Ma al POPOLO BUE dicevano di essere COMUNE VIRTUOSO !
Rendiconto 2007: Mancato conseguimento obiettivo Patto di stabilità interno per il 2007 rispetto all'obiettivo programmatico in termini di cassa (saldo finanziario raggiunto di ¿ 10.197 migliaia di euro rispetto al saldo obiettivo di ¿4.370 migliaia di euro); Violazione obbligo di destinazione delle entrate da sanzioni amministrative al codice della strada - art. 208 D. lgs. 285/92; Impiego di entrate vincolate in conto capitale per spese correnti superiore al limite massimo per le anticipazioni di tesoreria ¿ Vincoli non ricostituiti a fine esercizio; Riconoscimento di DFB per copertura di perdite della società partecipata: erronea qualificazione e imputazione della spesa.
Deliberazione n. 78 /2009/PRSE
Comune di Frascati-Rend. 2007
REPUBBLICA ITALIANA
SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’adunanza del 15 luglio 2009
composta dai magistrati:
Rosario Scalia Consigliere relatore;
Antonio Frittella Consigliere;
Giuseppe Borgia Consigliere
;
Francesco Alfonso Consigliere;
Maria Luisa Romano Consigliere;
Carmela
Mirabella Consigliere;
VISTO
l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO
il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 19 34, n.
1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la legge 14
gennaio 1994 , n. 20, e successive modificazioni;
VISTO
il decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
VISTA
la legge 5 giugno
2003 , n. 131;
VISTO
l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 , n. 266 (legge
finanziaria 2006);
VISTO
l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti;
VISTA
la deliberazione n. 9/AUT/2008 del 4 Luglio 2008 con la quale la Sezione delle
Autonomie, ha adottato in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 ,
n. 266 (legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di
questionari, da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la
comunicazione dei dati relativi ai rendiconti dell’esercizio 2007 delle
Province e dei Comuni;
VISTA
la deliberazione n. 18/g/2008 della Sezione regionale di controllo per il Lazio
con la quale sono state definite le modalità operative e temporali da
rispettare, da parte dei suddetti organi di revisione, per la trasmissione dei
questionari;
ESAMINATA
la relazione-questionario inoltrata dall’organo di revisione
economico-finanziaria del Comune di Frascati, acquisita al protocollo di questa
Sezione in data 24
ottobre 2009 prot. 5998;
VISTA
la richiesta istruttoria formulata, con nota prot. n. 1281 del 4 marzo 2009 ,
indirizzata al Presidente dell’organo di revisione e, per conoscenza, al
Sindaco del Comune di Frascati, dal magistrato incaricato di effettuare le
verifiche di competenza sui bilanci dei Comuni della Provincia di Roma;
VISTI
le informazioni e i chiarimenti fatti pervenire dall’organo di revisione
economico-finanziaria;
VISTA
la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti
trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità (o sulle
criticità) di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione
l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 ,
n. 266;
VISTA
l’ordinanza n. 12 /2009 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza,
trasmessa al Comune di Frascati ai fini dell’integrazione del contraddittorio
formale;
UDITI,
all’odierna adunanza, il Consigliere relatore, Rosario Scalia e, per
l’Amministrazione Comunale di Frascati, il Direttore Generale , dott. Antonio
Di Paolo e la Responsabile del
Servizio Finanziario, dott.ssa Anna
Baracoccoli;
RITENUTO IN FATTO
In
adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n.
266 del 2005, l’Organo di revisione del Comune di Frascati ha trasmesso a questa
Sezione regionale di controllo la relazione-questionario di competenza sul
rendiconto 2007, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite
con delibera n. 9/AUT/2008 del 4 luglio 2008 della Sezione delle Autonomie,
resa esecutiva, quanto alle modalità operative e temporali, con delibera di
questa Sezione medesima n.18/g/2008.
Il
suddetto magistrato deferiva, al termine dell’attività istruttoria, svolta in
contraddittorio con il Comune di Frascati, le irregolarità riscontrate al
Presidente della Sezione per l’eventuale attivazione della procedura prevista
dall’art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005, a tenore del quale “la Corte dei conti, qualora
accerti, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi
posti con il patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da parte
dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli
e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di
stabilità interno”.
Conseguentemente,
il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n.12 in data 6 luglio 2009 ,
convocava l’odierna Adunanza, cui veniva invitata a partecipare, al fine di
assicurare il contraddittorio di rito, l’Amministrazione interessata, con
facoltà di produrre memorie atte a individuare le ragioni sottostanti alle
irregolarità e/o alle criticità riscontrate.
Le
irregolarità riscontrate in sede istruttoria sono le seguenti:
1.
MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’INTERNO.
L’istruttoria
sul questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2007, approvato
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 68 del 30 luglio 2008 , ha fatto
emergere il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’esercizio
finanziario 2007, in
termini di cassa.
In particolare come si evince dal prospetto
qui sotto riportato , lo sforamento rispetto all’obiettivo programmatico di
cassa è risultato pari ad euro 5.827,00.
Saldo finanziario
|
Obiettivo previsto
|
Obiettivo realizzato
|
Scostamento in euro
|
Scostamento %
|
cassa
|
-4.370,00
|
-10.197,00
|
5.827,00
|
- 57%
|
competenza
|
-5.180,00
|
-3.781,00
|
-1.399,00
|
+ 37%
|
Il
Presidente dell’Organo di revisione, con la richiamata nota prot. n.2161 del 20 aprile 2009 ,
ha osservato che lo “sforamento” del patto, peraltro per la sola gestione di
cassa, era stato causato principalmente dalla decisione dell’Ente di effettuare
nell’anno 2007 liquidazioni di fatture e, quindi, pagamenti a favore di imprese
appaltanti per lavori di opere inserite
all’interno di un piano straordinario di
risanamento generale di durata
pluriennale di circa 92 milioni di euro, le cui principali voci di spesa sono relative a opere fognarie, a
manutenzioni di edifici scolastici, a manutenzioni della rete viaria nonché
alla pubblica illuminazione.
2.
VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI
AMMINISTRATIVE ex art. 208, co. 4,
d.lgs. n.285/1992 e s.m.i. .
Per
la rilevanza delle entrate di cui trattasi,
con richiesta istruttoria del 4 marzo 2009 prot. 1281, sono stati richiesti
chiarimenti all’Ente in ordine alle modalità adottate in sede di accertamento
di tali poste e se fosse stato rispettato lo specifico obbligo di destinazione
del 50% di esse, così come previsto dall’art. 208, co. 4, del d.lgs. del 30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i..
L’Organo
di revisione , con nota prot. 2161 del 20 aprile 2009 , nulla ha detto circa il rispetto del suddetto vincolo, limitandosi
a descrivere le modalità con cui l’entrata in questione è stata nel tempo
accertata.
3.
IMPIEGO DI ENTRATE VINCOLATE IN C/CAPITALE PER SPESE CORRENTI SUPERIORE AL
LIMITE MASSIMO DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Dall’indagine
istruttoria è emerso un utilizzo di entrate in conto capitale per spese di
parte corrente per un importo pari a € 12.041.393,77, di cui euro 6.840.211,85
quali vincoli da ricostituire, superiore all’importo dell’anticipazione di tesoreria nel 2007,
pari a euro 5.310.000,00, superiore al tetto previsto di euro 1.530.211,85 e,
pertanto, in violazione di quanto previsto
dall’art. 222 del TUEL.
4.
DEBITI FUORI BILANCIO PER COPERTURA DI PERDITE DI SOCIETA’ PARTECIPATE.
In
ordine a tale fenomeno gestionale sono state evidenziate le seguenti anomalie:
-
in primo luogo, si è ravvisato un riconoscimento illegittimo di debiti fuori bilancio per avere destinato risorse finanziarie a copertura
di perdite di esercizio si società
partecipate, erroneamente indicate come “ricostituzione del capitale sociale”;
-
inoltre, è stata riscontrata l’erronea imputazione di tali debiti al
Titolo II della spesa.
L’Organo di revisione, con la già richiamata nota
prot. 2161 del 20
aprile 2009 , ha confermato che l’importo di euro 18.762,00, su cui
erano stati richiesti chiarimenti, rappresentava
l’ammontare delle risorse finanziarie versato dall’Ente quale
ricostituzione del capitale sociale per perdite verificatesi in una società
partecipata dall’Ente, dovendosi considerare tale operazione come rientrante
nella casistica richiamata all’art. 194, co 1, lett.c), del T.U.E.L. sotto la
voce “Ricapitalizzazioni”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sui
rilievi mossi in esito alle verifiche effettuate sui dati del conto consuntivo
2007 si osserva quanto segue:
1. MANCATO RISPETTO DEL PATTO
DI STABILITA’INTERNO.
Dall’esame dei dati del consuntivo per
l’anno 2007 è emerso il mancato rispetto del Patto di stabilità interno con
riferimento al saldo finanziario in termini di cassa.
Al riguardo, ricorda la Sezione che il mancato
rispetto del Patto di stabilità interno costituisce “comportamento difforme
dalla sana gestione finanziaria” (art. 1, comma 168, della “legge finanziaria” per il 2006 e art. 7, comma 7, L .131/2003).
Com’è noto, rispetto a quanto
previsto dalle “leggi finanziarie” che si sono succedute dal 1998 fino al 2005,
la legge finanziaria per il 2007
ha disposto la sostituzione del sistema dei vincoli sul
versante delle spese con il criterio del rispetto dei saldi finanziari.
Secondo
la nuova normativa, gli Enti Locali si sono dovuti impegnare in modo che i
saldi finanziari, sia di cassa che di competenza, per gli anni 2007-2009
fossero pari ai saldi finanziari medi, di cassa e di competenza, degli anni
2003-2005, migliorati comunque di un ammontare quantificato annualmente.
Tale
ammontare è stato determinato sommando una quota della spesa corrente media e
una quota del saldo finanziario medio desunti dai bilanci consuntivi del
triennio 2003-2005 degli enti stessi. I saldi finanziari medi del triennio
2003-2005, su cui applicare l'obiettivo di miglioramento, sono stati quindi calcolati
come differenza tra la media delle entrate e dei pagamenti finali. In particolare, per la determinazione del
saldo in termini di cassa, le entrate finali sono state calcolate al netto
delle riscossioni dei crediti ed escludendo le riscossioni in conto capitale
registrate nel periodo 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio
mobiliare e immobiliare.
Ponendo
il vincolo sui saldi, quindi, il Parlamento ha ritenuto di conferire agli Enti
Locali una certa autonomia in ordine ai modi con cui sarebbe stato possibile
raggiungere l'obiettivo di legge, potendo essi agire sia sul versante delle
spese sia su quello delle entrate.
Nel
contesto di regole così definite la “legge finanziaria” per il 2007 ha consentito ai
Comuni di deliberare variazioni dell'addizionale comunale all'Irpef fino a un
massimo dello 0,8 per cento (art.1, c. 142, legge cit.).
Con
la stessa “legge finanziaria” per il 2007 sono state, peraltro, introdotte
significative novità anche rispetto all'ipotesi di mancato raggiungimento degli
obiettivi del patto (art.1, c.691 – 693, legge cit.). Infatti nel caso in cui
un ente non raggiunga anche uno solo dei due obiettivi programmatici previsti
(il miglioramento dei saldi di cassa e di competenza), esso risulta soggetto
alla procedura automatica di rientro che prevede l'incremento di alcuni tributi
locali.
Per
i Comuni, infatti, è prevista l'applicazione di una maggiorazione dello 0,3%
dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'Irpef; mentre per le
Province l'incremento è pari al 5% della tariffa vigente relativa all'imposta
provinciale di trascrizione. La sanzione automatica sarà applicata, in ogni
caso, solo se l'Ente non ha adottato autonomamente, entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello di riferimento, le opportune misure di rientro.
Ciò premesso,
il Comune di Frascati non ha
conseguito l’obiettivo programmatico in termini di cassa (saldo finanziario
raggiunto di –10.197,00 euro rispetto al saldo obiettivo –4.370,00 euro ) per
aver effettuato pagamenti relativi ad obbligazioni sorte negli esercizi
precedenti.
La
Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall’Ente, non può
esimersi dal formulare rilievo di “grave irregolarità” ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005, atteso che il mancato
conseguimento dell’obiettivo fissato dalla legge non è dipeso da causa di forza
maggiore, come sembra voler sostenere l’Ente, bensì da mancanza di una rigorosa
programmazione economico-finanziaria, che ha impedito allo stesso di procedere
all’impegno delle spese in maniera bilanciata con l’andamento delle
riscossioni.
MA CHI PAGA ?
2. VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI
DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL NUOVO CODICE DELLA
STRADA.
E’ da ricordare preliminarmente che ai sensi
dell’art. 208, c.1, del d.lgs.30 aprile 1992 , n.285 e s.m.i., i proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al “Nuovo Codice della
strada” sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da
funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, mentre gli stessi proventi sono
devoluti alle regioni, alle province e ai comuni, quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni,
delle province e dei comuni.
Lo stesso articolo (co. 4), nella versione originaria,
definiva le finalità alle quali dovevano essere devoluti i suindicati proventi;
in particolare , gli Enti Locali erano tenuti a destinarli al miglioramento
della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della
segnaletica stradale, alla redazione dei piani urbani del traffico – cui sono tenuti obbligatoriamente
quei Comuni, con popolazione inferiore
ai 30.000 abitanti residenti, i quali, però, registrino, anche in periodi
dell’anno, una particolare affluenza turistica, o che risultino interessati da
elevati fenomeni di pendolarismo o che siano, comunque, impegnati alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della
circolazione stradale - , strumenti finalizzati ad ottenere il miglioramento
delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale nonché la riduzione
degli inquinamenti ed il risparmio energetico (art. 36, d.lgs. cit), nonché
alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale
locale.
ANNI
|
FINALITA’ DA PERSEGUIRE
|
|||
1992 d.lgs.
n.285.
(art.208, c.4)
|
FINALITA’
DA PER
|
|||
1998
L.
n. 366 (art. 10,co 3)
|
|
|||
1999
L.
n.472 (art.18,
c.2)
|
|
|||
2005
D.L.
n. 115
(art.5 bis, c.1, lett.b)
|
|
Disposizioni queste che vanno integrate
con quelle contenute nell’art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992 , n.495, recante il ”
Regolamento di esecuzione e di attuazione” del “Nuovo Codice della Strada”.
La
Sezione ritiene che alla normativa richiamata debba assegnarsi una rilevanza
fondamentale per diversi ordini di ragioni; tra questi, assume forte evidenza
quello secondo cui siano i Comuni a
detenere la rete stradale più consistente e più articolata sul territorio, e,
quindi, che tali Enti locali vengono a costituire il livello di governo su cui
ricade la maggiore responsabilità nel dover assumere iniziative ispirate “al
principio della sicurezza stradale” (artt. 1 e 140, d.lgs. n. 285/92).
A
fronte della situazione riscontrata di una non evidente chiarezza di
comportamenti tenuti in merito da parte dell’Amministrazione, la Sezione rileva
la sussistenza della violazione, da parte del Comune di Frascati, delle
disposizioni richiamate; in particolare non è stata data dimostrazione della
approvazione della deliberazione specifica richiesta dalla legislazione
vigente.
3 IMPIEGO DI ENTRATE VINCOLATE
IN C/CAPITALE PER SPESE CORRENTI SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO FISSATO PER
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Come
è noto l’art. 195, comma 1, del TUEL, che pone specifica disciplina in ordine
all’utilizzazione di somme vincolate, prevede al comma 1 e 2 che “gli enti
locali, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se
provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi
e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria
disponibile ai sensi dell’art. 222” .
Inoltre “ l’utilizzo
di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione
della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222,
comma 1, e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio
ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio finanziario
dell’ente”.
Quindi,
il ricorso all’utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità
di cui ai commi 1 e 2 , vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di
Tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione va
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per
il pagamento di spese correnti.
L’interpretazione
sistematica delle disposizioni che riguardano l’utilizzo di entrate di cassa
vincolate per il finanziamento di spese correnti evidenzia che la ratio dell’istituto,
disciplinato dall’art. 195 del T.U.E.L., è di costituire uno strumento
preventivo e/o alternativo all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, tanto
che soggiace alle medesime condizioni , presupposti e limiti posti dall’art.
222 del T.U.E.L..
Il
ricorso all’utilizzo di entrate di cassa vincolate per il reperimento di
liquidità , non può trasformarsi in
alcun modo in una forma di finanziamento sistematico di altre spese non
vincolate; e ciò per non compromettere la realizzazione di
interventi programmati con risorse specifiche all’uopo destinate.
Dall’esame
della relazione questionario al rendiconto 2007, è emerso che il Comune di
Frascati ha usufruito della cassa vincolata per il finanziamento delle spese
correnti senza che dalla documentazione trasmessa risulti essere stata adottata
la prevista autorizzazione di Giunta; inoltre, ha fatto ricorso ad una
anticipazione di Tesoreria dell’entità
di euro 5.310. 000,00.
L’importo
vincolato da ricostituire, pari a euro 6.840.211,85 sottratto dall’importo
totale delle entrate vincolate pari
a euro 12.041.393,77, è di euro 5.201.181,92, che pur inferiore
rispetto all’importo autorizzato dalla Giunta di euro 5.310.000,00, ha comunque
sfiorato il tetto massimo previsto
dall’art. 222 del T.U.E.L. per l’indebitamento per una differenza pari a
1.530.211,85.
Detto
sforamento costituisce, pertanto, “grave irregolarità” rilevabile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1, co. 168,
L . 266/2005, atteso che il ricorso ad anticipazioni di
cassa si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie
situazioni di scarsa o insufficiente liquidità, e non, invece, quale fonte di
finanziamento dell’Ente, in violazione del tetto consentito per l’indebitamente
dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del T.U.E.L..
4.
DEBITI FUORI BILANCIO PER COPERTURA DI PERDITE DI SOCIETA’ PARTECIPATE
Per
quanto riguarda il riconoscimento di tali spese come debiti fuori bilancio e la
loro finanziabilità, si richiama l’attenzione del Consiglio Comunale sulla
circostanza che l’Osservatorio per la Finanza locale, in tema dei debiti fuori bilancio,
nell’ambito della Revisione del Principio contabile n.2, ha precisato che (punto
16) “ il debito riconoscibile di cui al punto c) dell’art. 194 T.U.E.L. è
quello derivante da ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal
codice civile o da norme speciali nelle sole società di capitali previste per
lo svolgimento di servizi pubblici locali”. E inoltre che:” Il termine
di ricapitalizzazione identifica, infatti, un’azione specifica di
ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione delle
società normativamente disciplinata e non estensibile a fattispecie generali di
ripiano perdite d’esercizio”.
Ad
avviso della Sezione, il caso in esame configura un conferimento di risorse finanziarie da
parte del Comune nella partecipata
“Promozione Castelli Romani “, pari a euro 18.761,75 , che non
deriva però da un obbligo di
intervento dell’azionista, quale è
quello previsto dalle norme del codice civile all’art. 2447 , ma dalla volontà
di ricostituire la disponibilità della partecipata in
questione, ridottasi fuori ogni misura a
fronte di reiterate perdite d’esercizio.
Inoltre,
è da valutare l’utilizzo che si è fatto dell’avanzo di amministrazione 2006 là
dove, come in questo caso, la copertura delle perdite accertate non costituisce
una forma di investimento , andando semplicemente a ripristinarne un certo
grado di liquidità e non si configura come una delle tipologie rientranti
nell’alveo delle fattispecie previste dall’art. 194 del T.U..
Ci
si trova, pertanto, di fronte ad una erogazione di risorse finanziarie diretta
al ripiano di perdite d’esercizio che, a differenza della ricapitalizzazione
per aumento di capitale, comportante un accrescimento del patrimonio della
partecipata e perciò qualificabile come investimento, non può essere finanziata
con l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione come previsto dall’art.
187 T.U.E.L. .
La
Sezione osserva, quindi, come per far fronte a tutte le ipotesi che richiedono
un ripiano di perdite, escluse quelle rientranti nelle fattispecie obbligatorie
previste dalla legge, l’Ente dovrebbe,
attraverso una programmazione efficace,
quantificare le spese in questione ,preoccupandosi di dotarsi di un sistema di controllo che
permetta di monitorare i risultati di gestione delle società suddette al fine
di assicurare una corretta rappresentazione del patrimonio consolidato.
P.Q.M.
La
Sezione regionale di controllo per il Lazio, visto l’art. 1, comma 168, della
legge 23
dicembre 2005 , n. 266:
1) formula rilievo di “grave irregolarità” in ordine al mancato
rispetto da parte del Comune di Frascati dell’obiettivo stabilito dal Patto di
stabilità interno per la gestione di cassa;
2)
formula rilievo di “grave irregolarità” in ordine alla copertura delle perdite subite
dalla società partecipata “Promozione Castelli Romani”;
3) dichiara che il rendiconto 2007 del Comune di Frascati evidenzia
elementi sintomatici di una situazione finanziaria non rispondente a criteri di
sana gestione così come evidenziati in parte motiva.
Invita l’Ente ad adottare le iniziative atte ad eliminare le criticità
rilevate, assumendo le misure correttive necessarie, da comunicare a questa
Sezione nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della presente
pronuncia.
DISPONE
la
trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Frascati.
Ordina,
altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza,
all’Organo di revisione del Comune di Frascati.
Manda
alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così
deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2009 .
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE
f.to (Rosario
Scalia) f.to (Vittorio Zambrano )
Depositato in Segreteria il 31/12/2009
Per
il Dirigente del Servizio di Supporto
f.to Dott.ssa Chiara Samarelli
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