mercoledì 27 marzo 2019

COMUNE DI FRASCATI - ROVINATI DAL PARTITO DEMOCRATICO - Terza puntata


QUANDO LE CAPACITA' DEI REVISORI SCELTI DAI GATTOPARDI ERANO SPLENDIDE 

FRASCATI COMUNE INADEMPIENTE






Deliberazione n. 68/2010/PRSE
Comune di Frascati – Inadempienza Prev. 2010
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nella Camera di consiglio del 29 novembre 2010
 composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano                         Presidente;
Rosario Scalia                               Consigliere relatore;
Francesco Alfonso                         Consigliere;
Maria Luisa Romano                      Consigliere;
          VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e smi;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (L. F. 2006), il quale stabilisce che gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione ed una sul rendiconto, redatte sulla base delle linee guida predisposte dalla stessa Corte dei conti ai sensi del successivo comma 167;
VISTE le "Linee guida per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali", relative al bilancio di previsione per l'anno 2010 approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 9/AUT/2010/INPR, e la conseguente delibera attuativa n. 21/2010/INPR, con la quale questa Sezione regionale di controllo ha definito termini e modalità di trasmissione delle relazioni medesime, fissando al 15 luglio 2010 il termine ultimo;
VISTE le relazioni pervenute a questa Sezione regionale di controllo sui bilanci di previsione 2010 degli Enti Locali della Regione Lazio;
RILEVATO che l’Organo di revisione economico – finanziaria del Comune di Frascati non ha ancora adempiuto all’obbligo fissato dal citato comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 17/2010 con cui è stata convocata la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio per il giorno 29 novembre per l’esame della suddetta inadempienza;
UDITO il relatore, Cons. Rosario Scalia;
RITENUTO

L’art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha stabilito l’obbligo, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali, di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza ed una sul rendiconto dell’esercizio medesimo redatta, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 167, sulla base dei criteri di carattere unitario e delle linee guida stabilite dalla stessa Corte dei conti.
A tenore delle norme sopra richiamate le relazioni medesime devono, in ogni caso, tener conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art.119, ultimo comma, della Costituzione e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’Ente non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
Inoltre, il comma 168 del citato articolo dispone che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o dagli obiettivi posti con il Patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del Patto di stabilità interno.
Ciò premesso, appare evidente che il complesso delle norme richiamate - e, tra esse, quella che stabilisce l’obbligo di trasmissione, a carico dei suddetti Organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali, delle relazioni illustrative dei bilanci di previsione e consuntivi, redatte, a fini di uniformità, sulla base delle linee guida dianzi richiamate – ha la finalità essenziale di consentire alle Sezioni regionali di controllo, nel quadro della disciplina prevista dalla legge n. 131/2003, di segnalare tempestivamente ai Consigli degli enti interessati il profilarsi di situazioni di rischio per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio, ai fini anche della tempestiva adozione delle necessarie misure correttive.
A tal fine, le relazioni dell’Organo di revisione economico-finanziaria sono fondamentali per soddisfare le esigenze di carattere informativo sottese ai nuovi compiti di controllo intestati alla Corte dei conti e, per essa, alle Sezioni regionali di controllo, dislocate sul territorio, oltre che per svolgere in maniera più efficace i tradizionali compiti di controllo sulla regolarità e proficuità di impiego delle risorse pubbliche, anche per assolvere alle finalità di “….tutela dell’ unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica…” (cfr. il cit. comma 166, art. 1 della L. F. 2006).
Esse, infatti, devono fornire alle suddette Sezioni regionali dati oggettivi ed attendibili dai quali sia possibile evincere l’esistenza o meno di “gravi irregolarità contabili” ovvero il profilarsi di situazioni di rischio circa il conseguimento o il mantenimento degli equilibri di bilancio, cui l’ente è tenuto in osservanza dei principi posti dagli agli artt. 151 e 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (T.U.E.L.).
Appare, altresì, evidente come il mancato invio delle relazioni in parola, o anche un ritardo grave nella loro trasmissione, oltre a costituire violazione di un preciso obbligo di legge, compromette seriamente lo svolgimento dei compiti così attribuiti alla Corte dei conti, vanificando, al contempo, lo scopo essenziale, perseguito dal Legislatore, di assicurare il rispetto dei vincoli internazionali derivanti allo Stato italiano dal Patto di stabilità e crescita ed un coordinamento efficace della finanza pubblica, anche attraverso il mantenimento costante degli equilibri di bilancio degli Enti Locali.
Quanto sopra premesso e considerato, ritiene la Sezione che il comportamento omissivo del suddetto organo di revisione debba costituire oggetto di una pronuncia di “grave irregolarità” ai sensi del comma 168 della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266.

PQM

-              dichiara, ai sensi dell’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la non conformità a legge del comportamento omissivo dell’ Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Frascati, per il mancato assolvimento dell’obbligo di trasmissione a questa Sezione regionale di controllo della relazione-questionario sul bilancio di previsione per l’esercizio 2010, di cui al comma 166 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, nel termine fissato al 15 luglio 2010 con delibera di questa Sezione medesima n. 21/2010/INPR;

-              assegna il termine di 15 giorni, a decorrere dalla data di ricezione della presente deliberazione, per adempiere all’obbligo di trasmissione della relazione sopra indicata, con riserva di adozione di altri provvedimenti in caso di ulteriore protrarsi dell’inadempimento in assenza di idonee ragioni giustificative;

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale e, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco ed all’Organo di revisione economico - finanziaria del Comune di Frascati.

         Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato in Roma nella Camera di consiglio del 29 novembre 2010.



Il Consigliere relatore
f.to (Rosario Scalia)
Il Presidente
f.to (Vittorio Zambrano)






Depositata in Segreteria il 30 novembre 2010
Il Direttore del Servizio di Supporto
f.to (Chiara Marino)

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