6 ottobre 2009
Istituzioni di diritto pubblico (1986)
Il protagonismo dei magistrati
E' ancora riservato a ciascuna Camera il potere di autorizzare l’autorità giudiziaria a procedere penalmente nei confronti di un deputato o di un senatore o di procedere all’arresto o ad altri provvedimenti coercitivi della libertà personale anche in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna (art. 68, secondo e terzo comma, Cost.).
La ratio della garanzia, che dà vita alle cosiddette immunità parlamentari è nell’evitare che attraverso pretestuose procedure giudiziarie nei confronti di singoli appartenenti alla Camera, si venga di fatto a turbare la libera esplicazione dell’ufficio parlamentare e, nei casi più gravi, a incidere sulla stessa composizione dell’Assemblea, con evidente interferenza sulla normalità di svolgimento della funzione parlamentare.
La valutazione delle richieste dell’autorità giudiziaria, l’accertamento cioè dell’eventuale ricorrere di una «persecuzione antiparlamentare» che sola giustifica quest’immunità detta della «inviolabilità», spetta preliminarmente ad un organo istruttorio (la Giunta per le autorizzazioni ex art. 68 Cost., art. 17 reg. Camera; la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, art. 19 reg. Senato). La decisione finale spetta alla relativa assemblea.
È da avvertire che l’uso che di questa norma è stato fatto, soprattutto nelle prime legislature repubblicane, non sempre si è limitato a questa ratio di tutela, finendo spesso per costituire una condizione di particolare privilegio per parlamentari così sottratti a processi che non avevano nulla di artificioso o di persecutorio in funzione antiparlamentare. Ma la logica della disposizione costituzionale è quella indicata, tutt’altro che inattuale oggi in presenza di una elevata politicizzazione e di forme di «protagonismo» della magistratura: peccano perciò di leggerezza talune proposte drasticamente abolitive, mentre quel che è necessario vincolare è il rispetto dei termini previsti dagli stessi regolamenti delle Camere e dello scopo specifico ed eccezionale dell’immunità parlamentare.
di Giuliano Amato, Augusto Barbera
6 ottobre 2009
Costituzioni del mondo
Per trovare l’immunità basta andare in Spagna e in Francia e...
COSTITUZIONE DEL REGNO DI SPAGNA
(27 dicembre 1978)
Articolo 71.
1. I deputati e i senatori godranno dell’inviolabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
2. Nel periodo del loro mandato i deputati e i senatori godranno inoltre dell’immunità, e potranno essere arrestati solo in caso di flagrante reato. Non potranno venir incriminati né processati senza autorizzazione della rispettiva Camera […].
Articolo 102.
1. La responsabilità penale del Presidente e degli altri membri del Governo sarà fatta valere, quando ne sia il caso, davanti alla Sezione penale del Tribunale Supremo.
2. Quando l’accusa sia di tradimento o di qualunque altro reato contro la sicurezza dello Stato nell’esercizio delle loro funzioni, la loro incriminazione sarà possibile solo per iniziativa di un quarto dei membri del Congresso e con l’approvazione della maggioranza assoluta di essi […].
COSTITUZIONE FEDERALE
DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
(18 aprile 1999, aggiornata al 3 marzo 2002)
Articolo 162.
1. I membri dell’Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere e negli organi parlamentari.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
(4 ottobre 1958)
Articolo 26.
Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per le opinioni o i voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni. Nessun membro del Parlamento può, nel corso delle sessioni, essere perseguito o arrestato per delitti o contravvenzioni senza l’autorizzazione dell’assemblea della quale fa parte, salvo il caso di delitto flagrante. Nessun membro del Parlamento può essere fatto oggetto, in materia penale o correzionale, di un arresto o di qualsiasi altra misura privativa o limitativa della libertà se non in base a un’autorizzazione dell’Ufficio di presidenza dell’assemblea alla quale appartiene. Tale autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza nel crimine o delitto o di condanna definitiva. La detenzione, le misure privative o limitative della libertà o l’azione giudiziaria nei confronti di un membro del Parlamento sono sospesi per tutta la sessione se l’assemblea alla quale appartiene lo richieda […].
Articolo 68.
Il presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni tranne in caso di alto tradimento. Può essere messo in stato d’accusa dalle due assemblee, mediante votazione di un’identica deliberazione a scrutinio pubblico e a maggioranza dei componenti. E’ giudicato dall’Alta Corte di Giustizia.
Articolo 68-1 (aggiunto il 27 luglio 1993).
I membri del governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni che sono qualificati crimini o delitti nel momento in cui sono compiuti. Essi sono giudicati dalla Corte di Giustizia della Repubblica. La Corte di Giustizia della Repubblica è legata sia dalla definizione dei crimini e dei delitti che dalla determinazione delle pene quali risultanti dalla legge.
LEGGE FONDAMENTALE PER LA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
(23 maggio 1949)
Articolo 46.
1. Un deputato non può essere perseguito, in sede giudiziaria o disciplinare, né essere in genere chiamato a render conto fuori del Bundestag per le opinioni espresse e i voti dati al Bundestag o in una delle sue commissioni. Questa disposizione non si applica nei casi di diffamazione e ingiurie.
2. A causa di un’azione, per la quale è prevista una sanzione, un deputato, solo dopo l’autorizzazione del Bundestag, può essere chiamato a risponderne o essere arrestato, salvo che sia colto nell’atto di commettere il fatto o entro il giorno successivo [...].
COSTITUZIONE DEL BELGIO
(Testo coordinato del 17 febbraio 1994)
(La costituzione del Regno del Belgio è del 7 febbraio 1831; il testo, più volte emendato fino al 10 maggio 1993, è stato integralmente revisionato e coordinato nel 1994. Successivamente è stato ulteriormente modificato).
Articolo 58.
Nessun membro di una delle due Camere può essere perseguito in giudizio o indagato a causa delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.
Articolo 59.
In materia penale, salvo il caso di flagranza di reato, nessun membro delle due Camere, per la durata della sessione, può essere rinviato o citato direttamente dinanzi ad un tribunale o ad una corte, né essere arrestato, senza l’autorizzazione della Camera di cui fa parte. In materia penale, salvo il caso di flagranza, nessuna misura coercitiva della libertà richiedente l’intervento di un giudice può essere ordinata nei confronti di un membro di una delle due Camere, per la durata della sessione, se non dal primo presidente della corte d’appello su domanda del giudice competente. […]. In materia penale, per la durata della sessione, il membro interessato di una delle due Camere può, in ogni fase dell’istruttoria, chiedere alla Camera di cui fa parte che venga sospeso il procedimento penale. La Camera interessata deve pronunciarsi al riguardo con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La detenzione o la traduzione in giudizio di un membro di una delle due Camere è sospesa, durante la sessione, se la Camera di cui lo stesso fa parte lo richiede.
LEGGE COSTITUZIONALE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D’AUSTRIA
(1929)
Articolo 57.
1. I membri del Consiglio nazionale non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni, se non davanti al Consiglio nazionale medesimo per le dichiarazioni verbali o scritte rilasciate nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I membri del Consiglio nazionale possono essere arrestati per un fatto illecito solo previa autorizzazione del Consiglio nazionale, salvo il caso di arresto in flagranza di reato […].
3. Negli altri casi, i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti per un fatto illecito senza l’autorizzazione del Consiglio nazionale, solo se tale fatto non presenta, senza dubbio alcuno, alcun rapporto con l’attività politica del deputato in questione […].
GRAN BRETAGNA
I membri del Parlamento inglese godono della sola insindacabilità delle opinioni espresse nella sede delle Camere. Attualmente sono solo la “Corona” ed i membri della famiglia reale ad essere dotati di alcuni privilegi ed immunità. Il sistema giuridico di “Common Law” è diverso dal nostro e proprio per questo non esiste una costituzione scritta, che, al pari della nostra, tuteli i membri del potere legislativo.
STATI UNITI D’AMERICA
(17 settembre 1787)
Il parlamentare non gode di una tutela particolare nei confronti delle azioni penali intraprese contro di lui. E’ prevista l’insindacabilità delle opinioni espresse nelle sedi parlamentari, che viene fatta valere dall’interessato direttamente davanti ai Tribunali. Come negli altri sistemi di “Common Law”, la soluzione è lasciata alla determinazione del Giudice, che si trova a dover decidere una causa concreta. Se ciò vale a livello federale, non si può dire altrettanto per i vari Stati, alcuni dei quali si sono dati specifiche regole in materia.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA GRECA
(9 giugno 1975)
Articolo 62.
Durante la legislatura nessun deputato può essere incriminato, arrestato, detenuto o comunque privato della sua libertà personale senza l’autorizzazione della Camera. Nessun membro della Camera disciolta può essere in alcun modo incriminato per un reato politico nel periodo tra lo scioglimento della Camera e la proclamazione dei deputati della nuova Camera […]. Nessuna autorizzazione è richiesta in caso di flagranza.
COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
(12 dicembre 1993)
Articolo 91.
Il presidente della federazione di Russia gode dell’immunità.
Articolo 98.
I membri del Consiglio della Federazione e i deputati della Duma di Stato godono dell’immunità durante tutto il periodo del loro mandato. Essi non possono essere fermati, arrestati o sottoposti a perquisizione al di fuori dei casi in cui siano colti in flagrante, così come non possono essere sottoposti a ispezione personale tranne nei casi previsti dalla legge federale per garantire la sicurezza di altre persone. La questione della privazione dell'immunità è decisa, su proposta del Procuratore generale della federazione di Russia, dalla corrispondente Camera dell’Assemblea federale […].
COSTITUZIONE DELLA SVEZIA
(27 febbraio 1974)
CAPITOLO IV
Articolo 8.
Senza l’autorizzazione del Riksdag (parlamento), che deve essere concessa a maggioranza dei cinque sesti dei votanti, coloro che esercitano o abbiano esercitato il mandato di componente del Riksdag non possono essere perseguiti in giudizio da nessuno a causa delle opinioni espresse o degli atti compiuti nell’esercizio di tale mandato, né possono essere privati dalla loro libertà o impediti di circolare liberamente nel territorio del Regno. In tutti gli altri casi, qualora un membro del Riksdag sia indiziato di un reato, le disposizioni di legge in materia di arresto, cattura e detenzione si applicano nei suoi confronti solo se egli si dichiara colpevole, o se è arrestato in flagrante delitto, o se si tratta di un reato per il quale è prevista una pena non inferiore a due anni di reclusione.
Il Filmato
http://www.youtube.com/watch?v=Uk75ZFXOHHY
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