mercoledì 19 giugno 2019

LA GIUNTA ZOPPA dichiara il PREDISSESTO


UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO AI GATTOPARDI E AI MERAVIGLIOSI DIRIGENTI COMUNALI


Dopo appena un anno dalla cura  STRATIsferica il VENTENNIO del PARTITO DEMOCRATICO di FRASCATI finisce in pre-dissesto !

Onori e lodi a tutti loro ...... ci sono riusciti fra manie di grandezza e stipendiucci alla CORTE dei BISCHERI !






LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi nei seguenti modi:
1. Sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo dei  fondi a specifica destinazione in termini di cassa;


2. Scostamento tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi, relativamente alle entrate correnti, piuttosto accentuato e fonte della predetta sofferenza di cassa;

3. Squilibrio della gestione corrente che si presenta essere come strutturale e, quindi, come incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie ed ordinarie;

4.Emersione di un importante disavanzo di amministrazione non correttamente accertato in occasione della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, ed anche per effetto dello stralcio totale dei debiti fino ad euro 1.000,00, così come disposto con DL 119/2018;

5. Emersione di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali difficilmente fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal TUEL;

6. Riduzione delle entrate tributarie dovuta alla impossibilità di applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8°/oo per le fattispecie previste per legge, conseguenza dell’annullamento parziale della delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 17.10.2016;

7.  Presenza di residui attivi derivanti da entrate tributarie ed extratributarie di difficile o dubbia esigibilità;

8. Necessità di rideterminare, con maggiore analiticità, i fondi accantonati e vincolati del risultato di amministrazione, determinatasi essenzialmente a seguito dell’utilizzo del metodo semplificato sino all’esercizio finanziario 2017 in vece del ricorso all’utilizzo del metodo ordinario nelle modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità nonché derivante dalla cancellazione di residui attivi divenuti oramai inesigibili e che non hanno avuto coperture integrali negli appositi fondi svalutazione crediti, in uno con la presenza di ingenti somme da riconoscere quali legittimi debiti fuori bilancio, che hanno inciso per circa 700.000,00 euro


Preso atto che:

a) nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado di fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;

b) allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria;

c) le situazioni precedentemente descritte espongono l’Ente al rischio di dissesto finanziario;

d) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire il configurarsi dello stato di dissesto e che - diversamente
da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di fìnanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare e) verifica da parte
del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un periodico monitoraggio del suo stato di attuazione e che, nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere
all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione
vigente ;

f) che solo qualora ci si sia avvalsi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e si abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente potrà accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato, lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un’eventuale procedura di dissesto finanziario;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:
a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo
articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione,
nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori  bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio
;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 09.03.2018;
Dato atto che, con riferimento all’art. 49 comma 2 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, da parte del Segretario Generale, nei limiti delle sue competenze, stante la temporanea vacanza della figura del Dirigente competente ratione materiae

Con voti palesi favorevoli unanimi

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa, e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali integralmente si rinvia
1.Di prendere atto della situazione di squilibrio strutturale dell’ente per come indicato nelle motivazioni esposte in premessa e, per l’effetto 2.di presentare al Consiglio comunale la proposta di ricorso all’assunzione di apposita ed adeguata deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio fìnanziario pluriennale,
quale prevista e disciplinata dall’art. 243-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti palesi favorevoli unanimi 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco                              Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Mastrosanti Roberto                    F.to Smargiassi Michele
           
     

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