E ALLA STS AZIENDA SPECIALE COME E' ANDATO IL 2016 ?
L'azienda guidata dal banchiere Matteo ARPE ha comunicato ai mercati i risultati del primo semestre 2017
Banca Profilo ha comunicato i risultati del primo semestre del 2017, periodo chiuso con un utile netto di 5,02 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 2,46 milioni contabilizzati nei primi sei mesi dello scorso anno. In peggioramento, invece, il margine di interesse che è sceso a 8,15 milioni di euro, dagli 8,68 milioni del primo semestre del 2016 (-6,1%), in seguito al minor apporto al margine del portafoglio titoli.
LA STS MULTISERVIZI AZIENDA SPECIALE E' MUTA
Mancano invece notizie, addirittura dell' esercizio 2016, della Multiservizi del Comune di Itacsarf, anch' essa guidata da un grande bankiere.
Voci ricorrenti, ma al momento semplici illazioni vista la mancanza di documentazione contabile, fanno risalire il ritardo a difficoltà in ordine alla mancata riduzione o contenimento delle spese correnti. Voci a mio avviso prive di fondamento visto che il ritardo non è che possa modificare i dati di fatto. Resta pertanto inspiegabile questo mancato rispetto della TRASPARENZA che, per altro, non fa che dare la stura ad illazioni di ogni tipo.
CONSIDERATO
1. La questione si incentra sul contrasto interpretativo sul comma 2-bis
dell’art.18 del d.l. 112/2008, che, nel testo vigente, al primo periodo testualmente recita:
“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o
di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il
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contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”.
In luogo del più rigoroso limite stabilito per i Comuni dall’art. 1, comma 557,
della l. 296/2006, per gli enti indicati nella riportata norma si stabilisce un più generico
richiamo al “principio di riduzione dei costi del personale”, attuato mediante atto di
indirizzo dell’ente controllante e conseguenti provvedimenti adottati dagli enti indicati
- 12 Mar 2015
Vigono i vincoli del contenimento dei costi per assunzioni, politiche retributive e consulenze
di Michele Nico e Alceste Santuari- Per quanto riguarda la disciplina delle Aziende speciali, l'articolo 114, comma 5-bis del Tuel, nella versione introdotta dall'articolo 25, comma 2, lettera a) del Dl 1/2012 convertito dalla legge 27/2012, disponeva che "alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano (…) le disposizioni che stabiliscono, a carico degli Enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali."
Il comma 12-bis dell'articolo 4, di cui la sede referente propone l'inserimento (em. 4.43 e 4.4), modifica la disciplina recata dal comma 557 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, con cui sono stati estesi alle aziende speciali e alle istituzioni una serie di divieti e limiti previsti per le assunzioni nel pubblico impiego operanti per l’amministrazione controllante.
Più in dettaglio, viene novellato il citato comma 557 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (che sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 112 del 2008(1) ), al fine di disporre che:
- le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo:
- si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale: a tal fine l'ente controllante emana un atto di indirizzo definendo specifici criteri e modalità di attuazione del suddetto principio, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera;
- adottano tali indirizzi con propri provvedimenti che vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando il contratto nazionale;
- le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, sono escluse dai limiti suddetti, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;
- le aziende speciali cosiddette multiservizi applicano invece le predette disposizioni qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.
Si ricorda che il vigente comma 557 prevede in sintesi che alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano:
- le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. sul pubblico impiego n. 165 del 2001), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, in relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante;
- le disposizioni che stabiliscono obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e accessoria. A tal fine, l’ente controllante emana un atto di indirizzo per la contrattazione di secondo livello, nel quale definisce anche le modalità di corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC).
Circa le esclusioni, la norma prevede che è nella facoltà dell’ente locale - fermi restando i vincoli assunzionali disposti dalla disciplina vigente - escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo delle assunzioni, singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermi restando gli obblighi di contenimento della spesa di personale.
Riguardo alle società che gestiscono servizi pubblici essenziali a rilevanza economica, le disposizioni suddette non trovano diretta applicazione. L’ente controllante, tuttavia, nell’esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri di controllo, deve stabilire modalità applicative volte a garantire l’applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle retribuzioni delle predette società, da adottare con propri provvedimenti.
SE ATENE PIANGE SPARTA NON RIDE
E' infatti totale il buio sulla LIQUIDAZIONE della precedente SRL, peraltro deliberata in consiglio comunale senza uno straccio di Bilancio di liquidazione che rendesse edotti i consigliere su cosa stavano votando su cosa andavano a liquidare.
Un poco di memoria storica, per chi fosse interessato, non guasta.
FRASCATI Consiglio 31 7 2013 D 004 - ALESSANDRO ADOTTI sulla STS
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=13YYhuQ-mlQ
CONSIGLIO COMUNALE 2 002 - ADOTTI eccellente nell'intervento
5 agosto 2014 :Non solo la mancanza dell'ultimo bilancio. Soggetti preposti alla liquidazione, attivo e passivo da liquidare, durata della liquidazione, costi dell'operazione.
La liquidazione della PROMOZIONE CASTELLI ROMANI docet ! La confusione sul CONTROLLO ANALOGO: appare e scompare, c'è ma viene invocato.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1uYkeJS5b0c
Un poco di memoria storica, per chi fosse interessato, non guasta.
FRASCATI Consiglio 31 7 2013 D 004 - ALESSANDRO ADOTTI sulla STS
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=13YYhuQ-mlQ
CONSIGLIO COMUNALE 2 002 - ADOTTI eccellente nell'intervento
5 agosto 2014 :Non solo la mancanza dell'ultimo bilancio. Soggetti preposti alla liquidazione, attivo e passivo da liquidare, durata della liquidazione, costi dell'operazione.
La liquidazione della PROMOZIONE CASTELLI ROMANI docet ! La confusione sul CONTROLLO ANALOGO: appare e scompare, c'è ma viene invocato.
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=1uYkeJS5b0c
Ufficialmente, prima delle nebbie della palude, rimane un comunicato stampa del Comune sul sito web ufficiale.
POI IL NULLA !
Anche sulla nomina del liquidatore...... da chi, come, dove è stata presa la decisione ?
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