martedì 11 agosto 2015

IL MANIFESTO DEGLI UOMINI LIBERI


FRASCATI - COME E' STATA POSSIBILE LA MORIA DI RESIDUI ATTIVI ?






Dinanzi alla moria di RESIDUI ATTIVI e PASSIVI che ha interessato in modo abnorme negli ultimi 10 anni il Comune di Frascati, l' interrogativo che tutto sia avvenuto in modo corretto s'alza maestoso. La correttezza dell'agire investe ad ampio spettro le Amministrazioni succedutesi nel tempo; investe cioè sia l'agire della burocrazia comunale, sia le figure politiche nei vari ruoli alternatesi. Anche le responsabilità sono soggettivamente diverse.
Alla burocrazia spetta il compito di eseguire con diligenza le deliberazioni politiche e, nei vari gradi di responsabilità, controllare lo svolgimento corretto dell' insieme. Alla Giunta municipale spetta la verifica della volontà consiliare e la sua attuazione operativa. E' quindi responsabile della esecuzione e del controllo sulla esecuzione. L' opposizione ha un solo compito :
l'azione di sindacato ispettivo.

Questo, non mi stancherò di ripeterlo, perchè stiamo parlando di 
AMMINISTRATORI
eletti per mezzo di 
CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE


 In una sola occasione gli eletti svolgono un'azione politica ed è quando si decide come investire le risorse del Comune.

Questo avviene con l' approvazione del BILANCIO di Previsione.

Viene quindi da chiedersi cosa abbia fatto la macchina amministrativa comunale in senso lato ( burocrazia + amministratori eletti ) per generare il dramma frascatano.






E' quindi con diverso grado e con diversa preminenza che gli amministratori comunali hanno il dovere verso la cittadinanza di verificare e controllare che tutto si sia svolto con diligenza affinchè la cittadinanza non abbia a ricevere un nocumento patrimoniale ed un affievolimento o perdita del patrimonio pubblico ( mobiliare e immobiliare ) ricevuto in amministrazione.

http://www.youreporter.it/video_FRASCATI_-_Il_Bilancio_fittizio_secondo_i_GATTOPARDI

Non cadrò, ovviamente, nella visione utopica di pretendere che gli amministrati si rivoltino contro i cattivi amministratori. Sarebbe, per questa visione, necessario un grado di cultura civica che non c'è. Non posso tuttavia sottacere il paradosso di chi, proprietario di un bene, lo affidi ad un amministratore e lo porti poi in tribunale una volta accortosi che glielo ha distrutto o dissipato. Se questo vale nella sfera privata letteralmente sparisce quando si parla del pubblico. Perchè oltre alla cultura che manca, con buona pace di tanti " spocchiosamente acculturati " c'è un senso di appartenenza ad idee che non esistono più, a colori ormai sbiaditi, a bandiere ormai a brandelli, che la fa da paraocchi anche sulle nefandezze più spregiudicate ed evidenti.

Vi piaccia o no, nell' Italia di oggi il potere è in mano a delle BANDE e il servo della gleba ad esse anela, conscio della sua pochezza e pronto a vendersi per un favore, una grazia, un pennacchio, una poltrona.

Fortunatamente la metastasi non è totale. Esistono ancora

UOMINI LIBERI
La prescrizione e le sue cause di interruzione.


La prescrizione: l’istituto.

La prescrizione è un istituto giuridico di particolare importanza, perché risponde ad
un’esigenza fondamentale su cui il nostro ordinamento giuridico risulta essere imperniato,
e precisamente a quella della certezza nei rapporti giuridici e della certezza del diritto.
L’istituto in esame è definito dal codice civile, all’art. 2934, come perdita del diritto
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”. Il legislatore,
quindi, si prende cura di invitare il titolare del diritto a esercitarlo entro un certo periodo di
tempo, proprio per evitare che lo stesso perisca per prescrizione e finisca di non far più
parte dei poteri e delle facoltà di cui il soggetto titolare si possa avvalere. In quest’ottica
risulta soddisfatto il citato principio di certezza del diritto, in quanto si assiste a un
adeguamento della situazione di fatto (mancato esercizio da parte del suo titolare) alla
situazione di diritto (estinzione del diritto). Adeguamento che va a pieno beneficio della
controparte, cioè al soggetto passivo del rapporto giuridico, visto che essa si vede
concessa dall’ordinamento la possibilità di opporsi all’esercizio del diritto prescrittosi,
sollevando la c.d. eccezione di prescrizione (art. 2938 c.c.).
Quest’ ultima osservazione ci porta a un aspetto purtroppo spesso trascurato in dottrina.
Vigili autori, infatti, hanno messo in luce il fatto che, in realtà, non si tratti tanto di una vera
e propria perdita del diritto, quanto piuttosto di un’impossibilità ad esercitarlo per il suo
titolare, visto che la controparte acquisisce l’eccezione di prescrizione e può, quindi, far
valere il fatto “estintivo” (in senso improprio) del diritto altrui per opporsi al suo
soddisfacimento (CHECCHINI A./AMADIO G., Lezioni di diritto privato, 6° ed., G.
Giappichelli Editore, Torino, 2008, pag. 57).

Siffatta costruzione del fenomeno della prescrizione in termini di impossibilità ad esercitare
il diritto prescrittosi (non invece in termini di una sua estinzione), trova conferma nell’art.
2937 c.c. che consente al soggetto passivo, favorito dalla prescrizione compiutasi, di
rinunciare a tale effetto vantaggioso. Alla rinunzia consegue l’effetto giuridico che il
titolare del diritto possa avvalersi di esso e validamente esercitarlo, ancorché questo si sia
già prescritto e quindi “estinto” (secondo l’impostazione tradizionale qui messa in
discussione). Risulta, di conseguenza, che il diritto, alla cui prescrizione il soggetto passivo
abbia rinunciato, non possa essere stato perduto in senso proprio.
Un ulteriore avallo della tesi appena prospettata è fornito dall’art. 2940 c.c. secondo cui
“non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in
adempimento di un debito prescritto.”. Si tratta di un classico esempio di obbligazione
naturale (cfr. art. 2034 c.c.), per la quale la legge non accorda un’azione di
adempimento al creditore, ma esclude la ripetizione di ciò che il debitore abbia
spontaneamente pagato. Se invece il credito davvero si fosse estinto per prescrizione, il
debitore potrebbe comunque sollevare azione ex art. 2033 c.c. in tema di indebito
oggettivo per chiedere la ripetizione di quanto pagato, mancando del tutto il titolo su cui
la prestazione si fonda.
Se si consultano gli artt. 2934 ss. c.c. in tema di prescrizione, si incontra in primis, subito al
secondo comma dell’art. 2934 c.c., la disposizione per cui “non sono soggetti alla
prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”. La prescrizione, infatti,
non è un istituto generalmente applicabile a tutti i tipi di diritti, ma incontra precisi limiti
nella disponibilità del diritto che ad essa sia soggetto. Così, per la loro importanza
fondamentale ai fini della tutela dell’individuo, non si prescrivono i diritti indisponibili della
persona, gli status familiari e la potestà dei genitori sui figli. Un classico esempio di diritto
espressamente dichiarato dalla legge imprescrittibile, ancorché disponibile, è il diritto di
proprietà.
Il termine di prescrizione.Il termine di prescrizione varia a seconda del diritto preso in considerazione. Per regola generale “i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni” (c.d. termine ordinario di prescrizione), fatti “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente” (art. 2946 c.c.). Di particolare interesse, per la crescente influenza che l’ordinamento europeo sta esercitando nel nostro ordinamento interno, appare la seguente questione: entro quale
termine si prescrive il diritto del cittadino al risarcimento del danno cagionato dallo Stato
di appartenenza per il mancato rispetto del diritto europeo e in particolare per la
mancata o ritardata attuazione delle direttive non self executing. Entro quale termine,
cioè, il cittadino, pregiudicato dalla non osservanza del diritto dell’UE da parte dello Stato
membro, deve attivarsi per chiedere il risarcimento del danno al fine di impedire che la
sua pretesa risarcitoria si prescriva? Orbene, in origine, constatata la mancanza di
un’apposita legge che disponesse in senso contrario, si riteneva applicabile il termine
ordinario decennale di cui all’art. 2946 c.c. A siffatta prassi il legislatore di recente ha
posto fine. Con legge del 12 novembre 2011, n. 183, è stata inserita nel nostro
ordinamento la disposizione per cui “La prescrizione del diritto al risarcimento del danno
derivante da mancato recepimento nell'ordinamento dello Stato di direttive o altri
provvedimenti obbligatori comunitari soggiace, in ogni caso, alla disciplina di cui all'art.
2947 cod. civ. [prescrizione quinquennale dell’illecito aquiliano], e decorre dalla data in
cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente
recepita, si è effettivamente verificato.”. Detta disposizione, in applicazione del principio
sancito dall’art. 11 primo comma delle disposizioni sulla legge in generale, non ha
efficacia retroattiva (Cassazione civile, sez. lav. 08/02/2012 n. 1850) e quindi opera
esclusivamente per le pretese risarcitorie fondate su fatti commessi dallo Stato in data
posteriore all’entrata in vigore della citata legge.

Le cause di interruzione.

È necessario, in questa sede, trattare le cause di interruzione della prescrizione. Per effetto
dell’interruzione del termine di prescrizione esso ricomincia a decorrere nuovamente, cioè
“inizia un nuovo periodo di prescrizione” (cfr. art. 2945 c.c.). È evidente che il titolare del
diritto ha l’interesse preminente a provocare l’interruzione, per evitare che il suo diritto si
estingua o meglio, come abbiamo osservato in precedenza, per evitare che l’esercizio
dello stesso sia impedito dall’eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte
interessata.
Le cause di interruzione della prescrizione, sostanzialmente, sono tre. Essa si verifica
allorché 1) sia stata proposta domanda giudiziale, anche in sede arbitrale (art. 2943
commi 1, 2, 3 e 4 c.c.), 2) il titolare abbia costituito in mora il debitore, cioè abbia fatto
richiesta o intimazione scritta di adempiere al debitore ai sensi dell’art. 1219 c.c. (art. 2943
comma 4 c.c.) o, infine, 3) sia stato effettuato un riconoscimento del debito da parte del
soggetto obbligato (art. 2944 c.c.). In tutti questi casi il termine di prescrizione riparte da
zero, anche se, a ben vedere, la prescrizione stessa non è evitata.

In particolare: la domanda giudiziale.

Con riferimento, in particolare, alla prima causa di interruzione (domanda giudiziale) il
codice civile allude alla “notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio” (art. 2943
primo comma c.c.). Al riguardo sono sorti dubbi in dottrina e in giurisprudenza, perché la
legge fino al 2005 non definiva, da quale momento l’effetto interruttivo doveva
decorrere. Ci si è chiesti, infatti, se la prescrizione fosse interrotta ai sensi dell’art. 2943 c.c.
già con la consegna dell’atto di citazione all’Ufficiale Giudiziario per la notificazione a
mezzo posta, o con il successivo ritiro dell’atto dall’ufficio postale da parte del convenuto.
La Cassazione ha optato per la prima soluzione in ragione del fatto che “la citazione,
consegnata per la notifica all'uff. giud. […] era entrato nella sfera di conoscibilità [legale]
del destinatario” (Cassazione civile, sez. VI 07/11/2011 n. 23068).

Detta posizione è assolutamente in linea con la giurisprudenza del Giudice delle leggi. La
Consulta, infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 149 c.p.c. (e dell’art. 4,
terzo comma, della legge 1982 n. 890 intitolata “Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.”) nella parte
si prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione
dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario (Corte Cost., sent. n. 477 del 26 novembre 2002). A tale pronuncia
ha fatto seguito la legge 28 dicembre 2005, n. 263, che ha aggiunto un terzo comma
all’art. 149 c.p.c. in virtù del quale “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al
momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal
momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.”.
Va ricordato - sempre in relazione alla causa di interruzione di cui al primo comma
dell’art. 2943 c.c. - che dalla proposizione della domanda giudiziale scaturisce il c.d.
effetto interruttivo permanente della prescrizione, nel senso che si assiste a un duplice
effetto. La citazione a giudizio non solo provoca l’interruzione del termine di prescrizione,
ma comporta, quale conseguenza ulteriore e concorrente, anche la sospensione dello
stesso per tutta la durata del processo, e precisamente “fino al momento in cui passa in
giudicato la sentenza che definisce il giudizio” ai sensi dell’art. 324 c.p.c. (art. 2945
comma 2 c.c.) (cfr. Cassazione civile, sez. un. 22/12/2011 n. 28336). Il nuovo termine di
prescrizione, quindi, inizierà a decorrere nuovamente dopo la definizione, con efficacia di
giudicato, del giudizio vertente sul diritto della cui prescrizione si tratta.
In particolare: la costituzione in mora del debitore.
Poniamo ora l’attenzione sul quarto comma dell’art. 2943 c.c. Il codice civile menziona
quale seconda causa di interruzione “ogni altro atto che valga a costituire in mora il
debitore”. Si tratta, all’evidenza, di una clausola generale che comprende gli atti idonei a
interrompere la prescrizione che non rientrino tra la notificazione dell'atto con il quale si
inizia un giudizio, la domanda proposta nel corso di un giudizio o il riconoscimento del
diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere. Quanto
generale e vasta la formula impiegata dal codice possa a prima vista apparire, essa, in
realtà, deve essere posta in relazione all’art. 1219 c.c. Quest’ultima disposizione,
occupandosi della costituzione in mora del debitore, prevede la precisa modalità con cui
la stessa debba avvenire: “Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta
fatta per iscritto.”. Ciò significa che il creditore, che non voglia vedersi trascorrere
inutilmente il termine di prescrizione, anziché dover proporre apposita domanda giudiziale
(con tutte le correlate incombenze procedurali e oneri finanziari), può limitarsi a intimare il
debitore ad adempiere con un qualsiasi atto scritto (salvo i seguenti limiti). Afferma a tal
riguardo la Corte di Cassazione che “l'atto di costituzione in mora”, che comunque
“richiede la forma scritta”, è “idoneo ai fini dell'interruzione della prescrizione” (Cassazione
civile, sez. lav., 16/04/2007, n. 9046). Analoga presa di posizione è rinvenibile in una
sentenza più recente in cui il giudice supremo si esprime per la “idoneità di questo
[telegramma o lettera raccomandata] a rappresentare valido atto interruttivo della
prescrizione” (Cassazione civile, sez. III 20/06/2011 n. 13488).

Segue: i requisiti della diffida scritta stragiudiziale.
Tuttavia, la giurisprudenza ha elaborato precisi requisiti che debbano ricorrere nella 
diffida scritta stragiudiziale affinché essa sia idonea a provocare l’effetto interruttivo 
auspicato dal creditore. Ad avviso dei giudici, infatti, la lettera raccomandata, ai fini 
menzionati, deve contenere 1) l’indicazione del debitore (“chiara indicazione del 
soggetto obbligato”), 2) l’esplicitazione di una ben determinata pretesa (es. il 
pagamento di una certa somma di denaro) e, infine, 3) l’espressa intimazione di 
adempimento “idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di 
costituirlo in mora” (Cassazione civile, sez. III, 29/05/1987, n. 4804; in senso analogo 
Tribunale di Roma, Sezione VIII, sentenza n. 5377 del 7/3/2005). Risulta così consacrato il 
principio per cui l’intimazione stragiudiziale, ai fini dell’interruzione, deve essere proposta 
dal titolare del credito in modo tale da far emergere in maniera assolutamente chiara e 
univoca l’intento di esercitare il proprio diritto. Modi appropriati per dimostrare tale 
volontà potrebbero essere l’esplicitazione, nella lettera monitoria, dell’intenzione di adire, 
in caso di mancata soddisfazione del credito, gli organi giurisdizionali e la fissazione di un 
termine per l’adempimento spontaneo da parte del intimato.
Consegue, a titolo esemplificativo, che non possono essere ritenuti sufficienti la richiesta 
verbale di adempimento (difetta della forma scritta), la sollecitazione (anche scritta, ma) 
priva del carattere di intimazione vero e proprio in quanto si limita a contenere semplici 
manifestazioni di giudizio (Cassazione civile, sez. I, 19/01/1995, n. 561), la mera produzione 
di documenti, pur se idonea a dimostrare l’avvenuta interruzione, senza specificazione 
dell’intento monitorio (Cassazione civile, sez. II, 30/03/2001, n. 4704), le trattative per 
comporre bonariamente la vertenza, salvo, in quest’ultimo caso, che dal comportamento 
del debitore risulti il riconoscimento dell’esistenza del diritto di credito ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 2944 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 13/11/2003, n. 17134), etc. In tutte 
queste ipotesi ci si trova di fronte a “semplici sollecitazioni prive del carattere di 
intimazione e di espressa richiesta formale al debitore” (Tribunale di Roma, Sezione VIII, 
sentenza n. 5377 del 7/3/2005), sicché quest’ultimo non può essere ritenuto costituito 
efficacemente in mora ai sensi degli artt. 2943 e 1219 c.c.

Il momento iniziale di efficacia dell’atto interruttivo.

Altra questione, diversa da quella sui requisiti dell’atto interruttivo stragiudiziale, va 
sollevata con riguardo al preciso momento in cui esso è in grado di produrre i suoi effetti 
interruttivi.

a) L’atto interruttivo giudiziale.

Per quanto concerne la domanda giudiziale, ricordiamo, il già citato orientamento della 
Corte Costituzionale secondo il quale l’art. 149 c.p.c. è affetto da illegittimità 
costituzionale nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni, per il notificante, 
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, 
di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Ciò significa che l’interruzione si perfeziona 
già per effetto dell’invio dell’atto di citazione entro il termine di prescrizione, a nulla 
rilevando che il debitore lo abbia ricevuto dopo la scadenza di tale termine. La ratio di 
questa impostazione sta nell’esigenza di assicurare il pieno rispetto del diritto di difesa (del 
creditore), costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Carta fondamentale, vale a dire 
del suo interesse a interrompere la prescrizione.
b) L’atto interruttivo stragiudiziale.
Analogo discorso però, ad avviso della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. lav. 
27/06/2008 n. 17644), non vale per la trasmissione a mezzo posta di atti extragiudiziali 
(lettera raccomandata o telegramma di messa in mora). Nell’ambito stragiudiziale ci si 
trova di fronte ad atti di natura negoziale – e non giudiziale – a carattere recettizio. L’atto 
interruttivo, infatti, può produrre i suoi effetti solo dal momento in cui perviene a 
conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), conoscenza la quale, ai sensi del successivo 
art. 1335 c.c., è presunta dal momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario. Si 
perviene, in quest’ottica, alla conclusione che il creditore, per impedire l’estinzione del 
diritto, è gravato dall’onere di fare in modo che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora 
pervenga all’indirizzo del destinatario prima dello scadere del termine di prescrizione. In 
ambito non giudiziale, quindi, l’efficacia interruttiva dell’atto monitorio (recettizio) 
presuppone la conoscibilità dello stesso da parte del debitore entro il termine –
conoscibilità che è presunta ai sensi dell’art. 1335 c.c. (presunzione legale relativa, suscettibile di prova contraria del destinatario) e non coincide con il concetto di 
conoscenza effettiva dell’avvenuta interruzione. “Non è strettamente necessario”, 
afferma la Corte, “che l'interruzione sia effettivamente conosciuta dal destinatario, ma 
che la richiesta pervenga al suo indirizzo in tempo utile”, garantendo in tal modo la 
conoscibilità legale dell’atto interruttivo (stragiudiziale) prima che il termine di prescrizione 
sia maturato (Cassazione civile, sez. lav. 27/06/2008 n. 17644).
Si tenga quindi presente che l’invio di una lettera monitoria con raccomandata prima 
dello spirare del termine che giunge all’indirizzo del debitore solo dopo la sua decorrenza, 
non interrompe il decorso della prescrizione.
La parte ricorrente, nel caso di specie, affermando la “disparità di trattamento tra gli atti 
notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario e gli atti giuridici, quali appunto la lettera di 
interruzione della prescrizione, spediti a mezzo di raccomandata”, aveva in subordine 
sollevata eccezione di incostituzionalità dell’art. 149 c.p.c., così come interpretato dalla 
Corte Costituzionale, laddove riferito ai soli atti giudiziali. Il giudice supremo adito aveva 
disatteso l’argomentazione prospettata dal creditore, giustificando la “disparità di 
trattamento” nelle diverse esigenze che essa è destinata a soddisfare. Orbene, come 
spiegato supra, l’irrilevanza della ricezione dell’atto (giudiziale) di citazione da parte del 
destinatario ai fini della interruzione della prescrizione (bastando che il titolare del diritto, 
entro il termine, lo abbia consegnato all’ufficiale giudiziale per la notifica), trova 
fondamento nel diritto di difesa del creditore (art. 24 Cost.). Detta esigenza di tutela, 
invece, “non sussiste quando quello trasmesso a mezzo del servizio postale sia un atto 
stragiudiziale. Il legislatore ha ritenuto di privilegiare, sotto questo aspetto, l'interesse del 
destinatario alla certezza del diritto (a sapere cioè se la prescrizione sia stata 
tempestivamente interrotta, oppure il rapporto sia ormai definito), rispetto all'interesse 
contrapposto del mittente ad interrompere la prescrizione” (Cassazione civile, sez. lav. 
27/06/2008 n. 17644). Il regime diversificato del momento in cui l’atto interruttivo produce i 
suoi effetti, a seconda che esso sia di natura giudiziale o stragiudiziale, risulta essere 
conforme a Costituzione.

Le azioni costitutive.

L’onere di completezza impone un’ultima precisazione. La facoltà del creditore di 
interrompere la prescrizione mediante una diffida scritta di natura stragiudiziale non 
sussiste nell’ambito delle azioni costitutive (ad es. azione revocatoria ex art. 2901 c.c., 
azione di risoluzione del contratto ex art. 1441 c.c.). Ogniqualvolta si tratta della 
prescrizione di una tale azione, finalizzata a ottenere dal giudice la costituzione, 
modificazione o estinzione di un rapporto giuridico o di uno status (art. 2908 c.c.), l’effetto 
interruttivo può essere provocato solo con la notifica della relativa domanda giudiziale. 
Appare utile, per chiarezza di esposizione, riportare la giurisprudenza di legittimità: “La 
facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall'art. 1492 c.c. al 
compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale 
la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma 
deve soltanto subire gli effetti dell'eventuale sentenza di accoglimento, di natura 
costitutiva, che fa venire meno il rapporto. Ne discende che la prescrizione dell'azione, 
fissata in un anno dall'art. 1495, comma 3, c.c., può essere utilmente interrotta soltanto 
dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in 
mora. Gli atti cui l'art. 2943, comma 4, c.c. connette l'effetto di interrompere la 
prescrizione sono infatti quelli che valgono a costituire in mora il debitore e debbono 
consistere, per il disposto dell'art. 1219, comma 1, c.c., in una intimazione o richiesta di 
adempimento di un'obbligazione.” (Cassazione civile, sez. II, 27/09/2007, n. 20332). Infatti, 
in casi del genere, il debitore non è tenuto a eseguire una prestazione in adempimento 
del diritto di credito altrui e quindi non può essere costituito in mora con diffida 
stragiudiziale ai sensi degli artt. 2943 comma 4 e 1219 c.c., ma gli deve essere piuttosto 
notificata la citazione a giudizio per interrompere il termine di prescrizione.
La conclusione.
Riassumendo, la situazione dell’atto interruttivo è la seguente: laddove esso abbia natura giudiziale (notificazione dell'atto di citazione, domanda proposta nel corso di un giudizio), l’effetto interruttivo consegue alla consegna del plico all’ufficiale  giudiziario per la sua notifica, a nulla rilevando che il debitore lo abbia ricevuto dopo la scadenza del termine di prescrizione. Se, invece, il creditore intende interrompere la prescrizione con un atto stragiudiziale (lettera raccomandata o telegramma), egli ha l’onere di fare in modo che l’atto pervenga all’indirizzo del destinatario prima dello scadere del termine di prescrizione, per garantire la conoscibilità dello stesso entro il termine.

Julian Daniel 01.10.2012

Sicuramente da parte dei burocrati comunali , in ordine ai RESIDUI ATTIVI prescritti, sarà tutto avvenuto nelle forme e nei modi sopra descritti, ma i nostri Amministratori lo avranno accertato ?

In tal caso perchè non lo affermano esplicitamente e documentando agli uomini liberi ?


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