Deliberazione n. 51/2011/PAR
Comune di Frascati
Vittorio ZAMBRANO Presidente;
Rosario SCALIA Consigliere
relatore;
Maria Luisa ROMANO Consigliere;
Carmela MIRABELLA Consigliere;
VISTO l’art. 100,
secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo
Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, e s.m.i., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti;
VISTO il
regolamento 16 giugno 2000 per l’ organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti, e s.m.i.;
VISTA la legge 5
giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in
particolare l’art. 7, comma 8;
VISTA la nota,
acquisita al prot. n. 2536 il 12 aprile 2011, con la quale il Sindaco del
Comune di Frascati (RM) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;
VISTA l’ordinanza
presidenziale n. 10bis/2011 con la quale è stata disposta la convocazione
dell’odierna adunanza per deliberare collegialmente la questione;
UDITO nella Camera
di consiglio relatore, Consigliere Rosario Scalia;
PREMESSO
Il Sindaco del Comune di Frascati, con nota n. 9962 del
5 aprile 2011, ha
richiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di prorogare i
contratti in essere con due dirigenti esterni (su cinque posti presenti in
dotazione organica), stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs n.
267/2000 (TUEL), utilizzando la possibilità prevista dal comma 2 del medesimo
articolo, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.
L’art. 40, comma 1, lett. f), del d. lgs. 150/2009, introducendo
il comma 6-ter all’art. 19 del d. lgs. 165/2001 - norma applicabile anche agli
enti locali- ammette la possibilità di nomina di dirigenti esterni, purché
siano rispettati i limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di Ia
fascia e dell’8% della dotazione organica dei dirigenti di IIa
fascia.
Trattandosi, nel Comune di Frascati, di due dirigenti
esterni di seconda fascia, sarebbe azzerata la possibilità di assunzione a tempo
determinato di dette unità in base al 1° comma dell’art. 110 del TUEL (l’8% di
5 è pari a 0,4).
Il quesito del Comune di Frascati riguarda la
possibilità di avvalersi del 2° comma dell’art. 110 del TUEL, che disciplina
l’assunzione dei dirigenti fuori dotazione organica, poiché tale norma, in
conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei
conti, nella deliberazione n. 14/CONTR/11, si porrebbe quale norma “speciale”
rispetto alla disciplina della dirigenza presso le pubbliche amministrazioni, di
cui al d. lgs. 165/2001, e, pertanto, risulterebbe ancora applicabile nei
confronti degli enti locali.
CONSIDERATO
L’esercizio
della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è
subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti
di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell’organo
richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della
contabilità pubblica), previsti dalla richiamata normativa.
Sotto
il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto
presentata dal Sindaco, cui spetta la rappresentanza politico-istituzionale
dell’l’Ente locale in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del TUEL, né
può ritenersi preclusivo all’emissione del parere il mancato inoltro della
richiesta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che la
trasmissione per il tramite di detto organismo è previsto dal citato art. 7
soltanto come “ di norma” e, come più volte puntualizzato da questa Sezione e
conformemente agli orientamenti univoci assunti in proposito dalla
giurisprudenza contabile, non può costituire impedimento a radicare l’esercizio
della suddetta funzione consultiva, anche se apparirebbe opportuno un
intervento del legislatore atto a meglio chiarire la funzione di
intermediazione del C.A.L. ai fini di un espletamento più efficace della
funzione consultiva in parola.
Quanto all’ammissibilità sotto
il profilo oggettivo, l’inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica,
nel contesto sistematico nel quale l’art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente
intesa alla stregua dei principi enunciati in numerose delibere adottate da
questa Sezione nell’esercizio della funzione consultiva (cfr. da ultimo,
deliberazione n. 9/2009), convalidati anche dalle Sezioni riunite della Corte
dei Conti (cfr. in particolare, delibera n. 54 del 17 novembre 2010).
Ai fini di una corretta delimitazione della materia
della contabilità pubblica, operata in base alle considerazioni riportate nella
citata pronuncia delle SS.RR., il quesito posto dal Sindaco di Frascati, in
quanto volto all’interpretazione di norme di natura prevalentemente
finanziaria, direttamente incidenti su bilanci comunali e sulla composizione
dell’ammontare della spesa per il personale – di cui il legislatore impone un
progressivo contenimento in sede di legge finanziaria annuale – deve ritenersi
ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
Nella specie si tratta, di stabilire se permanga la
possibilità per un ente locale di conferire incarichi a tempo determinato per
posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL, anche
dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso (art. 40) a tutte
le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’art. 19 del
d. lgs. 165/2001.
Tali ultime disposizioni hanno fissato limiti
percentuali diversi sulla dotazione organica dirigenziale di prima o di seconda
fascia, consentendo il ricorso agli incarichi dirigenziali, con adeguata
motivazione, alle sole ipotesi in cui non sussistano, all’interno
dell’Amministrazione, persone dotate della qualificazione professionale
richiesta.
Poiché il comma 6 ter del citato art. 19 estende
l’indicata normativa a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, oggetto del parere è la verifica
della compatibilità con la specifica disciplina dettata per gli Enti locali, dell’art.
110, comma 2, del TUEL, relativamente ai dirigenti fuori dotazione organica.
Con riferimento al merito della questione, il Collegio
non può non richiamare i contenuti e le conclusioni cui sono pervenute le
Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, nella deliberazione
n. 14/CONTR/11 dell’8 marzo 2011, chiamate a pronunciarsi, per contrasti
interpretativi, sulla relativa questione di massima.
In effetti, l’art. 110, comma 2 richiamato distingue
tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più
piccoli, ove la dirigenza non è prevista.
Nel primo caso, la disposizione demanda al regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’individuazione dei limiti, dei
criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo tuttavia un limite
quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell’area direttiva e garantendo comunque la stipulazione di almeno un
contratto. Nell’altro caso, la possibilità di ricorrere a contratti a tempo
determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all’interno dell’ente e in misura complessivamente non superiore al 5%
della dotazione organica dell’ente, arrotondando il prodotto all’unità
superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unità.
La specificità della fattispecie - che, in quanto non
prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito
della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs.
165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella
introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame,
di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro
contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art.
15 delle preleggi).
In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa
contenuta nel d.lgs.165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa
portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, in ossequio ai
consolidati canoni di ermeneutica giuridica,gli estremi dell’abrogazione tacita
della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2, del TUEL, che risulta
pertanto tuttora applicabile.
In ogni caso, una lettura diversa può essere data alla
fattispecie rappresentata alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 1 e art. 6, comma 2, del d. lgs.
1 agosto 2011, n. 141, che ha inteso innovare nella materia “de qua”.
PQM
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per
il Lazio, dichiara che la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Frascati va
risolta nei termini di cui in parte motiva.
Così
deliberato in Roma, nell’adunanza del 15 luglio 2011.