MA ZINGARETTI VOLESSE MICA FARSI LA PENSIONE COL MES ?
E' stucchevole l' insistenza con la quale viene richiesto il ricorso ai fondi del MES; lo è tanto di più in considerazione del costo della provvista all' ultima asta.
3,75 miliardi di euro a 3 anni al tasso del -0,14%
Risultati Asta: BTP 3 ANNI
Data: 13 ottobre 2020 - 14 ottobre 2020
Codice ISIN IT0005424251
Tranche 1° - 2° Cedola 0,00%
Data Emissione 15 luglio 2020
Data Scadenza 15 gennaio 2024
Data Asta 13 ottobre 2020
Data Regolamento 15 ottobre 2020
Importo Max Offerto 3.750,000 Importo Min Offerto 3.250,000
Importo Richiesto 5.244,623
Importo Assegnato 3.750,000
Prezzo di Aggiudicazione 100,47
Rapporto di Copertura 1,40
Rendimento Lordo -0,14%
Risultati Asta: BTP 30 ANNI
Data: 13 ottobre 2020 - 14 ottobre 2020
Codice ISIN IT0005398406 Tranche 5° - 6° Cedola 2,45%
Data Emissione 01 settembre 2019
Data Scadenza 01 settembre 2050
Data Asta 13 ottobre 2020
Data Regolamento 15 ottobre 2020
Importo Max Offerto 1.500,000
Importo Min Offerto 1.000,000
Importo Richiesto 2.131,928 Importo
Assegnato 1.500,000
Prezzo di Aggiudicazione 123,37
Rapporto di Copertura 1,42
Rendimento Lordo 1,48%
L'eccezione sollevata dai GRILLONZI e da quanti si oppongono all' utilizzo dei fondi MES è essenzialmente riferibile a quella che io giudico una QUALITA' degli stessi :
LE CONDIZIONALITA'
E affermo ciò dopo le ennesime conferme, qualora ce ne fosse necessità, dell' incapacità ad effettuare i controlli oltrechè a spendere bene quanto ricevuto.
Quanti sanno che dei fondi strutturali europei per la cooperazione, messi a disposizione dall' EU ogni sette anni, per la incapacità dei nostri burocrati siamo riusciti a spenderne solo il 14% ?
Semmai, alle CONDIZIONALITA' già previste , io aggiungerei la postilla che mai debbano finire nelle mali di funINCULERI, MASCHERINERI, BARELLERI, CAMICIERI, HOSPITALERI che in passato abbiano dato prova di incapacità assoluta di gestione, ancorchè al riparo da una magistratura politicizzata che permette loro di essere ancora in pista.
Buone proposte a disposizione non mancano, come non manca la liquidità ( 100 miliardi di euro ad agosto, 83,9 miliardi a settembre ) nelle mani dei BUROCRATI a insaputa del POPOLO BUE !
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 25 marzo 2011
che modifica l’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro
(2011/199/UE)
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 48, paragrafo 6,
visto il progetto di modifica dell’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sottoposto al Consiglio europeo dal governo belga il 16 dicembre 2010,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere della Commissione europea (2),
previo parere della Banca centrale europea (3),
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 48, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE) consente al Consiglio europeo, che delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in taluni casi, della Banca centrale europea, di adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tale decisione non può estendere le competenze attribuite all’Unione nei trattati e la sua entrata in vigore è subordinata alla previa approvazione degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali. |
(2) | Nella riunione del Consiglio europeo del 28 e 29 ottobre 2010, i capi di Stato o di governo hanno convenuto sulla necessità che gli Stati membri istituiscano un meccanismo permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme e hanno invitato il presidente del Consiglio europeo ad avviare consultazioni con i membri del Consiglio europeo su una modifica limitata del trattato necessaria a tal fine. |
(3) | Il 16 dicembre 2010 il governo belga ha presentato, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 6, primo comma, TUE, un progetto di modifica dell’articolo 136 TFUE consistente nell’aggiunta di un paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità. Al tempo stesso, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul futuro meccanismo di stabilità (punti da 1 a 4). |
(4) | Il meccanismo di stabilità costituirà lo strumento necessario per affrontare situazioni di rischio per la stabilità finanziaria dell’intera zona euro come quelle verificatesi nel 2010 e contribuirà dunque a preservare la stabilità economica e finanziaria dell’Unione stessa. Nella riunione del 16 e 17 dicembre 2010, il Consiglio europeo ha convenuto che, poiché detto meccanismo è destinato a salvaguardare la stabilità finanziaria dell’intera zona euro, l’articolo 122, paragrafo 2, TFUE non sarà più necessario a tale scopo. I capi di Stato o di governo hanno pertanto convenuto che non debba essere usato per tali fini. |
(5) | Il 16 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha deciso di consultare il Parlamento europeo e la Commissione in merito al progetto, in conformità dell’articolo 48, paragrafo 6, secondo comma, TUE. Ha altresì deciso di consultare la Banca centrale europea. Il Parlamento europeo (1), la Commissione (2) e la Banca centrale europea (3), rispettivamente, hanno adottato pareri sul progetto. |
(6) | La modifica riguarda una disposizione contenuta nella parte terza del TFUE e non estende le competenze attribuite all’Unione nei trattati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.»
Articolo 2
Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’approvazione della presente decisione.
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2013, a condizione che tutte le notifiche di cui al primo comma siano pervenute o, altrimenti, il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima delle notifiche di cui al primo comma.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2011.
Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY
Testo del Trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)
TRATTATO CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA LE PARTI CONTRAENTI (nel prosieguo, “gli Stati membri della zona euro” o “i membri del MES”), DETERMINATE a garantire la stabilità finanziaria della zona euro, RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all’istituzione di un meccanismo europeo di stabilità, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
OMISSIS
ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
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giovedì 5 dicembre 2019
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