo, un processo o qualche diavoleria varia all' attenzione della Magistratura.

Di questa storia non si seppe più nulla, e nessuno dei tanti eletti, 
TUTTI MOSSI DAL SACRO FUOCO DEL BENE DI FRASCATI, si guardò bene dall' intervenire sulla vicenda.

Parlo dei consiglieri ed Assessori in carica nel regno di GATTOPARDO 3 ( Stefano DI TOMMASO ) , degli eletti nel regno di  Alessandro SPALLETTA e nel regno attuale di Roberto MASTROSANTI che, TUTTI E NESSUNO ESCLUSO, al momento, nessuna informativa hanno dato al riguardo.


Nonostante l' impegno del Sindaco SPALLETTA sulla spese per il ripristino, sull' incasso, vista la ricchezza del nostro Comune, nessuno si dette pena.


LA VOCE DELL' INSIDER !

Oggi tuttavia c'è qualche novità; ma non fatevi illusioni !

Anche se quest' articolo finirà alla Procura della Repubblica presso il  TRIBUNALE di  VELLETRI  e alla  CORTE DEI CONTI
come d'uso
PANTA REI !



KOMPAGNI A FRASCATI IL DANNO ERARIALE NON ESISTE COL PD

lunedì 29 luglio 2019

ALL' UNIVERSITA' DI CASTELLIRI UNA GRANDE SCOPERTA


L'AGLIO DI CASTELLIRI E' IL VIAGRA NATURALE


Non ditelo a me che dell' aglio sono un ghiottone.

E se qualcuno volesse saperne di più ......

Storia dell'aglio

L'aglio è una pianta conosciuta fin dai tempi antichi tanto che era già utilizzata dagliEgizi nel III millennio a.C e, successivamente, dai Greci, dai Romani, dai Cinesi e dagli Indiani.
I bulbilli oggi vengono usati fin dall’antichità come condimento di cibi. Utilizzati, crudi, in insalate o aggiunti a sughi, stufati, piatti di pesce o verdure. Molto impiegati anche nella preparazione di insaccati (salame all’aglio) e nell’industria conserviera per antipasti sott’olio e sott’aceto.
Oggi la pianta di aglio viene coltivata in tutti i continenti ed è molto nota per l’uso culinario. In Italia viene coltivata maggiormente in Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Sicilia. È una perenne rustica, coltivata come annuale.

Proprietà e benefici dell'aglio 

L'aglio ha una reputazione medicamentosa di tutto rispetto. Ottimo per la prevenzione di influenza, malattie cutanee, raffreddori e infallibile disinfettante per l'intestino.
Uno spicchio d'aglio è serbatoio di principi attivi curativi di notevole efficacia come allicina, zolfo, vitamine del gruppo B. Ha proprietà antielmintiche contro gli ascaridi e gli ossiuri, antimucolitiche, ipotensive, espettoranti, digestive, carminative, antisettiche, ipoglicemizzanti.
È stato ormai ampiamente dimostrato il ruolo di questa pianta nella regolarizzazione della colesterolemia e dei trigliceridi e nel miglioramento del rapporto tra colesterolo LDL e colesterolo HDL, cioè tra lipoproteine cattive, che favoriscono la formazione di depositi di colesterolo nelle pareti arteriose, e lipoproteine buone, ossia quelle che funzionano come minuscoli spazza-arterie, allontanando i dannosi accumuli di colesterolo.
Può essere utile nelle infezioni croniche causate dalla Candida albicans e in quelle dell'apparato respiratorio.
All'aglio sono riconosciute anche notevoli proprietà “piccanti”: aiuterebbe infatti a mantenere una sessualità attiva e sana, essendo un cibo dalle proprietà afrodisiache, soprattutto grazie all'azione positiva che esercita sulla circolazione in generale.































CASTELLIRI : scoperto il VIAGRA al naturale !

domenica 28 luglio 2019

GROTTAFERRATA - ANCORA " LO SPIEGONE " ALL' ATTACCO


NELL' ATTESA CHE IL CONSIGLIERE MARI NE PARLI !






FABBRIZZIO..... FABBRIZZIOOOOO ..... Fabrizio Mari ne vogliamo parlare ?

Dal consiglio comunale di Grottaferrata 25 7 2019
" Per questo motivo il PD ha chiesto che, prima che vengano prese decisioni sulla esternalizzazione del servizio di esattoria, sia effettuata una puntuale ricognizione della composizione dei residui attivi pregressi, per capirne natura e tipologia. Sarebbe opportuno poi approfondire anche su chi ha “beneficiato” della cancellazione dei propri debiti nei confronti della collettività negli ultimi anni. Solo dopo questa fase di analisi si potrà verificare la possibilità di esternalizzare la riscossione dei tributi che dobbiamo ricordare non dovrà, in ogni caso, essere penalizzante per i cittadini. L’assessore al Bilancio ha infatti dichiarato “pagare tutti per pagare meno” ma il rischio è che, senza approfondimenti, a pagare (di più!) siano sempre gli stessi. Il passato forse non ha insegnato nulla. "

Ora voi tutti sapete cosa io penso al riguardo : trattandosi di RES PUBLICA
e non di RES AHUMME AHUMME, MICIO MICIO come si fa a tenere segretati in base ad una legge fatta per assicurare l' omertà a chi vìola la legge ( LEGGE SULLA PRIVACY ), i nomi dei renitenti al pagamento ?

Ma c'è di più, anche se io poco ci credo !

Qualcuno sostiene che dietro questo anonimato si nasconda un grande mercimonio che così rappresento : se a vario titolo sei debitore del Comune per decine di migliaia di euro , o centinaia di migliaia o perfino milioni a seconda dell' attività esercitata, basta trovare l' accordo ( tanto a me e qualcosa al Comune ) e si manda tutto alla discarica di MALAGROTTA.

Vista la specchiata onorabilità della Burocrazia italica ( in effetti non si sono mai sentiti casi di corruzione di burocrati o di politici in Italia ) io reputo una simile ipotesi pura fantasia.

Anche perchè si potrebbe incappare in una verifica della

CORTE DEI CONTI

che è molto attenta verso i RESIDUI ATTIVI e che si attiva autonomamente in casi di pre-dissesto o fallimento di una partecipata.

Da aggiungere che oggi poi, con la

Whistleblowing


è sufficiente una lettera anonima per scatenare questi autentici mastini !


Da ora in poi i lavoratori dipendenti che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro saranno tutelati dall'ordinamento.
E' quanto prevede la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di whistleblowing, in vigore da oggi.


LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193)
 

(GU n.291 del 14-12-2017)

Vigente al: 29-12-2017 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga 

la seguente legge: 
 Art. 1 

Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti 
1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrita' della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorita' giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attivita' e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica. 

3. L'identita' del segnalante non puo' essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identita' del segnalante e' coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identita' del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sara' utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identita'. 

4. La segnalazione e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalita' anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilita', l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attivita' di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entita' della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. 

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilita' penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilita' civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

Art. 2 


Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato 

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o piu' canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrita' dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identita' del segnalante nelle attivita' di gestione della segnalazione; 

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalita' informatiche, la riservatezza dell'identita' del segnalante; 

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonche' di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis puo' essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresi' nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonche' qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».
Art. 3 

Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale 

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrita' delle amministrazioni, pubbliche e private, nonche' alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. 


3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalita' eccedenti rispetto alle finalita' dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

Data a Roma, addi' 30 novembre 2017 
MATTARELLA 

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando