QUANDO LE CAPACITA' DEI REVISORI SCELTI DAI GATTOPARDI ERANO SPLENDIDE
Deliberazione n. 68/2010/PRSE
Comune di Frascati – Inadempienza Prev. 2010
REPUBBLICA
ITALIANA
SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nella Camera
di consiglio del 29 novembre 2010
composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano Presidente;
Rosario Scalia Consigliere
relatore;
Francesco Alfonso Consigliere;
Maria Luisa Romano Consigliere;
VISTO l’art. 100, comma
2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento
della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 19 34, n. 1214 e smi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994 , n. 20 e successive
modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 ,
n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003 , n. 131;
VISTO l'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005 , n. 266 (L. F. 2006),
il quale stabilisce che gli organi di revisione economico-finanziaria degli
enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto,
redatte sulla base delle linee guida predisposte dalla stessa Corte dei conti
ai sensi del successivo comma 167;
VISTE le "Linee guida per gli organi di
revisione economico-finanziaria degli Enti locali", relative al bilancio
di previsione per l'anno 2010 approvate dalla Sezione delle Autonomie della
Corte dei conti con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR, e la conseguente delibera
attuativa n. 21/2010/INPR, con la quale questa Sezione regionale di controllo
ha definito termini e modalità di trasmissione delle relazioni medesime,
fissando al 15 luglio 2010 il termine ultimo;
VISTE le relazioni pervenute a questa Sezione
regionale di controllo sui bilanci di previsione 2010 degli Enti Locali della
Regione Lazio;
RILEVATO che l’Organo di revisione economico
– finanziaria del Comune di Frascati non ha ancora adempiuto all’obbligo
fissato dal citato comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 , n. 266;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 17/2010
con cui è stata convocata la Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti per il Lazio per il giorno 29 novembre per l’esame della suddetta
inadempienza;
UDITO il relatore, Cons. Rosario Scalia;
RITENUTO
L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 ,
n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito l’obbligo, per gli Organi di
revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, di trasmettere alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza ed una sul rendiconto dell’esercizio
medesimo redatta, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 167, sulla
base dei criteri di carattere unitario e delle linee guida stabilite dalla
stessa Corte dei conti.
A tenore delle norme sopra richiamate le
relazioni medesime devono, in ogni caso, tener conto del rispetto degli
obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza del
vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art.119, ultimo comma, della
Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine
alle quali l’Ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo
di revisione.
Inoltre, il comma 168 del citato articolo
dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora
accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria o dagli obiettivi posti con il Patto
di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte
dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli
e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di
stabilità interno.
Ciò premesso, appare evidente che il complesso
delle norme richiamate - e, tra esse, quella che stabilisce l’obbligo di
trasmissione, a carico dei suddetti Organi di revisione economico – finanziaria
degli enti locali, delle relazioni illustrative dei bilanci di previsione e
consuntivi, redatte, a fini di uniformità, sulla base delle linee guida dianzi richiamate
– ha la finalità essenziale di consentire alle Sezioni regionali di controllo,
nel quadro della disciplina prevista dalla legge n. 131/2003, di segnalare
tempestivamente ai Consigli degli enti interessati il profilarsi di situazioni
di rischio per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, ai fini anche della
tempestiva adozione delle necessarie misure correttive.
A tal fine, le relazioni dell’Organo di revisione
economico-finanziaria sono fondamentali per soddisfare le esigenze di carattere
informativo sottese ai nuovi compiti di controllo intestati alla Corte dei
conti e, per essa, alle Sezioni regionali di controllo, dislocate sul
territorio, oltre che per svolgere in maniera più efficace i tradizionali
compiti di controllo sulla regolarità e proficuità di impiego delle risorse
pubbliche, anche per assolvere alle finalità di “….tutela dell’ unità economica della Repubblica e del coordinamento della
finanza pubblica…” (cfr. il cit. comma 166, art. 1 della L. F. 2006).
Esse, infatti, devono fornire alle suddette
Sezioni regionali dati oggettivi ed attendibili dai quali sia possibile
evincere l’esistenza o meno di “gravi
irregolarità contabili” ovvero il profilarsi di situazioni di rischio circa
il conseguimento o il mantenimento degli equilibri di bilancio, cui l’ente è
tenuto in osservanza dei principi posti dagli agli artt. 151 e 162 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).
Appare, altresì, evidente come il mancato
invio delle relazioni in parola, o anche un ritardo grave nella loro
trasmissione, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di legge,
compromette seriamente lo svolgimento dei compiti così attribuiti alla Corte
dei conti, vanificando, al contempo, lo scopo essenziale, perseguito dal Legislatore,
di assicurare il rispetto dei vincoli internazionali derivanti allo Stato
italiano dal Patto di stabilità e crescita ed un coordinamento efficace della
finanza pubblica, anche attraverso il mantenimento costante degli equilibri di
bilancio degli Enti Locali.
Quanto sopra premesso e considerato, ritiene la Sezione che il
comportamento omissivo del suddetto organo di revisione debba costituire
oggetto di una pronuncia di “grave irregolarità” ai sensi del comma 168 della
legge n. 23 dicembre 2005, n. 266.
PQM
-
dichiara, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 ,
n. 266, la non conformità a legge del comportamento omissivo dell’ Organo di
revisione economico-finanziaria del Comune
di Frascati, per il mancato assolvimento dell’obbligo di trasmissione a
questa Sezione regionale di controllo della relazione-questionario sul bilancio
di previsione per l’esercizio 2010, di cui al comma 166 dell’articolo 1 della
legge n. 266/2005, nel termine fissato al 15 luglio 2010 con delibera di questa
Sezione medesima n. 21/2010/INPR;
-
assegna il termine di 15 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente
deliberazione, per adempiere all’obbligo di trasmissione della relazione sopra
indicata, con riserva di adozione di altri provvedimenti in caso di ulteriore
protrarsi dell’inadempimento in assenza di idonee ragioni giustificative;
DISPONE
che la presente
deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e, per quanto
di rispettiva competenza, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico -
finanziaria del Comune di Frascati.
Manda alla Segreteria per gli
adempimenti di rito.
Così deliberato in
Roma nella Camera di consiglio del 29 novembre 2010.
Il Consigliere relatore
f.to (Rosario Scalia)
Il Presidente
f.to (Vittorio Zambrano)
Depositata
in Segreteria il 30 novembre 2010
Il Direttore del Servizio di
Supporto
f.to (Chiara
Marino)
Nessun commento:
Posta un commento