COSTITUZIONE ITALIANA : Il testo dell'articolo 21
« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. »
Certo è che all'epoca non esistevano le cineprese quali oggi reperibili con quattro soldi. Per quanto abbia letto e riletto, la CARTA non parla di associazioni professionali o CASTE ristrette titolari del diritto di cronaca.
In quel momento storico, infatti, l'articolo 113 delle leggi di Pubblica sicurezza costituiva un tassello importante del controllo dell'autorità statale sulla manifestazioni della libertà di pensiero: la stampa periodica aveva il controllo della responsabilizzazione dei direttori "responsabili", l'editoria dalle barriere costituite dai costi e dai meccanismi di distribuzione, la radio e poi la televisione dal monopolio statale attraverso la RAI. Le opposizioni avevano trovato nei manifesti murali uno spazio di espressione del pensiero, su cui, appunto, l'autorità amministrativa voleva esercitare un controllo preventivo.
Con sentenza 15 giugno 1972 n. 105 la Corte costituzionale ha stabilito che “Esiste un interesse generale alla informazione - indirettamente protetto dall'articolo 21 della Costituzione - e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee”.
In esecuzione di essa con 21 anni di distanza il Decreto Legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE “sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione”, sono state introdotte rilevanti novità nel corpo della Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore: due modifiche riguardano il diritto di cronaca e di critica garantito, appunto dall'articolo 21 della Costituzione.
In particolare con il nuovo testo dell'articolo 65: “La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato”.
Certo a quei tempi non c'erano i network, non c'erano i telefonini capaci di fotografare e videofilmare. Tante cose non erano prevedibili !
IN TROPPI SONO RIMASTI A QUEI TEMPI
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