lunedì 20 agosto 2018

ASILI NIDO D' ORO A ITACSARF : IL 1° SETTEMBRE SI AVVICINA


ANCORA NON VEDO UN BANDO DI GARA NOVELLO A COSTO UTENTE IN LINEA COL MERCATO


Un tale sosteneva di " essere a posto con le carte " per la sua attività commerciale insistente sul suolo pubblico.
In effetti, come troppo spesso si apprende dalle cronache giudiziarie, il problema non sta " nelle carte ", ma in 
CHI, COME e PERCHE'
quelle " carte " abbia fornito. O, come putroppo apprendiamo oggi, in  CHI, COME e PERCHE'  in un contratto abbia inserito certe clausole.



Una volta c'era un consigliere comunale al quale evidenziavo il rischio di approvare certi bilanci comunali a mio avviso non rappresentativi della realtà; potete al riguardo aggettivarli come più gradite. Di certo c'è che ciò che non è VERITIERO è FALSO !

Mi fu risposto : " IO MI FIDO DELL' ASSESSORE, IO MI FIDO DEI DIRIGENTI " !  PROSIT !


Fra pochi giorni riaprirà il servizio degli Asili Comunali a ITACSARF ( una volta FRASCATI ). Sento dire che tanti ( in buona fede e ci credo ) si sono tutelati. Io continuo a ripetere che siamo tutte brave persone, fino a prova contraria ; ma qualcuno dovrà spiegare perchè un bambino che frequenta un ASILO NIDO D' ORO del Comune di ITACSARF costa alla comunità 10/11.000 euro all'anno, mentre un ASILO NIDO privato offre lo stesso servizio a 5/6.000 euro l'anno.

C'è chi lo chiama spreco e chi lo chiama invece

DANNO ERARIALE !







NUOVE PRECISAZIONI ANAC (PROROGHE RINNOVI PROCEDURE NEGOZIATE E PERIODO TRANSITORIO)

( OMISSIS )  

E’ altresì vero, che non pare si debba più dubitare della sopravvivenza della fattispecie alla luce della previsione di cui al comma 4 dell’articolo 35 del nuovo codice, anch’essa innovativa almeno nell’inciso finale laddove si puntualizza che “il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”. La proroga tecnica è l’unica, a leggere il comunicato da ritenersi ammessa (visto il divieto della proroga che in realtà simula un affidamento diretto). La legittimazione della proroga tecnica purché limitata “al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara” esige almeno un chiarimento – soprattutto perché interviene, questa comunicazione chiarificatrice, a distanza di quasi un mese dall’entrata in vigore del nuovo codice. Proprio il comma 11, articolo 106 del nuovo codice, anch’essa precisazione innovativa, puntualizza che la “durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. ( A ITACSARF è passato un anno dalla originaria scadenza contrattuale. Ndr. ) In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. Pertanto, la proroga a cui allude il comunicato non può che essere quella già prevista nel contratto e non una decisione di affidare direttamente per creare una sorta di “vacatio legis” domestica. Ipotesi si praticabile ma da legittimare sulla base delle nuove norme. 

( OMISSIS )






29/01/2018
Sprechi e corruzione negli appalti
Pubblicato uno studio sulla relazione tra inefficienza dei contratti pubblici e fenomeno corruttivo

Pubblicato lo studio ‘Efficienza dei contratti pubblici e sviluppo di indicatori di rischio corruttivo – gennaio 2018’, a cura dell’Ufficio rilevazione e monitoraggio prezzi di riferimento contratti pubblici dell’Anac.
Il documento propone una metodologia innovativa di calcolo di indicatori di rischio corruttivo e di inefficienza della spesa per contratti pubblici. In particolare, l’insieme di tutti gli indicatori presentati costituisce un sistema organico di “red flags”, ossia di indicatori di anomalia il cui utilizzo congiunto consente di individuare in maniera più mirata le situazioni di maggior rischio suscettibili di approfondimento.
Il sistema proposto è applicabile a tutti i mercati dei contratti pubblici per i quali sono stati pubblicati dall’ANAC i prezzi di riferimento previsti da alcune norme di spending review, cui corrisponde annualmente un volume di spesa pubblica pari a circa 6 miliardi di euro. Lo studio approfondisce a titolo esemplificativo il settore della ristorazione ospedaliera, con una spesa annua pari a 750 milioni di euro.

Sezione Rapporti e Studi – anticorruzione e trasparenza






COSì SULLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 5 MAGGIO 2017 A POCHI GIORNI DALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE GIUSTA GARA DEL 2015




Art. 24 
 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e'  sostituito  dal  seguente:  "Ai  fini
dell'applicazione  del  presente  codice,  le  soglie  di   rilevanza
comunitaria sono:"; 
    b) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Nei  settori
speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:"; 
    c) al comma 18, al primo periodo, le parole: "Sul valore  stimato
dell'appalto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Sul  valore   del
contratto di appalto". 
          Note all'art. 24: 
              - Si riporta l'articolo 35 del decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e  metodi  di
          calcolo del valore stimato degli appalti).  -  1.  Ai  fini
          dell'applicazione  del  presente  codice,  le   soglie   di
          rilevanza comunitaria sono: 
                a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di  lavori
          e per le concessioni; 
                b)  euro  135.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione     aggiudicati     dalle     amministrazioni
          aggiudicatrici  che  sono  autorita'  governative  centrali
          indicate nell'allegato III;  se  gli  appalti  pubblici  di
          forniture    sono    aggiudicati     da     amministrazioni
          aggiudicatrici operanti nel settore  della  difesa,  questa
          soglia si applica solo agli appalti concernenti i  prodotti
          menzionati nell'allegato VIII; 
                c)  euro  209.000  per  gli   appalti   pubblici   di
          forniture,  di  servizi  e  per  i  concorsi  pubblici   di
          progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
          sub-centrali; tale soglia si  applica  anche  agli  appalti
          pubblici   di   forniture   aggiudicati   dalle   autorita'
          governative centrali che operano nel settore della  difesa,
          allorche' tali appalti concernono prodotti  non  menzionati
          nell'allegato VIII; 
                d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali  e
          di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 







Art. 35. Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:  disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; 

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII; 

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 




Nuove soglie comunitarie in vigore al 1 gennaio 2018

Con i Regolamenti nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017 la Commissione europea ha fissato inuovi importi delle soglie per l’applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni.
I nuovi importi, che saranno in vigore dal 1 gennaio 2018.

In sintesi le soglie aumentano come segue:
Lavori e concessioni=  5 548 000 EURO
Servizi e Forniture settori ordinari = 221 000 EURO
Servizi e Forniture settori speciali = 443 000 EURO

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