domenica 2 agosto 2015

RESIDUI ATTIVI - Secondo voi è accaduto tutto ciò ? - Terza puntata.


I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO CONTROLLATO QUANTO LA CORTE DEI CONTI PREVEDE SI CONTROLLI ?





CAPITOLO 3. - I postulati e i principi contabili - Il rendiconto degli enti locali – Elementi di struttura


3.1 - Finalità e fondamenti del rendiconto.

Il contenuto delle informazioni permette di verificare, da parte del Consiglio Comunale, l’operato dell’organo esecutivo in ordine alla fase autorizzatoria – finanziaria, nell’ambito del sistema di bilancio, la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente ed i mutamenti di tale situazione per effetto della gestione;

deve inoltre soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio: cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo e altri enti pubblici, dipendenti, finanziatori, fornitori e altri creditori


L’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della gestione, il profilo di “accountability” raggiunto, cioè di  responsabilizzazione e di capacità di rendere conto della propria attività:

- nel profilo interno all’ente, come capacità di introdurre e mantenere all’interno dell’ente locale un clima organizzativo favorevole alla responsabilizzazione sull’uso delle risorse e un alto grado di orientamento a risultati efficaci e altamente positivi dal punto di vista qualitativo;
- nel profilo esterno, nella considerazione e valutazione delle modificazioni che l’attività di governo e di gestione dell’ente locale produce in termini di risultati economico-patrimoniali e di effetti sul sistema economico locale, sia sulla soddisfazione dei cittadini e sul benessere sociale complessivo della comunità. 
A questo scopo la comunicazione istituzionale assume le caratteristiche della comunicazione di bilancio e di rendiconto, sui servizi e sulle attività svolte, e gli aspetti tipici della comunicazione economica.

I consiglieri comunali hanno  esperito i controlli " particolari " ?


3.2 - La relazione illustrativa della Giunta al rendiconto



L’art. 231 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilisce che al rendiconto della gestione sia allegata apposita relazione, contenente le informazioni sull’andamento economico-finanziario dell’ente, al fine di permettere la valutazione dell’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’ente sul benessere sociale e sull’economia insediata. Queste informazioni sono finalizzate a una migliore valutazione della capacità dell’ente locale di continuare ad erogare beni e servizi a un dato livello, nonché di disporre delle risorse che in futuro si renderanno necessarie per lo svolgimento dell’attività.

Alla redazione della relazione partecipano in modo attivo tutti i responsabili dei servizi, non soltanto nell’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, ma anche nell’analisi dei risultati raggiunti, dei programmi realizzati e in corso di realizzazione, nella dimostrazione dei risultati in riferimento agli indirizzi dell’ente di cui agli strumenti generali di programmazione (piano generale di sviluppo, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione ove esistente). Pertanto nella misura in cui tale adempimento viene svolto da parte di ciascun responsabile di servizio si può definire quale sia il grado di responsabilizzazione della struttura dell’ente: il documento avente carattere meramente contabile, redatto dal Ragioniere Capo, si struttura con una nuova veste ed assume il carattere proprio di “ relazione finale di gestione dei responsabili”, nell’ambito della quale sarà ricompresa anche l’illustrazione dei dati di bilancio, tale
da permettere la verifica da parte del responsabile del servizio finanziario dell’attendibilità e “congruità” delle entrate e delle spese, anche in riferimento all’esigibilità dei residui attivi e all’attendibilità dei residui passivi. 
L’applicazione del principio di prudenza al rendiconto della gestione deve tradursi nella regola secondo la quale i proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono essere dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi.
Si inserisce nel più ampio “sistema di bilancio” e deve presentare indicatori, parametri e misuratori del grado di efficienza, efficacia ed economicità, anche in relazione alle modalità organizzative adottate. Informazioni dettagliate sono fornite in ordine al rispetto del patto di stabilità interno e degli altri obiettivi di finanza  pubblica.
Le criticità riscontrate a tale proposito sono innumerevoli: la totale
deresponsabilizzazione da parte dei responsabili dei servizi che, chiuso l’esercizio, delegano al servizio finanziario e al controllo di gestione, se esistente e operativo, la funzione di relazionare sulla gestione.


3.3 - Il riaccertamento dei residui - I residui attivi



L’operazione di riaccertamento dei residui attivi da iscrivere nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell’accertamento delle entrate riguardanti: la ragione del credito, il titolo giuridico, il soggetto debitore, la somma e la scadenza. 



Durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun singolo accertamento della gestione di competenza e per ciascun residuo attivo proveniente dagli anni precedenti, l’ente deve mantenere un comportamento prudente, evitando di  conservare tra i residui attivi del conto del bilancio i crediti dichiarati assolutamente inesigibili, quelli controversi e quelli
riconosciuti di dubbia o difficile esazione o premunirsi di costituire un fondo svalutazione crediti idoneo a bilanciare gli effetti negativi, sul risultato di amministrazione, che tali eliminazioni altrimenti produrrebbero.
L’operazione di riaccertamento delle entrate, in analogia alla competenza, è affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole risorse di entrata. I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio ed iscritti nel conto del patrimonio, tra le  immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo svalutazione crediti. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di solvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto, fermo restando che la rilevazione dell’accertamento segue l’aspetto giuridico dell’entrata, ossia il momento in cui sorge in capo all’ente locale il diritto a percepire somme di denaro.




Al fine di garantire la conservazione del pareggio finanziario, alla presenza di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità, l’ente in sede di redazione del bilancio preventivo è opportuno che destini parte delle risorse di entrata nell’intervento di spesa “fondo svalutazione crediti”.


3.4 - Il riaccertamento dei residui - I residui passivi



L’operazione di riaccertamento dei residui passivi da iscrivere nel conto del bilancio, è tesa alla verifica del permanere o meno delle posizioni debitorie effettive o di impegni riportati a residui passivi, pur in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate in forza delle disposizioni ordinamentali; durante tale verifica, da effettuarsi obbligatoriamente per ciascun residuo, l’ente deve mantenere un

comportamento prudente ricercando le condizioni dell’effettiva esistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento.
La cancellazione di un residuo passivo, deve avvenire quando vi è la certezza che non sussiste più l’obbligo di pagare, per motivi di sua insussistenza (la minore spesa sostenuta rispetto all’impegno assunto, verificata con la conclusione della rispettiva fase di liquidazione del saldo) o prescrizione (l’estinzione del diritto soggettivo conseguente al mancato esercizio da parte del titolare per un lasso di tempo determinato dalla legge, ex art. 2934 c.c.). Non è quindi possibile riportare a residui passivi somme non impegnate o economie di spesa, fatta eccezione dei casi nei quali espresse norme di legge consentono il mantenimento del residuo stesso. Non devono essere riportate a residui passivi negli anni successivi, somme che non rispettano gli elementi costitutivi dell’impegno di spesa, così come indicati nel Principio contabile n. 2. In analogia alla competenza ad impegnare le spese, affidata ai responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione delle singole spese, anche la competenza ad eseguire le operazioni di riaccertamento spetta ai medesimi soggetti. È compito dei responsabili dei servizi evidenziare in sede di rendiconto  l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio per l’attivazione del procedimento di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 del Tuel.


I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO CONTROLLATO QUANTO LA CORTE DEI CONTI PREVEDE SI CONTROLLI ?

La risposta è ovviamente negativa visto che, salvo interventi della magistratura, tutti i responsabili dei vari servizi sono al loro posto.
La risposta è ovviamente negativa visto che i politici responsabili del dissesto frascatano sono tutti a piede libero.

continua ...... ma è andata così !





Precedenti puntate :

http://angelocristofanelli.blogspot.it/2015/07/residui-attivi-parla-la-corte-dei-conti.html

http://angelocristofanelli.blogspot.it/2015/07/residui-attivi-puntata-seconda.html



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