Secondo l’avvocato
generale Jääskinen, le vittime di un cartello illecito possono chiedere il
risarcimento dei danni dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliato uno
dei partecipanti all’infrazione
Nell’ambito di un
cartello complesso, esteso a tutto il territorio dell’Unione, non trova
applicazione il criterio di competenza basato sul luogo dell’evento dannoso
Il regolamento
Bruxelles I[1] prevede che le persone
domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro devono, in linea di
principio, essere convenute davanti ai giudici di tale Stato. Tuttavia, nel
caso di pluralità di convenuti, una persona può anche essere convenuta davanti
al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra
le domande esista uno stretto nesso e che si renda pertanto opportuna una decisione
unica onde evitare il rischio che decisioni divergenti ed incompatibili vengano
pronunciate in diversi Stati membri.
Tale regolamento dispone
che in materia di illeciti civili dolosi o colposi la persona domiciliata nel
territorio di uno Stato membro può parimenti essere convenuta davanti al
giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, anche
qualora tale giudice si trovi in un altro Stato membro.
Inoltre, il
regolamento Bruxelles I consente alle parti di stabilire quale giudice di uno
Stato membro sarà competente a conoscere delle loro controversie, presenti o
future, nate da un determinato rapporto giuridico. Tale competenza prevale, salvo
eccezioni, su quelle previste nel resto del regolamento.
La controversia di
cui al procedimento principale fa seguito ad una decisione del 3 maggio 2006,
in cui la Commissione ha constatato che alcune società fornitrici di perossido
di idrogeno e di perborato di sodio avevano partecipato ad un cartello, in
violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza[2]. A
tale titolo, alcune di dette società sono state condannate al pagamento di
ammende.
La Cartel Damage
Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) è una società belga a cui diverse imprese
hanno ceduto i propri diritti al risarcimento per le perdite economiche subite
a causa del cartello.
Nel marzo 2009, la
CDC ha avviato un’azione risarcitoria dinanzi al Landgericht Dortmund
(Tribunale regionale di Dortmund, Germania), nei confronti di sei delle società[3]
sanzionate dalla Commissione. Dato che tali società erano domiciliate in Stati
membri diversi, la CDC ha precisato nel proprio ricorso che i giudici tedeschi erano
competenti a statuire nei confronti di tutti i convenuti, dal momento che uno
di loro, ovvero la Evonik Degussa GmbH, aveva la propria sede in Germania.
Nel settembre 2009,
la CDC ha rinunciato alla propria azione nei confronti della Evonik Degussa, in
seguito alla conclusione di una transazione amichevole.
Le altre società contro
le quali è diretto il ricorso della CDC contestano la competenza internazionale
del giudice tedesco. Esse sostengono che i contratti di fornitura conclusi con
le società lese contenevano clausole attributive di competenza e compromissorie
che designavano i giudici competenti in caso di controversia derivante dai
contratti.
Investito della
questione della sua competenza internazionale, il Landgericht Dortmund ha
sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali relative
all’interpretazione del regolamento Bruxelles I.
Nelle sue
conclusioni odierne, l’avvocato generale Niilo Jääskinen ricorda in primo luogo
che, secondo la norma sulla competenza
speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, è competente
unicamente il giudice nel cui distretto è avvenuto l’evento dannoso, nozione
che concerne sia il luogo del fatto generatore del danno, sia il luogo in cui
quest’ultimo si è concretizzato. Tale norma, che mira a limitare il numero di
procedimenti paralleli e ad individuare un giudice che presenti un nesso
particolarmente stretto con la controversia, non può tuttavia essere utilmente
applicata nell’ambito di un’azione risarcitoria basata su una violazione del
diritto della concorrenza come quella di cui al procedimento principale.
Quest’ultima, infatti, ha la peculiarità di avere avuto una durata notevole, di
aver interessato l’intero territorio dell’Unione e di aver presentato una
struttura molto complessa, di modo che sia gli atti collusivi che i
partecipanti e i soggetti danneggiati risultano sparsi in un numero elevato di
Stati membri. L’avvocato generale sostiene dunque che tale norma è inapplicabile al caso di specie.
In secondo luogo,
l’avvocato generale rileva che la Commissione, nella propria decisione sul
cartello, ha constatato che si trattava di un’infrazione unica e continuata al diritto
della concorrenza dell’Unione e che ciascun partecipante poteva vedersi
imputare, in quanto coautore, l’effettivo comportamento degli altri,
indipendentemente dal proprio contributo concreto. A tale riguardo, l’avvocato
generale sottolinea che, poiché le norme nazionali in materia di ripartizione
della responsabilità tra i membri di un cartello possono differire
considerevolmente, nel caso di specie esiste
un rischio concreto che, se giudici di Stati membri diversi si pronunciassero separatamente,
ciascuno dei partecipanti venga condannato al risarcimento di danni calcolati
in maniera differente. Di fronte ad un siffatto rischio, il regolamento
consente di proporre un’azione dinanzi ad un solo ed unico giudice, nei
confronti di più convenuti domiciliati in Stati membri diversi.
Sotto il medesimo
profilo, l’avvocato generale ritiene che la
rinuncia dell’attore all’azione nei confronti del solo convenuto domiciliato
nel distretto del giudice adito non pregiudichi, in linea di principio, la competenza di quest’ultimo a
pronunciarsi sui ricorsi avverso gli altri convenuti. Tuttavia, la disposizione
del regolamento che consente di citare più convenuti dinanzi allo stesso
giudice non deve essere applicata in
modo abusivo. Ciò si verificherebbe, ad esempio, qualora venisse dimostrato
che la CDC e l’Evonik Degussa avevano volontariamente posticipato la
conclusione della loro transazione amichevole a un momento successivo alla
presentazione del ricorso, al solo fine di radicare in Germania la competenza
giurisdizionale nei confronti degli altri partecipanti al cartello.
In terzo luogo,
l’avvocato generale ritiene che le
controversie connesse al risarcimento dei danni derivanti da un cartello
illecito possano essere sottoposte a clausole attributive di competenza o
compromissorie, inserite in contratti commerciali, soltanto a condizione che la
vittima abbia prestato il proprio consenso espresso a tali clausole, in piena consapevolezza
del cartello e dei danni causati da quest’ultimo. L’avvocato generale
sottolinea tuttavia che le clausole che individuano la competenza di un giudice
situato al di fuori dell’Unione, nonché le clausole compromissorie, possono
essere fatte valere nei confronti delle disposizioni del regolamento unicamente
nel pieno rispetto, dinanzi a tale giudice o al collegio arbitrale, del diritto
della concorrenza dell’Unione
.
IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non
vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato
generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione
giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte
cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in
una data successiva.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli
Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di
interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o
alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia
nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla
decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici
nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
[1] Regolamento(CE) n. 44/2001 del Consiglio,
del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(GU L 12, pag. 1).
[2] Decisione C(2006) 1766 def. della Commissione, del 3 maggio 2006, nel caso
COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato (GU L 353, pag. 54).
[3] Si tratta delle società Evonik Degussa GmbH (Germania), Akzo Nobel NV
(Paesi Bassi), Solvay SA (Belgio), Kemira Oyj (Finlandia), Arkema France SA
(Francia) e FMC Foret SA (Spagna).
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