lunedì 20 luglio 2015

RESIDUI ATTIVI : PARLA LA CORTE DEI CONTI


C'E' DA CHIEDERSI COSA FACESSERO I RESPONSABILI DEI SERVIZI E IL DIRETTORE GENERALE A FRASCATI


Dopo la scandalosa gestione finanziaria del

quinDUCEnnio POSA- DI TOMMASO

e viste le direttive della CORTE DEI CONTI di seguito riportate, verrebbe da chiedersi se qualcuno sia andato a verificare eventuali sostituzioni apicali ( non dovute alla magistratura ) e
I PREMI DI PERFORMANCE
nel tempo corrisposti ai vertici predetti. E dico 
verrebbe da chiedersi 
certo del fatto che nessuno ( consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione ) avrà neppure pensato a porsi questo problema.








CAPITOLO 1. - La questione 

1.1 - La gestione dei residui 
 La gestione dei residui costituisce la continuazione dell’attività gestionale del bilancio, in termini di competenza, riferita agli esercizi finanziari chiusi e trova il suo fondamento nella necessità di portare a completamento i procedimenti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, iniziati e non conclusi 
nell’esercizio in cui hanno avuto origine. 
Costituisce un comparto molto importante dell’attività gestionale in quanto partecipa, unitamente alla gestione di competenza, alla determinazione del risultato di amministrazione nel sistema di contabilità finanziaria degli enti locali. I residui risulteranno effettivi soltanto ove risultino osservate le norme regolatrici degli 
accertamenti delle entrate e gli impegni delle spese degli enti locali. Il “conto dei residui” è quindi il settore delle scritture di contabilità finanziaria che rileva operazioni di competenza di esercizi precedenti a quello di riferimento e che, attivate nelle fasi di diritto, non sono pervenute alle movimentazioni finali di cassa. 
 I dati globali del conto dei residui rappresentano una componente del conto del bilancio (conto competenza e conto dei residui) e costituiscono elementi del patrimonio finanziario quale comparto del conto del patrimonio (patrimonio permanente e patrimonio finanziario). 
Dal punto di vista giuridico, i residui vengono determinati all’atto della chiusura dell’esercizio e giuridicamente restano in una condizione di “sospensione” fino al momento della loro definitiva approvazione nel conto consuntivo annuale. 
Pertanto i residui, determinati contabilmente a chiusura dell’esercizio, entrano nella gestione, senza avere ancora ottenuto il “formale riconoscimento” che è realizzato con l’approvazione del conto consuntivo. Da quel momento, convalidata la gestione precedente realizzatasi sulla base dei residui presunti, si autorizza la prosecuzione dell’attività finanziaria in ordine al conto dei residui, formalmente approvato in via definitiva, sino all’esaurimento di tutte le fasi successive che riguardano l’esistenza giuridico – contabile del residuo (movimentazione finale di 
cassa, insussistenza, prescrizione, ecc.). 
Sotto il profilo economico – finanziario il residuo rileva un fenomeno dipendente da operazione d’esercizio, per la quale si opera il rinvio dell’esecuzione, mentre si è già perfezionata la fase di maturazione giuridica nel contesto del processo di acquisizione o di impiego di risorse. La considerazione della gestione dei residui come “una gestione parallela che tende ad assumere un ruolo persino prevalente rispetto a quella di competenza”, 
appare di particolare attualità considerato che si sta ora discutendo sulla “patologia” della gestione dei residui che, qualora assuma una portata rilevante, incide sui vincoli di finanza pubblica (vedi patto di stabilità interno) e denota nel contempo un “gap” tra gestione di competenza e di cassa che deve essere affrontato con opportuni strumenti, sia in sede di programmazione, sia di controllo concomitante in corso di esercizio. 

LE MULTE 
( 8 mln in un paese di 21.000 abitanti !)

I responsabili dei servizi con il riaccertamento dei residui, quale 
determinazione delle ragioni del mantenimento dei residui nel conto del bilancio: da sottolineare ancora oggi la criticità di questa fase che paradossalmente perpetua, per molte delle informazioni contabili registrate a residuo, la situazione di sospensione, attribuendo alla stessa una valenza giuridica impropria, con rilevanti conseguenze sulla veridicità dei risultati finali di esercizio e sulla valutazione degli equilibri sia presenti, sia tendenziali. 
“Il significato economico – finanziario del residuo assume rilevanza anche in relazione alla vita amministrativa dello stesso: riaccertamento, variazioni modificative, realizzazioni, residui impropri relativi alle spese in conto capitale. Anzi essendo prevalente l’aspetto finanziario, si manifestano e maturano residui che non corrispondono a diritti ed obblighi nei confronti di terzi (vere posizioni debitorie e creditorie) in relazione alle quali l’amministrazione può assumere decisioni che ne modificano la consistenza (residui impropri già citati, residui in conto capitale 
correlati ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge)”. 
Di particolare importanza le sottolineature sulla gestione dei residui attivi correlati a entrate aventi vincolo di specifica destinazione: in questo ambito rilevante la considerazione sull’utilizzo improprio delle entrate provenienti da indebitamento per finanziare impieghi di spesa corrente, fonte di responsabilità gestionale e patrimoniale per chi lo dispone.

Incassati e trattenuti da molti dei convenzionati nel silenzio e nella inazione degli " irresponsabili "



È fondamentale nella struttura organizzativa degli enti realizzare processi reali di responsabilizzazione nella gestione dei residui. 
I settori interessati alla gestione di entrata e di spesa devono essere sensibilizzati per il governo delle operazioni amministrative che riguardano la realizzazione effettiva dei residui di entrata e l’impiego definitivo delle risorse impegnate e costituenti residui di spesa. La gestione del conto residui non è un problema contabile di esclusiva competenza del servizio di ragioneria, è una componente del processo complessivo di gestione a cui tutti i servizi interessati dell’ente debbono partecipare ( compreso il Direttore Generale ndr ), come avviene o dovrebbe avvenire, per la gestione di competenza.” L’argomento della
responsabilizzazione nella gestione dei residui è di un’attualità preoccupante, poiché purtroppo trova ancora oggi una diffusa disapplicazione nei comportamenti e nelle scelte organizzative degli enti locali. 
Ma al di là delle responsabilità che sono configurate dalla giurisprudenza della Corte dei Conti il regolamento di contabilità dell’ente deve introdurre strumenti, metodologie e mutamenti organizzativi per consentire una reale possibilità di individuazione dei centri di responsabilità di entrata dell’ente e ad essi 
richiedere la cura del processo di acquisizione delle risorse, della determinazione della previsione di riscossione. 
La rilevanza attribuita al riaccertamento dei residui, anche se riferita soprattutto a quelli attivi, conferma l’importanza di questa fase della gestione, mentre la necessità di una revisione periodica straordinaria risulta di interesse come richiamo ad una attenzione particolare a tali informazioni contabili. 
In conclusione: 
- appare fondamentale introdurre regole sui tempi di smaltimento dei residui; 
- occorre disciplinare la responsabilità nella gestione dei residui da parte dei responsabili dei servizi anche in termini di valutazione delle performance ai fini dell’attribuzione degli incentivi di produttività; 
- è necessario introdurre la valutazione dei movimenti di cassa come informazione contabile rilevante ai fini programmatori, gestionali e rendicontativi; 
- la differenza tra valutazioni di competenza, quali impegni e accertamenti, e le movimentazioni di cassa deve essere governata con opportune regole gestionali che riducano il “gap” oggi esistente. La programmazione delle spese di investimento e delle relative fonti di finanziamento deve rispettare regole tarate sui tempi di acquisizione delle risorse e dell’impiego delle stesse, utilizzando allo scopo il bilancio pluriennale autorizzatorio ed eliminando gradualmente il fenomeno dei residui impropri o di stanziamento. 

1.2 - Effettività degli accertamenti e degli impegni 

Soltanto in presenza di accertamenti effettivi di entrata, cioè corrispondenti ad un credito certo dell’ente, si possono avere residui attivi correttamente determinati e componenti reali della situazione amministrativa. L’effettività degli impegni di spesa per le spese correnti è correlata alla sussistenza dell’obbligo 
giuridico che costituisce il contenuto del rapporto tra l’ente e il terzo. Per le spese in conto capitale l’effettività dell’impegno può realizzarsi anche in esercizi successivi a quello in cui la spesa è stata iscritta e prevista in bilancio. 
È irregolarità di gestione che può comportare accertamento di responsabilità di amministratori e personale degli enti
iscrivere tra i residui somme a cui non corrispondono accertamenti ed impegni effettivi, fatte salve le deroghe ammesse dalle norme di contabilità. 
È fondamentale nella struttura organizzativa degli enti realizzare processi reali di responsabilizzazione nella gestione dei residui. 
I settori interessati alla gestione di entrata e di spesa devono essere sensibilizzati ( da chi ? ndr ) per il governo delle operazioni amministrative che riguardano la realizzazione effettiva dei residui di entrata e l’impiego definitivo delle risorse impegnate e costituenti residui di spesa. 
Per le entrate ordinarie la gestione del conto residui deve rendere effettivo il principio secondo il quale l’ente è obbligato ad operare affinché le previsioni di entrata si traducano in disponibilità finanziarie certe ed esigibiliSi tratta in altri termini di curare con diligenza la riscossione delle entrate accertate ed operare affinché queste ultime corrispondano alle previsioni di bilancio elaborate con regolarità tecnica e formale.

Fattispecie di responsabilità a questo riguardo possono derivare dalle seguenti operazioni, citate per esemplificazione: 
- irregolarità nella eliminazione dei residui attivi di esercizio; 
- irregolare dichiarazione di inesigibilità di entrate costituenti i residui; 
- mancato o irregolare esercizio delle azioni per il recupero delle somme costituenti i residui attivi; 
- mancata revisione annuale dei residui attivi inesigibili conservati nelle scritture patrimoniali. 

Continua

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