ROMA (MF-DJ)--Il disegno di legge costituzionale che riforma l'architettura dello Stato, approvato oggi in via preliminare dal Consiglio dei ministri, istituisce modifiche sostanziali, dalla riduzione del numero dei parlamentari al Senato federale, dall'iter legislativo piu' snello ai maggiori poteri assegnati al premier. I punti principali della riforma sono i seguenti:
NUMERO PARLAMENTARI: La riforma costituzionale prevede il dimezzamento del numero dei deputati e dei senatori, che comporta istituzioni piu' snelle e riduzione dei costi della politica. Inoltre e' previsto in Costituzione che l'indennita' parlamentare sia commisurata almeno per una parte significativa all'effettiva partecipazione ai lavori.
RIFORMA BICAMERALISMO: Si riforma il nostro sistema bicamerale paritario e simmetrico prevedendo un Senato federale, avviando una forte semplificazione dei procedimenti legislativi e garantendo la piena governabilita' del sistema. L'eta' per potere essere eletti alla Camera e al Senato viene abbassata per ambedue le Camere. Il procedimento legislativo diviene piu' semplice e tempestivo; solo per poche e delicate materie (come la revisione costituzionale) si procedera' con il sistema bicamerale perfetto, mentre negli altri casi la competenza sara' distinta tra i due rami. La riforma punta inoltre a fare chiarezza nella ripartizione delle competenze legislative fra Stato e Regioni in materie molto delicate come l'energia e le infrastrutture strategiche.
PIU' POTERI AL PRIMO MINISTRO: La riforma intende garantire una maggiore stabilita' di Governo ed un rafforzamento del premier, che assumera' la denominazione di Primo Ministro. La legge elettorale per la Camera dei deputati, anche attraverso l'indicazione del candidato Primo Ministro, dovra' garantire la formazione di maggioranze solide; in tal modo, l'individuazione del Primo Ministro e della maggioranza che appoggia il Governo sara' facile ed immediata. Infatti, il Primo Ministro sara' nominato dal Presidente della Repubblica sulla base dei risultati delle elezioni. L'eventuale approvazione della mozione di sfiducia non comporta lo scioglimento necessario della Camera. E' possibile che il presidente della Repubblica, nel rispetto dei risultati delle elezioni, nomini un nuovo Primo Ministro. E' comunque previsto che il Primo Ministro possa chiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento delle Camere. Il Primo Ministro nomina e revoca i ministri ed i viceministri. Puo' richiedere al Presidente della Repubblica lo scioglimento della Camera dei deputati.
PRESIDENTE REPUBBLICA: La riforma mantiene "inalterate" le istituzioni di garanzia dell'ordinamento costituzionale. Il Presidente della Repubblica rimane il supremo garante dell'equilibrio fra i poteri, intervenendo, in particolare, nella fase di scioglimento delle Camere, di promulgazione delle leggi e di emanazione degli atti aventi valore di legge e dei regolamenti. Anzi, il suo ruolo sara' destinato ad accentuarsi a seguito dell'apertura della rappresentanza parlamentare alle istanze degli enti territoriali. ren carlo.renda@mfdowjones.it
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