domenica 24 marzo 2019

COMUNE DI FRASCATI - ROVINATI DAL PARTITO DEMOCRATICO - Seconda puntata



QUANDO IL SINDACO DI TOMMASO
 " SCIALAVA " A DIRIGENTI


I risultati del dispiegamento di tante " capacita' professionali " è desumibile dai lusinghieri numeri poi conseguiti !






Deliberazione n. 51/2011/PAR

Comune di Frascati

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’Adunanza del 15 luglio 2011
composta dai magistrati
Vittorio ZAMBRANO                       Presidente;
Rosario SCALIA                             Consigliere relatore;
Maria Luisa ROMANO                     Consigliere;
Carmela MIRABELLA                      Consigliere;

VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e s.m.i., recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l’ organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 2536 il 12 aprile 2011, con la quale il Sindaco del Comune di Frascati (RM) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;
VISTA l’ordinanza presidenziale n. 10bis/2011 con la quale è stata disposta la convocazione dell’odierna adunanza per deliberare collegialmente la questione;
UDITO nella Camera di consiglio relatore, Consigliere Rosario Scalia;

PREMESSO
Il Sindaco del Comune di Frascati, con nota n. 9962 del 5 aprile 2011, ha richiesto il parere di questa Sezione in ordine alla possibilità di prorogare i contratti in essere con due dirigenti esterni (su cinque posti presenti in dotazione organica), stipulati ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 (TUEL), utilizzando la possibilità prevista dal comma 2 del medesimo articolo, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009.
L’art. 40, comma 1, lett. f), del d. lgs. 150/2009, introducendo il comma 6-ter all’art. 19 del d. lgs. 165/2001 - norma applicabile anche agli enti locali- ammette la possibilità di nomina di dirigenti esterni, purché siano rispettati i limiti del 10% della dotazione organica dei dirigenti di Ia fascia e dell’8% della dotazione organica dei dirigenti di IIa fascia.
Trattandosi, nel Comune di Frascati, di due dirigenti esterni di seconda fascia, sarebbe azzerata la possibilità di assunzione a tempo determinato di dette unità in base al 1° comma dell’art. 110 del TUEL (l’8% di 5 è pari a 0,4).
Il quesito del Comune di Frascati riguarda la possibilità di avvalersi del 2° comma dell’art. 110 del TUEL, che disciplina l’assunzione dei dirigenti fuori dotazione organica, poiché tale norma, in conformità all’orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella deliberazione n. 14/CONTR/11, si porrebbe quale norma “speciale” rispetto alla disciplina della dirigenza presso le pubbliche amministrazioni, di cui al d. lgs. 165/2001, e, pertanto, risulterebbe ancora applicabile nei confronti degli enti locali.
CONSIDERATO
L’esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell’organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica), previsti dalla richiamata normativa.
Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, cui spetta la rappresentanza politico-istituzionale dell’l’Ente locale in base a quanto previsto dall’art. 50, comma 2, del TUEL, né può ritenersi preclusivo all’emissione del parere il mancato inoltro della richiesta tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, atteso che la trasmissione per il tramite di detto organismo è previsto dal citato art. 7 soltanto come “ di norma” e, come più volte puntualizzato da questa Sezione e conformemente agli orientamenti univoci assunti in proposito dalla giurisprudenza contabile, non può costituire impedimento a radicare l’esercizio della suddetta funzione consultiva, anche se apparirebbe opportuno un intervento del legislatore atto a meglio chiarire la funzione di intermediazione del C.A.L. ai fini di un espletamento più efficace della funzione consultiva in parola.
Quanto all’ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l’inerenza del quesito a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico nel quale l’art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente intesa alla stregua dei principi enunciati in numerose delibere adottate da questa Sezione nell’esercizio della funzione consultiva (cfr. da ultimo, deliberazione n. 9/2009), convalidati anche dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti (cfr. in particolare, delibera n. 54 del 17 novembre 2010).
Ai fini di una corretta delimitazione della materia della contabilità pubblica, operata in base alle considerazioni riportate nella citata pronuncia delle SS.RR., il quesito posto dal Sindaco di Frascati, in quanto volto all’interpretazione di norme di natura prevalentemente finanziaria, direttamente incidenti su bilanci comunali e sulla composizione dell’ammontare della spesa per il personale – di cui il legislatore impone un progressivo contenimento in sede di legge finanziaria annuale – deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo.
Nella specie si tratta, di stabilire se permanga la possibilità per un ente locale di conferire incarichi a tempo determinato per posti al di fuori della dotazione organica ex art. 110, comma 2 del TUEL, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 150/2009, che ha esteso (art. 40) a tutte le amministrazioni pubbliche l’applicazione dei commi 6 e 6 bis dell’art. 19 del d. lgs. 165/2001.
Tali ultime disposizioni hanno fissato limiti percentuali diversi sulla dotazione organica dirigenziale di prima o di seconda fascia, consentendo il ricorso agli incarichi dirigenziali, con adeguata motivazione, alle sole ipotesi in cui non sussistano, all’interno dell’Amministrazione, persone dotate della qualificazione professionale richiesta.
Poiché il comma 6 ter del citato art. 19 estende l’indicata normativa a tutte le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, oggetto del parere è la verifica della compatibilità con la specifica disciplina dettata per gli Enti locali, dell’art. 110, comma 2, del TUEL, relativamente ai dirigenti fuori dotazione organica.
Con riferimento al merito della questione, il Collegio non può non richiamare i contenuti e le conclusioni cui sono pervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede di controllo, nella deliberazione n. 14/CONTR/11 dell’8 marzo 2011, chiamate a pronunciarsi, per contrasti interpretativi, sulla relativa questione di massima.
In effetti, l’art. 110, comma 2 richiamato distingue tra enti nei quali è prevista la dirigenza e gli altri enti, normalmente più piccoli, ove la dirigenza non è prevista.
Nel primo caso, la disposizione demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi l’individuazione dei limiti, dei criteri e delle modalità di conferimento, stabilendo tuttavia un limite quantitativo pari al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e garantendo comunque la stipulazione di almeno un contratto. Nell’altro caso, la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato viene consentita solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente e in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente, arrotondando il prodotto all’unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
La specificità della fattispecie - che, in quanto non prevista per le amministrazioni dello Stato, non rientra nemmeno nell’ambito della disciplina dettata in materia di dirigenza dall’art. 19 del d.lgs. 165/2001 né nella sua formulazione originaria né a seguito della novella introdotta dal d.lgs. 150/2009 – esclude la configurazione, nel caso all’esame, di una ipotesi di incompatibilità tra norme tali da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione alla luce del rispettivo principio ispiratore (art. 15 delle preleggi).
In mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs.165/2001 (come integrato dal d.lgs. 150/2009), la diversa portata precettiva delle disposizioni in conflitto non integra, in ossequio ai consolidati canoni di ermeneutica giuridica,gli estremi dell’abrogazione tacita della disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2, del TUEL, che risulta pertanto tuttora applicabile.
In ogni caso, una lettura diversa può essere data alla fattispecie rappresentata alla luce delle disposizioni contenute  negli artt. 1 e art. 6, comma 2, del d. lgs. 1 agosto 2011, n. 141, che ha inteso innovare nella materia “de qua”.


PQM
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Lazio, dichiara che la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Frascati va risolta nei termini di cui in parte motiva.
Così deliberato in Roma, nell’adunanza del 15 luglio 2011.




Il Magistrato Relatore
f.to (Rosario SCALIA)
Il Presidente
f.to (Vittorio ZAMBRANO)




Depositata in Segreteria il 9 settembre 2011

Il Direttore del Servizio di Supporto f.to (Chiara SAMARELLI)


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15 commenti:

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