Dategli voi i nomi !
Art. 32 -Coordinatore e Congresso comunale
E’ previsto un Coordinatore comunale in ogni Comune nel cui territorio siano residenti almeno 30 aderenti o associati, e comunque non meno di 10 associati. Negli altri Comuni, il Coordinatore provinciale, d’intesa con il suo Vice vicario, nomina un Delegato comunale.
Il Congresso comunale è convocato di norma ogni 3 anni, oppure ogni volta che lo richieda il 50%+1 degli aventi diritto al voto. Al Congresso comunale partecipano tutti gli aderenti e gli associati residenti nel Comune o che abbiano ivi stabilito il loro domicilio secondo quanto previsto dall’art. 7. Il Congresso si svolge nelle forme stabilite dal Regolamento congressuale, che può prevedere il voto ponderato degli eletti, che complessivamente non può rappresentare una quota superiore al 30% degli aventi diritto al voto. Il Congresso elegge il Coordinatore comunale e un Coordinamento comunale composto da non più di 10 membri. Può eleggere anche i delegati al Congresso provinciale. Il Coordinatore comunale (o, in mancanza, il Delegato comunale) rappresenta il Movimento in sede locale.
Il Coordinatore comunale dirige e organizza l’attività politica del Popolo della Libertà sul territorio, secondo le direttive degli Organi nazionali, regionali, provinciali.
Avessi visto mai passare un ragazzino vestito da SUB-COMMISSARIO ?
Art. 48 -Commissariamento. Sospensione dall’attività del Movimento
L’Ufficio di Presidenza può, ove ricorrano gravi motivi, commissariare gli Organi nazionali delle Organizzazioni interne del Movimento.
Analogamente l’Ufficio di Presidenza, sempre nel caso ricorrano gravi motivi, può sciogliere gli Organi periferici elettivi, sentito il Coordinatore regionale, nominando un Commissario per il tempo necessario alla ricostituzione dell’Organo. Sono da considerarsi sempre motivi gravi l’impossibilità di funzionamento di un Organo
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collegiale, la commissione di irregolarità di carattere amministrativo e la manifesta inadeguatezza a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo.
In casi gravi e urgenti il Presidente direttamente, o il Segretario Politico Nazionale (il Comitato di coordinamento), possono adottare in via immediata provvedimenti temporanei di commissariamento che dovranno essere convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.
In casi di particolare gravità il Comitato di coordinamento può decidere in via immediata di sospendere un associato dall’attività del Movimento. In tal caso è aperto d’ufficio un procedimento disciplinare nei confronti dell’interessato innanzi al Collegio dei Probiviri competente. Il giudizio definitivo dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla sospensione. I provvedimenti di sospensione dovranno essere convalidati dall’Ufficio di Presidenza nella prima riunione successiva all’emissione del provvedimento.
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Non capisco che ci azzecca un direttivo di 20 persone che mi si dice sarà ulteriormente allargato, con l'Art.32 dello statuto. Mi chiedo se i membri di questo direttivo abbiano firmato delle carte in cui si attesti l'effettiva appartenenza ad un organo decisionale che ne tuteli legalmente la distribuzione delle resposabilità civili e penali delle decisioni che vengono prese da tale direttivo, dal momento che tale organo decisionale non è previsto in questa forma dallo statuto. Mi chiedo con quali regole operi tale organo extra-statuto.
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