sabato 20 agosto 2011

Danno erariale: consiglieri comunali attenzione a cosa votate !









Corte dei conti – giudizi di responsabilita’ amministrativa per danno erariale – sent. Sez. Giur. Sicilia n. 1081/2004 – enti locali – affidamento a trattativa privata a cooperativa di appalto di servizi – sentenza penale di condanna per abuso di ufficio

In ipotesi di affidamento di appalto di servizi di pulizia? a trattativa privata a cooperativa ad un prezzo eccessivo ed arbitrario e superiore sia a quello relativo al precedente appalto aggiudicato alla stessa cooperativa sia a quelli da essa praticati per servizi analoghi, ? configurabile responsabilit? amministrativa per danno erariale in capo ai convenuti consiglieri comunali votanti a favore della delibera di affidamento del servizio. Trattasi di illecito contabile in concorso doloso e non colposamente grave in ragione del procedimento penale a seguito del quale i convenuti erano stati condannati per abuso di ufficio continuato sia con riferimento al prezzo esorbitante sia all'indebito frazionamento dei lotti appaltati. Si verte, ordunque, in ipotesi di responsabilità dell'organo collegiale ( Consiglio Comunale ) rammentando che sono responsabili innanzi alla Corte dei Conti coloro che votano a favore di delibere da cui derivino danni pubblici. Ciò premesso, nel caso sottoposto al vaglio dell' A.G. contabile siciliana, le risultanze del procedimento penale , acquisite in sede contabile, depongono per la sostanziale coincidenza dei fatti-reato addebitati con quelli fonte di danno all' ente locale, in guisa tale che il dolo penale viene parametrato come dolo erariale.
( omissis )

qui di seguito la sentenza

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Presidente ? Relatore: S. G. Cultrera

FATTO
L'ipotesi di responsabilità amministrativa azionata dal procuratore regionale nei confronti degli odierni convenuti prende le mosse dalle determinazioni assunte dal consiglio comunale di Nicosia che, con la deliberazione n.185 del 21 ottobre 1991, con il pretesto di asseriti motivi di urgenza e di necessita' , dispose, ai sensi dell'art.52 della l.r. 21/1985 l'affidamento a trattativa privata alla cooperativa "Omissis" dell'appalto per la pulizia dei locali sede degli uffici giudiziari di Nicosia . L'appalto venne aggiudicato mediante apposita convenzione alla cooperativa anzidetta per il periodo 1° ottobre 1991 - 31 dicembre 1991 per l'importo di ?lire 29.630.000 oltre IVA con un impegno di spesa complessiva di lire 35.260.890.
Sulla vicenda venne acquisita dal procuratore regionale ( omissis )

In ipotesi di affidamento di appalto di servizi di pulizia a trattativa privata a cooperativa ad un prezzo eccessivo ed arbitrario e superiore sia a quello relativo al precedente appalto aggiudicato alla stessa cooperativa sia a quelli da essa praticati per servizi analoghi, è configurabile responsabilità amministrativa per danno erariale in capo ai convenuti consiglieri comunali votanti a favore della delibera di affidamento del servizio. Trattasi di illecito contabile in concorso doloso e non colposamente grave in ragione del procedimento penale a seguito del quale i convenuti erano stati condannati per abuso di ufficio continuato sia con riferimento al prezzo esorbitante sia all' indebito frazionamento dei lotti appaltati. Si verte, ordunque, in ipotesi di responsabilità dell' organo collegiale ( Consiglio Comunale ) rammentando che sono responsabili innanzi alla Corte dei Conti coloro che votano a favore di delibere da cui derivino danni pubblici. Ciò premesso, nel caso sottoposto al vaglio dell' A.G. contabile siciliana, le risultanze del procedimento penale , acquisite in sede contabile, depongono per la sostanziale coincidenza dei fatti-reato addebitati con quelli fonte di danno all'ente locale, in guisa tale che il dolo penale viene parametrato come dolo erariale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, condanna i convenuti D. Francesco , A. Salvatore Filippo , C. Michele , B. Francesco, R. Aurelio , P. Salvatore,? C. Antonio, D. Giuseppe, C. Giuseppe, C. Gaetano, G. Angelo, B. Giorgio, P. Francesco , F. Giuseppe ,M.P. Giacomo e L. Costantino al? pagamento in solido in favore del Comune di Nicosia della somma di euro 8.478,75 oltre alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT ,a decorrere dal pagamento della citata somma alla Cooperativa (omissis ) in esecuzione della deliberazione consiliare n.185 del 21 ottobre 1991,? e fino alla pubblicazione della presente sentenza ; da quest'ultima data sulla somma rivalutata vanno corrisposti gli interessi legali fino al soddisfo.
Condanna altresì i convenuti alle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in euro 1.532,46 (millecinquecentotrentadue/46).
Ordina che, ai sensi dell'art. 24 del RD 12 agosto 1933 , n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla Segreteria in forma esecutiva all'ufficio del Pubblico Ministero , affinchè, quest'ultimo curi l'inoltro alla amministrazione interessata per l'esecuzione in conformità a quanto disposto dal DPR n.260 / 1998 .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 28 gennaio? 2004.


Depositata in segreteria nei modi di legge
?
Palermo, 16 Aprile 2004

15 commenti:

  1. Anonimo20.8.11

    E chi glielo dice all'OVARO e a Casagrande ?

    E Caggiano chi l'avverte ?


    Giuliana

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  2. Anonimo20.8.11

    L'OVARO MANCO SE PO VENDE IL MAGAZZINO, E' DEL COMUNE !


    PEPPINELLO

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  3. G. P.21.8.11

    Vediamo come finirà questo brutto affare. Una cosa è certa: questa giunta Di Tommaso si sta rivelando come una delle più perniciose ed inette della storia recente di Frascati. Costretta all'inedia dai danni finanziari delle sindacature Posa è ogni giorno di più vittima dello stesso. Il dramma è che Di Tommaso non lo vuole ammettere. UNA DELUSIONE GRANDISSIMA.

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  4. lo slogan di Di Tommaso in campagna elettorale è stato NON SI INTERROMPE UN'EMOZIONE.....forse avrebbe dovuto aggiungere l'aggettivo ESTREMAMENTE DELUDENTE come si è rivelato essere il suo governo......

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