ULTIMI ATTI DEL REGIME
La chiamano DEMOCRAZIA da difendere; in realtà è una LADROCRAZIA che consente a circa 500.000 persone di razziare le risorse pubbliche impunemente. Le leggi se le fanno a misura, salvo poi fingere di litigarci sopra. Una volta entrato nel giro, oltre a sistemare te stesso, puoi prendere tua moglie come assistente, l'amica come segretaria, qualche nipote come portaborse. Magari tua moglie provi a sistemarla in REGIONE, in PROVINCIA o al COMUNE; l'amante no, quella è bene tenerla accanto. Se poi hai una certa età e stai per ritirarti, puoi lanciare tuo figlio, o tuo genero.
ALL'ESTERO LA POLITICA HA FINANZIAMENTI PUBBLICI
Questo spappagallare l'estero mi manda in bestia. Ma che giustificazione è ? Forse che in Italia s'è mai dimesso un ministro per aver copiato un compito qualche decina di anni prima? Forse che in Italia s'è mai dimesso un parlamentare, non dico per una relazione di qualche anno prima, ma per aver di recente ingravidato la domestica di colore ed essere stato cacciato di casa dalla ricca e celeste moglie ? Forse che nel mondo un'alta carica dello Stato può svendere al cognato un immobile del partito e rimanere in sella ?
Forse che in Italia le assicurazioni auto costano come in Europa ? Forse che in Italia un metroquadrato di appartamento lo paghi 1.000 euro come a BERLINO ? Forse che negli USA un magistrato può permettersi di spendere e spandere in intercettazioni senza dover rispondere a nessuno ?
Forse che in FRANCIA, in GERMANIA o in SVEZIA la burocrazia è inefficiente come in Italia ? Forse all'estero il pedaggio autostradale è pari a quello che si paga in Italia? Forse paghiamo la benzina ed il gasolio come negli USA ? Non è forse vero che paghiamo l'energia il 30% in più che altrove ? Forse che all'estero certe verità dopo 30 anni di processi stanno ancora nel limbo ? Forse che in EUROPA c'è un paese che ha un sistema carcerario come quello italiano dove i 2,5 mq che l'Europa riserva ad ogni maiale noi non li concediamo agli uomini ? Forse che nel mondo c'è un sistema giudiziario scassato come quello italiano ? Forse che negli USA hanno 5.000 parlamentari ? Forse che nel mondo esistono famiglie i cui componenti coprono tutte le cariche politiche o universitarie possibili ed immaginabili ?
E ALLORA BASTA ..... NON VI REGGIAMO PIU' ....... NON VI SOPPORTIAMO PIU' !
IL VOSTRO ESSERE BUFFONI LO AVETE SCRITTO ALL'ART. 1 !
DISCIPLINA DEL FINANZIAMENTO DEI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI
Art. 1
(Abolizione del finanziamento pubblico)
1. E’ abolito il finanziamento pubblico dei partiti.
Art. 3
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti e movimenti politici)
1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche, in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo
9, sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alle condizioni
di cui al comma 2
2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al:
a) 52 per cento, per importi compresi fra 50 e 5.000 euro annui;
b) 26 per cento, per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro.
3. A decorrere dal medesimo anno 2014, dall’imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l’iscrizione a scuole o corsi di formazione politica da questi promossi e organizzati. La detrazione di cui al presente comma è consentita nei limiti dell’importo di euro 500 per ciascuna annualità.
4. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro ( NDR: NON ANNUI .... AD LIBITUM come fece se non erro un certo imprenditore in favore del genero ! ), limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. ( Ndr : questo è lo strumento per coercire le società private, magari appaltatrici di lavori pubblici )
-omissis
Art. 4
(Destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito)
1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito (IRE) a favore di un partito o movimento politico iscritto nella seconda sezione dell’elenco di cui all’articolo 9.
2. Le destinazioni di cui al comma precedente sono stabilite sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un unico partito o movimento politico ( ndr: arriva la schedatura politica ! ) ovvero può dichiarare che intende mantenere il 2 mille della propria imposta a favore dello Stato. In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili, nei limiti di cui al comma 4, è destinata ai partiti ovvero all’erario in proporzione alle scelte espresse. Nel caso di cui al periodo precedente, la ripartizione di risorse fra i partiti e movimenti politici è effettuata in proporzione ai voti validi conseguiti ( ndr : o glieli dai ...... o se li prendono comunque !) da ciascun avente diritto nelle ultime consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità di gestione, la
semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali. ( ndr : nel regolamento ci saranno quelle dizioni truffaldine interpretabili diversamente solo spostando una virgola !)
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di XXX milioni di euro a decorrere dal 2014.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilito annualmente l’importo massimo da destinare alle finalità del presente articolo assicurando l’invarianza degli oneri a carico
della finanza pubblica. ( ndr : l'invarianza sugli attuali oneri ? )
Art. 5
( Sedi per lo svolgimento di attività politiche)
1. L’Agenzia del demanio, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche, assicura, in favore dei partiti e dei movimenti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all’articolo 9, la disponibilità, in almeno ciascun capoluogo di provincia, di idonei locali per lo svolgimento delle attività politiche, nonchè per la tenuta di riunioni, assemblee e manifestazioni pubbliche.
-omissis -
( ndr : In alcuni casi la provincia può avere un doppio o triplo capoluogo (Pesaro-Urbino, Olbia-Tempio, Carbonia-Iglesias e Barletta-Andria-Trani nonché Ogliastra, con capoluoghi Lanuseie Tortolì, e Medio Campidano, con capoluoghi Villacidro e Sanluri) mentre in altri casi ha semplicemente il nome di più città, pur avendo un unico capoluogo (Massa-Carrara, con capoluogo Massa, e Forlì-Cesena, con capoluogo Forlì). A fronte di 110 ambiti provinciali in Italia, le città capoluogo di provincia sono dunque 117. )
Art. 6
(Disposizioni per la comunicazione politica televisiva)
1. Ferma restando la disciplina della comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, i partiti e movimenti politici iscritti nel seconda sezione del registro di cui all’articolo 9, che nella legislatura di riferimento abbiano regolarmente costituto, ai sensi dei rispettivi regolamenti delle Camere, un autonomo gruppo parlamentare ( ndr : ce n'è per tutti ! ), hanno diritto ad accedere, al di fuori dei periodi della campagna elettorale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, della legge 10 dicembre 1993 n. 515, a spazi televisivi messi a disposizione a titolo gratuito dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ai fini della trasmissione di messaggi pubblicitari diretti a rappresentare alla cittadinanza i propri indirizzi politici, di seguito denominati "messaggi".
Chi volesse accedere al testo completo del DDL, formato da 15 articoli, lo trova cliccando su questa stringa :
http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/06/finanziamenti-partiti.pdf
ARTICOLO DI RIFERIMENTO : http://angelocristofanelli.blogspot.it/2013/05/varato-il-ddl-per-continuare-rubare.html
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