venerdì 22 marzo 2019

COMUNE DI FRASCATI - ROVINATI DAL PARTITO DEMOCRATICO - Prima puntata


Ma al  POPOLO BUE dicevano di essere COMUNE VIRTUOSO !




Rendiconto 2007: Mancato conseguimento obiettivo Patto di stabilità interno per il 2007 rispetto all'obiettivo programmatico in termini di cassa (saldo finanziario raggiunto di ¿ 10.197 migliaia di euro rispetto al saldo obiettivo di ¿4.370 migliaia di euro); Violazione obbligo di destinazione delle entrate da sanzioni amministrative al codice della strada - art. 208 D. lgs. 285/92; Impiego di entrate vincolate in conto capitale per spese correnti superiore al limite massimo per le anticipazioni di tesoreria ¿ Vincoli non ricostituiti a fine esercizio; Riconoscimento di DFB per copertura di perdite della società partecipata: erronea qualificazione e imputazione della spesa.


                                                               
Deliberazione n. 78 /2009/PRSE

Comune di Frascati-Rend. 2007


REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
Nell’adunanza del 15 luglio 2009
 composta dai magistrati:
Vittorio Zambrano                         Presidente;
Rosario Scalia                               Consigliere relatore;
Antonio Frittella                            Consigliere;
Giuseppe Borgia                            Consigliere ;
Francesco Alfonso                         Consigliere;
Maria Luisa Romano                      Consigliere;
Carmela Mirabella                         Consigliere;

VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 2 del Regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;
VISTA la deliberazione n. 9/AUT/2008 del 4 Luglio 2008 con la quale la Sezione delle Autonomie, ha adottato in attuazione dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) i criteri e le linee guida, corredate di questionari, da osservarsi dal Collegio dei revisori dei conti per la comunicazione dei dati relativi ai rendiconti dell’esercizio 2007 delle Province e dei Comuni;
VISTA la deliberazione n. 18/g/2008 della Sezione regionale di controllo per il Lazio con la quale sono state definite le modalità operative e temporali da rispettare, da parte dei suddetti organi di revisione, per la trasmissione dei questionari;
ESAMINATA la relazione-questionario inoltrata dall’organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Frascati, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 24 ottobre 2009 prot. 5998;
VISTA la richiesta istruttoria formulata, con nota prot. n. 1281 del 4 marzo 2009, indirizzata al Presidente dell’organo di revisione e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Frascati, dal magistrato incaricato di effettuare le verifiche di competenza sui bilanci dei Comuni della Provincia di Roma;
VISTI le informazioni e i chiarimenti fatti pervenire dall’organo di revisione economico-finanziaria;
VISTA la nota con la quale il magistrato istruttore, ritenendo i chiarimenti trasmessi non idonei a superare i dubbi insorti sulla regolarità (o sulle criticità) di alcune poste di bilancio, ha chiesto al Presidente della Sezione l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTA l’ordinanza n. 12 /2009 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna adunanza, trasmessa al Comune di Frascati ai fini dell’integrazione del contraddittorio formale;
UDITI, all’odierna adunanza, il Consigliere relatore, Rosario Scalia e, per l’Amministrazione Comunale di Frascati, il Direttore Generale , dott. Antonio Di Paolo e  la Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa  Anna Baracoccoli;

RITENUTO IN FATTO
In adempimento dell’obbligo stabilito dall’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005, l’Organo di revisione del Comune di Frascati ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo la relazione-questionario di competenza sul rendiconto 2007, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite con delibera n. 9/AUT/2008 del 4 luglio 2008 della Sezione delle Autonomie, resa esecutiva, quanto alle modalità operative e temporali, con delibera di questa Sezione medesima n.18/g/2008.
Il suddetto magistrato deferiva, al termine dell’attività istruttoria, svolta in contraddittorio con il Comune di Frascati, le irregolarità riscontrate al Presidente della Sezione per l’eventuale attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168, della citata legge n. 266/2005, a tenore del quale “la Corte dei conti, qualora accerti, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adotta specifica pronuncia e vigila sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno”.
Conseguentemente, il Presidente della Sezione, con propria ordinanza n.12 in data 6 luglio 2009, convocava l’odierna Adunanza, cui veniva invitata a partecipare, al fine di assicurare il contraddittorio di rito, l’Amministrazione interessata, con facoltà di produrre memorie atte a individuare le ragioni sottostanti alle irregolarità e/o alle criticità riscontrate.

Le irregolarità riscontrate in sede istruttoria sono le seguenti:
1. MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’INTERNO.
L’istruttoria sul questionario relativo al rendiconto dell’esercizio 2007, approvato dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n. 68 del 30 luglio 2008, ha fatto emergere il mancato rispetto del Patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2007, in termini di cassa.
 In particolare come si evince dal prospetto qui sotto riportato , lo sforamento rispetto all’obiettivo programmatico di cassa è risultato pari ad euro  5.827,00.

Saldo finanziario
Obiettivo previsto
Obiettivo realizzato
Scostamento in euro
Scostamento %
 cassa
-4.370,00
-10.197,00
5.827,00
- 57%
competenza
-5.180,00
-3.781,00
-1.399,00
+ 37%

Il Presidente dell’Organo di revisione, con la richiamata nota prot. n.2161 del 20 aprile 2009 , ha osservato che lo “sforamento” del patto, peraltro per la sola gestione di cassa, era stato causato principalmente dalla decisione dell’Ente di effettuare nell’anno 2007 liquidazioni di fatture e, quindi, pagamenti a favore di imprese appaltanti per lavori di opere  inserite all’interno di un  piano straordinario di risanamento  generale di durata pluriennale di circa 92 milioni di euro, le cui principali voci di spesa  sono relative a opere fognarie, a manutenzioni di edifici scolastici, a manutenzioni della rete viaria nonché alla pubblica illuminazione.

2. VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE ex art. 208, co. 4,  d.lgs. n.285/1992 e s.m.i. .
Per la rilevanza delle entrate di cui trattasi,  con richiesta istruttoria del 4 marzo 2009 prot. 1281, sono stati richiesti chiarimenti all’Ente in ordine alle modalità adottate in sede di accertamento di tali poste e se fosse stato rispettato lo specifico obbligo di destinazione del 50% di esse, così come previsto dall’art. 208, co. 4,  del d.lgs. del 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i..
L’Organo di revisione , con nota prot. 2161 del 20 aprile 2009, nulla ha detto circa  il rispetto del suddetto vincolo, limitandosi a descrivere le modalità con cui l’entrata in questione è stata nel tempo accertata.

3. IMPIEGO DI ENTRATE VINCOLATE IN C/CAPITALE PER SPESE CORRENTI SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO DELL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.
Dall’indagine istruttoria è emerso un utilizzo di entrate in conto capitale per spese di parte corrente per un importo pari a € 12.041.393,77, di cui euro 6.840.211,85 quali vincoli da ricostituire, superiore all’importo  dell’anticipazione di tesoreria nel 2007, pari a euro 5.310.000,00, superiore al tetto previsto di euro 1.530.211,85 e, pertanto, in violazione di quanto previsto  dall’art. 222 del TUEL.

4. DEBITI FUORI BILANCIO PER COPERTURA DI PERDITE DI SOCIETA’ PARTECIPATE.
In ordine a tale fenomeno gestionale sono state evidenziate le seguenti anomalie:
-          in primo luogo, si è ravvisato un riconoscimento illegittimo di  debiti fuori bilancio per avere  destinato risorse finanziarie a copertura di  perdite di esercizio si società partecipate, erroneamente indicate come “ricostituzione del capitale sociale”;
-          inoltre, è stata riscontrata l’erronea imputazione di tali debiti al Titolo II della spesa.

L’Organo di revisione, con la già richiamata nota prot. 2161 del 20 aprile 2009, ha confermato che l’importo di euro 18.762,00, su cui erano  stati richiesti chiarimenti,  rappresentava  l’ammontare delle risorse finanziarie versato dall’Ente quale ricostituzione del capitale sociale per perdite verificatesi in una società partecipata dall’Ente, dovendosi considerare tale operazione come rientrante nella casistica richiamata all’art. 194, co 1, lett.c), del T.U.E.L. sotto la voce  “Ricapitalizzazioni”.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Sui rilievi mossi in esito alle verifiche effettuate sui dati del conto consuntivo 2007 si osserva quanto segue:

1.    MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’INTERNO.

Dall’esame dei dati del consuntivo per l’anno 2007 è emerso il mancato rispetto del Patto di stabilità interno con riferimento al saldo finanziario in termini di cassa.
Al riguardo, ricorda la Sezione che il mancato rispetto del Patto di stabilità interno costituisce “comportamento difforme dalla sana gestione finanziaria” (art. 1, comma 168, della “legge  finanziaria” per il 2006 e art. 7, comma 7, L.131/2003).
Com’è noto, rispetto a quanto previsto dalle “leggi finanziarie” che si sono succedute dal 1998 fino al 2005, la legge finanziaria per il 2007 ha disposto la sostituzione del sistema dei vincoli sul versante delle spese con il criterio del rispetto dei saldi finanziari.
Secondo la nuova normativa, gli Enti Locali si sono dovuti impegnare in modo che i saldi finanziari, sia di cassa che di competenza, per gli anni 2007-2009 fossero pari ai saldi finanziari medi, di cassa e di competenza, degli anni 2003-2005, migliorati comunque di un ammontare quantificato annualmente.
Tale ammontare è stato determinato sommando una quota della spesa corrente media e una quota del saldo finanziario medio desunti dai bilanci consuntivi del triennio 2003-2005 degli enti stessi. I saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, su cui applicare l'obiettivo di miglioramento, sono stati quindi calcolati come differenza tra la media delle entrate e dei pagamenti finali.  In particolare, per la determinazione del saldo in termini di cassa, le entrate finali sono state calcolate al netto delle riscossioni dei crediti ed escludendo le riscossioni in conto capitale registrate nel periodo 2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio mobiliare e immobiliare.
Ponendo il vincolo sui saldi, quindi, il Parlamento ha ritenuto di conferire agli Enti Locali una certa autonomia in ordine ai modi con cui sarebbe stato possibile raggiungere l'obiettivo di legge, potendo essi agire sia sul versante delle spese sia su quello delle entrate.
Nel contesto di regole così definite la “legge finanziaria” per il 2007 ha consentito ai Comuni di deliberare variazioni dell'addizionale comunale all'Irpef fino a un massimo dello 0,8 per cento (art.1, c. 142, legge cit.).
Con la stessa “legge finanziaria” per il 2007 sono state, peraltro, introdotte significative novità anche rispetto all'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto (art.1, c.691 – 693, legge cit.). Infatti nel caso in cui un ente non raggiunga anche uno solo dei due obiettivi programmatici previsti (il miglioramento dei saldi di cassa e di competenza), esso risulta soggetto alla procedura automatica di rientro che prevede l'incremento di alcuni tributi locali.
Per i Comuni, infatti, è prevista l'applicazione di una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'Irpef; mentre per le Province l'incremento è pari al 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione. La sanzione automatica sarà applicata, in ogni caso, solo se l'Ente non ha adottato autonomamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, le opportune misure di rientro.

Ciò premesso,  il Comune di Frascati  non ha conseguito l’obiettivo programmatico in termini di cassa (saldo finanziario raggiunto di –10.197,00 euro rispetto al saldo obiettivo –4.370,00 euro ) per aver effettuato pagamenti relativi ad obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.
La Sezione, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall’Ente, non può esimersi dal formulare rilievo di “grave irregolarità” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 168, della legge n. 266/2005, atteso che il mancato conseguimento dell’obiettivo fissato dalla legge non è dipeso da causa di forza maggiore, come sembra voler sostenere l’Ente, bensì da mancanza di una rigorosa programmazione economico-finanziaria, che ha impedito allo stesso di procedere all’impegno delle spese in maniera bilanciata con l’andamento delle riscossioni.

MA CHI PAGA ?

2.    VIOLAZIONE DELL’ OBBLIGO DI DESTINAZIONE DELLE ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA.
        
E’ da ricordare preliminarmente che ai sensi dell’art. 208, c.1, del d.lgs.30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al “Nuovo Codice della strada” sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, mentre gli stessi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
Lo stesso articolo (co. 4), nella versione originaria, definiva le finalità alle quali dovevano essere devoluti i suindicati proventi; in particolare , gli Enti Locali erano tenuti a destinarli al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e al miglioramento della segnaletica stradale, alla redazione dei piani urbani del traffico – cui sono tenuti obbligatoriamente quei Comuni,  con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti residenti, i quali, però, registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, o che risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o che siano, comunque, impegnati alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale - , strumenti finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza stradale nonché la riduzione degli inquinamenti ed il risparmio energetico (art. 36, d.lgs. cit), nonché alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale locale.
La Sezione osserva, però, come le finalità, che con tali risorse finanziarie (nel limite del 50% delle entrate registrate nell’anno) devono essere perseguite, ai sensi dell’art.208, c.4, nel testo attualmente vigente, siano state ulteriormente identificate dal Legislatore nazionale in tempi successivi al 1992 (nel 1998; nel 1999; nel 2005):

 


ANNI                                   

FINALITA’ DA PERSEGUIRE
      1992              d.lgs.30.4.1992,
n.285.
(art.208, c.4) 







  1. Miglioramento della circolazione sulle strade;
  2. Potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale;
  3. Redazione dei piani del traffico (Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti; altri Comuni aventi le caratteristiche previste dall’art.36 del “Nuovo Codice strada”);
 
  1. Fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di competenza;
FINALITA’ DA PER
1998
L. 19.10.1998,
n. 366 (art. 10,co 3)
  1. Interventi per la mobilità ciclistica
1999
L.7.12.1999,
n.472 (art.18, c.2)


  1. Interventi per la sicurezza stradale, in misura non inferiore al 10%, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili;
2005
D.L. 30.6.2005,
      n. 115
(art.5 bis, c.1, lett.b)     
  1. Per consentire  agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all’educazione stradale



La Sezione ritiene utile, comunque, richiamare l’attenzione  del Consiglio Comunale sulle ulteriori prescrizioni normative di cui risulterebbero essere destinatari gli Enti Locali: da un lato, il fatto che la determinazione rientra nella competenza di un organo collegiale, cioè della Giunta; dall’altro, il fatto che la determinazione deve avere una cadenza annuale; dall’altro, ancora, che tale specifico provvedimento deve indicare “le quote da destinarsi alle….finalità” così come sopra indicate. Ma non solo: è fatto obbligo ai Comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di comunicare la deliberazione approvata dalla Giunta al Ministero dei lavori pubblici (oggi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
         Disposizioni queste che vanno integrate con quelle contenute nell’art. 393 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, recante il ” Regolamento di esecuzione e di attuazione” del “Nuovo Codice della Strada”.
            La Sezione ritiene che alla normativa richiamata debba assegnarsi una rilevanza fondamentale per diversi ordini di ragioni; tra questi, assume forte evidenza quello secondo cui siano i Comuni  a detenere la rete stradale più consistente e più articolata sul territorio, e, quindi, che tali Enti locali vengono a costituire il livello di governo su cui ricade la maggiore responsabilità nel dover assumere iniziative ispirate “al principio della sicurezza stradale” (artt. 1 e 140, d.lgs. n. 285/92).
         A fronte della situazione riscontrata di una non evidente chiarezza di comportamenti tenuti in merito da parte dell’Amministrazione, la Sezione rileva la sussistenza della violazione, da parte del Comune di Frascati, delle disposizioni richiamate; in particolare non è stata data dimostrazione della approvazione della deliberazione specifica richiesta dalla legislazione vigente.

3     IMPIEGO DI ENTRATE VINCOLATE IN C/CAPITALE PER SPESE CORRENTI SUPERIORE AL LIMITE MASSIMO FISSATO PER ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Come è noto l’art. 195, comma 1, del TUEL, che pone specifica disciplina in ordine all’utilizzazione di somme vincolate, prevede al comma 1 e 2 che “gli enti locali, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222”.
Inoltre “ l’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del Servizio finanziario dell’ente”.
Quindi, il ricorso all’utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 , vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione va ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
L’interpretazione sistematica delle disposizioni che riguardano l’utilizzo di entrate di cassa vincolate per il finanziamento di spese correnti evidenzia che la ratio dell’istituto, disciplinato dall’art. 195 del T.U.E.L., è di costituire uno strumento preventivo e/o alternativo all’utilizzo di anticipazioni di tesoreria, tanto che soggiace alle medesime condizioni , presupposti e limiti posti dall’art. 222 del T.U.E.L..
Il ricorso all’utilizzo di entrate di cassa vincolate per il reperimento di liquidità , non può  trasformarsi in alcun modo in una forma di finanziamento sistematico di altre spese non vincolate;  e ciò  per non compromettere la realizzazione di interventi programmati con risorse specifiche all’uopo destinate.
Dall’esame della relazione questionario al rendiconto 2007, è emerso che il Comune di Frascati ha usufruito della cassa vincolata per il finanziamento delle spese correnti senza che dalla documentazione trasmessa risulti essere stata adottata la prevista autorizzazione di Giunta; inoltre, ha fatto ricorso ad una anticipazione di Tesoreria dell’entità  di euro 5.310. 000,00.
L’importo vincolato da ricostituire, pari a euro 6.840.211,85 sottratto dall’importo totale  delle entrate vincolate pari a  euro 12.041.393,77, è  di euro 5.201.181,92, che pur inferiore rispetto all’importo autorizzato dalla Giunta di euro 5.310.000,00, ha comunque sfiorato il tetto massimo previsto  dall’art. 222 del T.U.E.L. per l’indebitamento per una differenza pari a 1.530.211,85.
Detto sforamento costituisce, pertanto, “grave irregolarità” rilevabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 168, L. 266/2005, atteso che il ricorso ad anticipazioni di cassa si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità, e non, invece, quale fonte di finanziamento dell’Ente, in violazione del tetto consentito per l’indebitamente dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del T.U.E.L..

4. DEBITI FUORI BILANCIO PER COPERTURA DI PERDITE DI SOCIETA’ PARTECIPATE

La Sezione ritiene che non vi sia dubbio che le somme sborsate per il ripiano di perdite derivanti dalla gestione deficitaria di una società partecipata debbano essere qualificate come spesa corrente e, quindi, risulta inesatta la loro allocazione nel Titolo II, anziché al Titolo I della spesa (intervento 8, relativo agli oneri straordinari della gestione corrente).
Per quanto riguarda il riconoscimento di tali spese come debiti fuori bilancio e la loro finanziabilità, si richiama l’attenzione del Consiglio Comunale sulla circostanza che l’Osservatorio per la Finanza locale, in tema dei debiti fuori bilancio, nell’ambito della Revisione del Principio contabile n.2, ha precisato che (punto 16) “ il debito riconoscibile di cui al punto c) dell’art. 194 T.U.E.L. è quello derivante da ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali nelle sole società di capitali previste per lo svolgimento di servizi pubblici locali”. E inoltre che:” Il termine di ricapitalizzazione identifica, infatti, un’azione specifica di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione delle società normativamente disciplinata e non estensibile a fattispecie generali di ripiano perdite d’esercizio”.
Ad avviso della Sezione, il caso in esame configura  un conferimento di risorse finanziarie da parte del Comune nella partecipata  “Promozione Castelli Romani “, pari a euro 18.761,75 , che  non  deriva  però da un obbligo di intervento dell’azionista,  quale è quello previsto dalle norme del codice civile all’art. 2447 , ma dalla volontà di  ricostituire  la disponibilità della partecipata in questione,  ridottasi fuori ogni misura a fronte di reiterate perdite d’esercizio.
Inoltre, è da valutare l’utilizzo che si è fatto dell’avanzo di amministrazione 2006 là dove, come in questo caso, la copertura delle perdite accertate non costituisce una forma di investimento , andando semplicemente a ripristinarne un certo grado di liquidità e non si configura come una delle tipologie rientranti nell’alveo delle fattispecie previste dall’art. 194 del T.U..
Ci si trova, pertanto, di fronte ad una erogazione di risorse finanziarie diretta al ripiano di perdite d’esercizio che, a differenza della ricapitalizzazione per aumento di capitale, comportante un accrescimento del patrimonio della partecipata e perciò qualificabile come investimento, non può essere finanziata con  l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione come previsto  dall’art. 187 T.U.E.L. .
La Sezione osserva, quindi, come per far fronte a tutte le ipotesi che richiedono un ripiano di perdite, escluse quelle rientranti nelle fattispecie obbligatorie previste dalla legge, l’Ente dovrebbe,  attraverso una programmazione efficace,  quantificare le spese in questione ,preoccupandosi di  dotarsi di un sistema di controllo che permetta di monitorare i risultati di gestione delle società suddette al fine di assicurare una corretta rappresentazione del patrimonio consolidato.
P.Q.M.
La Sezione regionale di controllo per il Lazio, visto l’art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
1) formula rilievo di “grave irregolarità” in ordine al mancato rispetto da parte del Comune di Frascati dell’obiettivo stabilito dal Patto di stabilità interno per la gestione di cassa;

2) formula rilievo di “grave irregolarità” in ordine alla copertura delle perdite subite dalla società partecipata “Promozione Castelli Romani”;

3) dichiara che il rendiconto 2007 del Comune di Frascati evidenzia elementi sintomatici di una situazione finanziaria non rispondente a criteri di sana gestione così come evidenziati in parte motiva.
Invita l’Ente ad adottare le iniziative atte ad eliminare le criticità rilevate, assumendo le misure correttive necessarie, da comunicare a questa Sezione nel termine di tre mesi dalla data di ricezione della presente pronuncia.
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione al Consiglio Comunale di Frascati.
Ordina, altresì, che copia della stessa sia inviata al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione del Comune di Frascati.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deliberato in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2009.
IL MAGISTRATO RELATORE                                        IL PRESIDENTE
     f.to (Rosario Scalia)                                         f.to (Vittorio Zambrano)

Depositato in Segreteria il 31/12/2009

Per il Dirigente del Servizio di Supporto
f.to Dott.ssa Chiara Samarelli




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