LA STS TRASCINA NEL BARATRO IL COMUNE DI ITACSARF
Si discute a ITACSARF di questa possibilità prospettata dall' Assessore al Bilancio novello Claudio GORI
Il Sindaco ITNASOR-TSAM fortemente scalpita per allontanare da se il calice amaro. OVVIO ........ per 3 anni SUPERASSESSORE AL BILANCIO
in precedenza Presidente della STS MULTISERVIZI srl ora in liquidazione, nel disastro tuscolano ci sta dentro con tutte le scarpe.
Come lui ci stanno dentro molti degli attuali Dirigenti comunali, il Segretario Generale e compagnia cantando che nel quinDUCEnnio dei GATTOPARDI hanno messo insieme una mole abnorme di residui attivi ( nel circondario tutti i Comuni viaggiano sotto i 20 milioni di euro ) che con l'avvento del COMMISSARIO STRATIsferico hanno toccato la ragguardevole cifra monstre di 67 milioni di euro !
Il caos in questo disgraziato Comune è tale che qualcuno vocifera di un parere richiesto al Prefetto; in pratica non sanno che fare !
Qualcun altro parla addirittura del ritiro della discussione su alcuni punti all' odg ovvero ...... quando la toppa è peggio del buco !
Già ...... perchè sarebbe come l'asciugamano gettato sul ring dall' allenatore che vede il suo pugile bello e suonato !
IL GAGA' AVEVA DETTO AGLI AMICI
A ROBBE' NUN CE FA' RIDE
Arimetti i piedi a terra .... aritornite fra i mortali !
Al riguardo ........ nel 2012 ......
FISCO E CONTABILITA’
Pre-dissesto, più tempo per riequilibrare il bilancio
Gli enti in pre-dissesto avranno a disposizione cinque anni per raggiungere l'equilibrio di bilancio.
La manovra correttiva dei conti pubblici ha previsto che gli enti in pre-dissesto potranno usufruire
di più tempo - cinque anni anziché tre -per raggiungere l'equilibrio di bilancio; questa novità
riguarderà tutti i Comuni e non solo quelli con più di 20.000 abitanti.
In pratica, viene modificato l'art. 259 del Testo unico degli enti locali, ossia la norma di favore sul
riequilibrio di bilancio prevista per gli enti in cui la quadratura dei conti sia "significativamente"
condizionata dal taglio del 20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione delle
partecipate; per queste amministrazioni la nuova versione del Tuel prevede che l'equilibrio di
bilancio possa essere raggiunto entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi
comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni,
compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.
Altra novità riguarda la gestione dei residui negli enti in dissesto; in deroga all'art. 255, comma 10
del Tuel, secondo cui
" non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata", la manovra, approvata la scorsa
settimana dall'Esecutivo, prevede questa possibilità per i Comuni e le Province in stato di dissesto
finanziario.
Le nuove misure si applicheranno ai Comuni e alle Province che delibereranno lo stato di dissesto
finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, nonché a quelli, già in
stato di dissesto, per i quali alla medesima data non sia ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
Fonte: Italia Oggi n. 92 del 19/04/2017 pag. 34
Autore: Francesco Cerisano
Deliberazione
n. 69/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti
magistrati:
Ennio
COLASANTI Presidente
Luisa
D'EVOLI Consigliere
(relatore)
Francesco
BELSANTI Referendario
Claudio
GUERRINI Referendario
Nell’adunanza
del 30 agosto 2013 ha
assunto la seguente deliberazione.
Vista
le note del 7 maggio e del 6 agosto 2013 con le quali il Presidente della
Provincia di Imperia ha rivolto alla Sezione richiesta di parere ai sensi
dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista
l’ordinanza presidenziale n. 61 del 30 agosto 2013 che ha deferito la questione
all'esame collegiale della Sezione;
Udito,
nell’adunanza del 30 agosto 2013, il magistrato relatore Cons. Luisa D'Evoli;
PREMESSO:
Con istanza in data 7 maggio 2013, prot. 21759 trasmessa
dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 39
del 13 maggio 2013 - assunta al protocollo della Segreteria della Sezione
regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 maggio 2013
con il n. 00002147- 13/05/2013-SC_LIG-T85-A - il Presidente della Provincia di
Imperia ha formulato una richiesta di parere in ordine alla possibilità di fare
ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato
da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di
squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un
bilancio previsione annuale e pluriennale.
Il quesito muove dalla circostanza che la Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti, con deliberazione n. 16 del 13 dicembre 2012,
nell’approvare le linee-guida indirizzate al Ministero dell’interno ai fini
dell’attività istruttoria prevista dalla procedura diretta all’approvazione del
piano di riequilibrio, ha affermato che “presupposto
necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare
approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di
legge”.
L’Amministrazione, che nel formulare il quesito ha
comunque rappresentato di avere in data 30 aprile 2013 deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio, ritiene che quanto affermato dalla Sezione
delle Autonomie sia riferibile alle sole ipotesi di ricorso alla procedura di
riequilibrio per situazioni di predissesto finanziario determinate da rischio
di insolvenza dell’Ente, mentre non varrebbe per le ipotesi di predissesto
finanziario determinate da rischio di incapacità funzionale dell’Ente.
L’Amministrazione ritiene, inoltre, che in ipotesi come
queste, diversamente da quelle di predissesto finanziario determinate da
rischio di insolvenza dell’Ente, la presentazione del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione sospenda comunque i termini per l’approvazione del bilancio di
previsione.
Con successiva nota del 20
maggio 2013, l’Amministrazione, che nel quesito formulato aveva appunto anticipato
di avere deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio, ha comunicato
alla Sezione regionale di controllo per la Liguria e al Ministero dell’interno la
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 30 aprile 2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’art. 243-bis
del TUEL.
Con nota del 26 luglio
2013, l’Amministrazione provinciale ha trasmesso alla Sezione regionale di
controllo per la Liguria
il piano di riequilibrio approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 24
del 19 luglio 2013.
Con successiva istanza in data 6 agosto 2013, prot.
37296, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della
Liguria con nota n. 82 del 6 agosto 2013 - assunta al protocollo della
Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 12 agosto 2013
con il n. 00002906- 12/08/2013-SC_LIG-T85-A - il Presidente della Provincia di
Imperia ha integrato l’originaria richiesta di parere in ordine alla
possibilità di fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di
predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale
dell’Ente, chiedendo se il termine di 60 giorni di cui al comma 5 dell’art.
243-bis del TUEL per l’adozione del
piano di riequilibrio sia da interpretare, nelle ipotesi di delibera di ricorso
alla procedura di riequilibrio dichiarata immediatamente eseguibile, come
decorrente dalla data di adozione della delibera ovvero, come emergerebbe da
un’interpretazione letterale, dalla data di esecutività della delibera.
CONSIDERATO IN DIRITTO:
1. La
richiesta di parere in epigrafe concerne due distinti quesiti correlati alla
portata applicativa dell’art. 243-bis
del TUEL che ha previsto per le ipotesi di predissesto finanziario negli enti
locali la possibilità di adottare un piano di riequilibrio pluriennale.
Il primo
quesito riguarda la possibilità di
fare ricorso alla procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL nelle ipotesi di
predissesto finanziario determinato da rischio di incapacità funzionale
dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che
impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e
pluriennale.
Il secondo
quesito attiene all’esatta interpretazione del comma 5 dell’art. 243-bis nella parte in cui prevede che il
termine di 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio decorre dalla
data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio e
in particolare alla decorrenza del termine dei 60 giorni in fattispecie nelle
quali la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio contenga la
clausola di immediata eseguibilità.
La stessa può
ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo della attinenza dei
quesiti alla “materia della contabilità pubblica”, concernendo gli stessi
l’esatta portata applicativa di norme sul dissesto finanziario degli enti
locali direttamente correlate con gli equilibri di bilancio.
3. Nel merito, su entrambi i quesiti, occorre
innanzitutto richiamare la disciplina recata dall’art. 243-bis del TUEL, introdotta dall'art. 3, comma
1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213.
Il comma 1 dell’art. 243-bis prevede che “i comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle
pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci
degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare
il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194
non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono
ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo”.
Il successivo comma 2 prevede che “la deliberazione di ricorso alla procedura
di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data
di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al
Ministero dell'interno”.
Il comma 5 prevede, infine, che “il consiglio dell'ente locale, entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di cui
al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della
durata massima di dieci anni, compreso quello in corso, corredato del parere
dell'organo di revisione economico-finanziario”.
4. Ai sensi del comma 1 dell’art. 243-quater, la Sezione delle Autonomie
della Corte ha approvato, con deliberazione n. 16 del 2012, le linee guida necessarie
ad orientare i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza
e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell’interno.
Nella delibera citata, la Sezione delle Autonomie,
nel precisare che l’art. 243-bis,
prevedendo un’apposita procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per
gli enti nei quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di
provocare il dissesto finanziario, introduce una terza fattispecie che si
aggiunge alle situazioni, elencate dagli artt. 242 e 244 del TUEL, di Enti in
condizioni strutturalmente deficitarie ed Enti in situazioni di dissesto
finanziario, afferma che “presupposto
necessario per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare
approvazione del bilancio di previsione e dell’ultimo rendiconto nei termini di
legge”, essendo “necessario che le
successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione
consacrata in documenti ufficiali”. Dal che, ad avviso della Sezione delle
Autonomie, discenderebbe che “l’avvio
della procedura non comporta la sospensione dei termini per la presentazione
dei documenti contabili”, non essendo peraltro prevista al riguardo una
norma espressa come quella dell’art. 248 del TUEL per l’ipotesi di dissesto.
5.1. Ritiene questa Sezione regionale di
controllo, così come rappresentato dalla Provincia che ha formulato il quesito,
che quanto affermato al riguardo dalla Sezione delle Autonomie sia riferibile alle sole ipotesi di ricorso alla
procedura di riequilibrio per situazioni di predissesto finanziario determinate
da rischio di insolvenza dell’Ente, mentre non varrebbe per le ipotesi di
predissesto finanziario determinate da rischio di incapacità funzionale
dell’Ente e cioè nelle ipotesi di squilibrio strutturale funzionale che
impedisce la predisposizione di un bilancio di previsione annuale e
pluriennale.
Va da sé che
l’ammissibilità di accedere alla procedura di riequilibrio in fattispecie come
queste si configura evidentemente solo nelle ipotesi nelle quali
l’insufficienza di risorse in conto competenza tale da determinare l’impossibilità
di adottare un bilancio di previsione in pareggio non sia idonea a prefigurare
le condizioni di squilibrio strutturale funzionale di cui all’art. 244 del TUEL
ma sia correlata a situazioni di carattere straordinario che consentano in un
arco pluriennale breve di riportare il bilancio in equilibrio.
5.2. Sul secondo quesito, e cioè su quello
attinente alla decorrenza del termine
dei 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio nelle fattispecie nelle quali la delibera di ricorso alla
procedura di riequilibrio contenga la clausola di immediata eseguibilità,
ritiene il Collegio, secondo anche quanto sostenuto dalla Provincia che ha
formulato il quesito, che il comma 5 dell’art. 243-bis del TUEL non possa che essere interpretato in senso letterale e
cioè nel senso che il termine di 60
giorni per l’adozione del piano di riequilibrio decorre dalla data di
esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio,
anche quando la delibera di ricorso alla
procedura di riequilibrio sia stata adottata con la clausola di immediata
eseguibilità. Trattandosi infatti di un termine perentorio, il dies a quo non può che essere oggettivo
in base al principio della certezza del diritto, date le conseguenze previste
dalla legge (inammissibilità della procedura di riequilibrio) in caso di
mancato rispetto del predetto termine.
Vale peraltro osservare, come argomentato
dalla Provincia, che l’esecutività del provvedimento amministrativo attiene
alla fase necessaria del procedimento di “integrazione dell’efficacia” del
provvedimento ed è un effetto che consegue, ope
legis, alla pubblicazione del provvedimento secondo le modalità legali
previste. La clausola di immediata eseguibilità, che può essere apposta al
provvedimento in esito ad un apposito procedimento con voto qualificato
dell’organo deliberante, non incide, invece, sul termine di esecutività della
deliberazione, che rimane fissato dall’art. 134, comma 3, del TUEL.
6. Ritiene, comunque, la Sezione - incidendo i
quesiti su profili che attengono ad indirizzi che la Sezione delle Autonomie ha
deliberato nell’ambito della definizione delle linee guida dirette ad orientare
i criteri dell’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte
dell’apposita sottocommissione della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali presso il Ministero dell’interno – di sottoporre alla
valutazione del Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, l’opportunità di rimettere alla Sezione delle
Autonomie della Corte le seguenti questioni di massima,:
a) se, nelle ipotesi di predissesto finanziario determinato
da rischio di incapacità funzionale dell’Ente e cioè nelle ipotesi di
squilibrio strutturale funzionale che impedisce la predisposizione di un
bilancio di previsione annuale e pluriennale, sia possibile fare ricorso alla
procedura di riequilibrio di cui all’art. 243-bis del TUEL e se in tal caso la
presentazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione sospenda
comunque i termini per l’approvazione del bilancio di previsione;
b) se, nelle ipotesi di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio dichiarata immediatamente eseguibile, il
termine dei 60 giorni per l’adozione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell’art. 243-bis del TUEL
decorra dalla data di esecutività ovvero dalla data di adozione della
deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio.
P.Q.M.
Così
deliberato in Genova, nell’adunanza del 30 agosto 2013.
Il Relatore
Il Presidente
Luisa
D’Evoli
Ennio Colasanti
Depositata in
Segreteria il 9 settembre 2013
Il Funzionario Preposto
(Dott. Michele Bartolotta)
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