giovedì 3 agosto 2017

SULLE COMMISSIONI SPECIALI NON PRENDIAMOCI PER IL CULO PLEASE


GIRA UN MANTRA NEL CONSIGLIO COMUNALE DI ITACSARF



E' stato un continuo ripetere che non occorre cercare gli errori e le responsabilità del passato ...... perchè non serve a nulla e non cambierebbe la drammatica situazione attuale. Non fatemi ridere.
Il riferimento fatto dall' ASSESSORE Claudio GORI all'accesso ad una procedura di concordato pre-fallimentare, prevista dalla legge, nel caso fallisse il suo tentativo di raddrizzare la baracca la dice lunga sulla fallacità di questo mantra ..... 
volemise bene e guardamo avanti  !

La COMMISSIONE SPECIALE per esperire indagini è prevista al punto 1 dell' art 14 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Sapevatelo ..... e se avete paura delle palle non andate in guerra !



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 53 nella seduta del 25 settembre 2002




Articolo 14 - Istituzione di commissioni speciali. 

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull’attività dell’amministrazione.

 2. Per l’istituzione delle commissioni specifiche trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti. 

3. Con l’atto istitutivo sono disciplinati i limiti, i tempi e le procedure d’istruttoria. 

4. L’istituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, escluso il sindaco. La proposta di nomina della commissione deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 5. La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, nel rispetto della legge 675/96 ( Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali  ) e successive modifiche ed integrazioni e senza oneri aggiuntivi per l’ente.

 6. La commissione insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente. 

7. Il sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai componenti della commissione.




I POTERI DELLE COMMISSIONI D' INCHIESTA

Leggo sulla ENCICLOPEDIA TRECCANI



Le commissioni di inchiesta procedono alle indagini con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell’autorità giudiziaria (Magistratura. Diritto costituzionale): possono, quindi, acquisire documenti e/o interrogare testimoni, anche in forma coattiva. A questo proposito, si è posto il problema se le Commissioni di inchiesta istituite con legge possano avere maggiori poteri di quelli dell’autorità giudiziaria (la l. n. 579/1979, istitutiva della Commissione bicamerale di inchiesta sul c.d. caso Moro rendeva infatti inopponibili alla Commissione il segreto di Stato, il segreto di ufficio e il segreto bancario): la dottrina maggioritaria lo ha negato, ma non sono mancate opinioni in senso diverso. Inoltre, sempre in virtù del parallelismo con l’autorità giudiziaria, ci si è chiesti se le commissioni di inchiesta siano tenute, nello svolgimento dei propri lavori, all’osservanza del segreto, oppure se debba prevalere il principio della pubblicità dei lavori: la prassi è stata oscillante (nel caso della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2 tutte le sedute erano pubbliche, ma ci sono stati molti casi in cui è stato imposto il segreto), mentre la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto che le commissioni siano libere di organizzare i propri lavori «in funzione del conseguimento dei fini istituzionalmente ad esse propri». Infine, la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto nelle commissioni di inchiesta un soggetto legittimato ad essere parte di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Conflitti di attribuzione. Diritto costituzionale).

E' vero, qui si fa riferimento alle COMMISSIONI D' INDAGINE PARLAMENTARE, ma quanto potrebbe essere diversa una 
Commissione Speciale Comunale
che non voglia far ridere ?

O, indagando sulle RESPONSABILITA' delle quali parla il

COLLEGIO DEI REVISORI



del Comune di Itacsarf si pensa di riproporre qualcosa simile al

CASO RES NOVA ?


CONSIGLIO a ITACSARF 24 - PRIVITERA e la Commissione conoscitiva su STS

http://www.youreporter.it/video_CONSIGLIO_a_ITACSARF_24_-_PRIVITERA_e_la_Commissione_su_STS

https://www.youtube.com/watch?v=Rvq5oqqag4I


Da qualcun altro ho sentito questa litania.
Entrò in Consiglio comunale con meno di 20 mln di  RESIDUI ATTIVI ......  ne usci a quota 54 mln con 11 mln spediti a MALAGROTTA
Quando si dice ... dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Dio !
http://www.youreporter.it/video_17_-_GIZZI_confido_nell_Assessore_e_nei_dirigenti

Nessun commento:

Posta un commento