sabato 22 aprile 2017

MANUALE PRATICO PER ASPIRANTI BANCHIERI


Unità di informazione finanziaria per l'Italia

A CURA DELL' UIF



Indicatori e schemi di anomalia





Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d.lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette.
Ancorché rivestano un ruolo importante per l’orientamento dei soggetti obbligati nella valutazione delle operazioni, gli indicatori e gli schemi non sono da intendersi né esaustivi, né tassativi.
Non è possibile infatti definire in astratto tutte le fattispecie suscettibili di prefigurare gli estremi di un’operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; al tempo stesso, la mera ricorrenza di una o più anomalie elencate negli indicatori non è motivo di per sé sufficiente per qualificare l’esistenza di un ragionevole motivo di sospetto, che deve necessariamente fondarsi su una valutazione compiuta e ponderata di tutti gli elementi informativi a disposizione dei soggetti obbligati.

Indicatori di anomalia


Gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) consistono in una elencazione a carattere esemplificativo di connotazioni di operatività ovvero di comportamenti della clientela da ritenere “anomali” e potenzialmente caratterizzanti intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Gli indicatori hanno la funzione di ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e contribuiscono altresì al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati.
È compito della UIF elaborare e proporre gli indicatori di anomalia, che sono poi emanati con provvedimenti formali da autorità diverse, competenti in base alla natura del soggetto obbligato: la Banca d’Italia, per gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria; il Ministero di Giustizia, per i professionisti, sentiti gli ordini professionali; il Ministero dell’Interno, per i restanti soggetti non finanziari e le pubbliche amministrazioni.

Modelli e schemi di comportamenti anomali

I modelli e gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali integrano gli indicatori di anomalia (art. 41, comma 2) come strumento di ausilio per l’individuazione delle operazioni sospette da parte dei segnalanti; essi sono elaborati e diffusi dalla UIF, in base all’art. 6, comma 7, lett. b) del decreto.
Un’ulteriore funzione di modelli e schemi, che pure si colloca nel solco degli obiettivi di un più efficace assolvimento degli obblighi di collaborazione attiva, è quella di fornire un feedback generalizzato alla platea dei soggetti obbligati relativamente a specifiche fattispecie di operatività, a complemento del flusso di ritorno delle archiviazioni (art. 48, comma 1).
I modelli e gli schemi esemplificano prassi e comportamenti anomali ricorrenti e diffusi riscontrati dalla UIF con riguardo a determinati settori di operatività o a specifici fenomeni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Redatti sulla base dell’esperienza maturata in sede di analisi finanziaria e avvalendosi del contributo delle competenti autorità investigative e di vigilanza, gli schemi mettono in correlazione particolari sequenze logico-temporali di fatti e comportamenti che l’esperienza porta a ricondurre a determinati fenomeni criminali.

NB : EVENTUALI OMISSIONI SONO SANZIONATE CON MULTE DI CIRCA 22.000 EURO A CRANIO !

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