IL funINCULERO MASCHERINERO BARELLERO, CAMICIERO NON SI SMENTISCE !
NDR - la parte in caratteri piccoli è l'inutile elencazione tipica della inutile burocrazia: SALTATENE LA LETTURA
Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione del rischio di contagio e per l’implementazione delle sedi vaccinali.
VISTO l’art. 32 della Costituzione; VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell’arco temporale comunemente definito di lockdown;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;
VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”:
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” nonché le Linee guida di cui all’Allegato n. 9 del Decreto medesimo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonchè le Linee guida di cui all’Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;
VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”.
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i relativi Allegati;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell’individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell’ingresso in Regione, l’approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l’istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità “drive in” e, da ultimo, l’avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;
CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi “alla capacità di monitoraggio”, alla “capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti”, infine alla “stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari”, l’applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di “rischio moderato”;
CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all’art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;
CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all’art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.
»; CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull’intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;
CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell’aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e sociali, non da ultimo nelle sedute del 9 giugno 2020, dell’11 giugno 2020, del 25 giugno 2020 - con la proposta di indirizzi sugli sport di contatto e di squadra - nella seduta del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;
CONSIDERATO che tali Linee guida sono state individuate come le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali e che la Regione Lazio ha dettato specifiche Linee guida con l’Ordinanza n. 56 del 10 agosto 2020 richiamando specifiche disposizioni di sicurezza;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21 settembre 2020 che ha disposto ulteriori misure in relazione all’andamento epidemiologico dell’epidemia su scala internazionale;
CONSIDERATO che: l'evoluzione della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, ma che tuttavia si è registrato nell’ultimo periodo una recrudescenza, con un indice di contagiosità in progressivo aumento; quanto sopra trova rispondenza anche nel Report definitivo dell’Istituto di Sanità, aggiornato al 22 settembre 2020, nel quale si rappresenta che: “Si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per l’ottava settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg di 31.4 per 100 000 abitanti (7-20 settembre) (vs 29,4 per 100.000 abitanti nel periodo 31 agosto – 13 settembre). Mentre nelle ultime tre settimane si era osservato un incremento della età mediana dei casi notificati, questa settimana (14-20 settembre) l’età mediana è stabile a 41 anni. Il virus oggi circola in tutto il paese. Dieci Regioni/PPAA hanno riportato un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad un aumento di casi importati (da stato estero e/o da altra Regione) o ad un aumento nella attività di screening. […] Questa settimana ha avuto inizio l’anno scolastico nella maggior parte delle Regioni/PA. Sono stati segnalati casi in personale scolastico ed in individui in età scolastica ma non sono stati confermati dalle Regioni focolai in cui sia stata accertata una trasmissione intra-scolastica, sebbene in alcuni casi le indagini siano ancora in corso.”
CONSIDERATO che: La situazione descritta nel report “relativa prevalentemente ad infezioni contratte nella prima decade di settembre 2020, conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento. Il numero di nuovi casi di infezione rimane nel complesso inferiore rispetto a quello di altri paesi europei, ma con un aumento da otto settimane consecutive. Il rispetto delle misure di prevenzione e della quarantena raccomandate dalle autorità sanitarie resta un elemento cruciale ed ineludibile per contrastare la diffusione dell’infezione. D’altro canto, l’aumento delle capacità di offerta diagnostica deve essere accompagnato dal potenziamento dei servizi territoriali per la ricerca dei casi e la gestione dei contatti, inclusa la quarantena dei contatti stretti e l'isolamento immediato dei casi secondari. La riduzione nei tempi tra l’inizio della contagiosità e l’isolamento resta un elemento fondamentale per il controllo della diffusione dell’infezione. È necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione al rispetto delle misure di controllo, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti stretti. Queste azioni sono fondamentali per controllare la trasmissione ed eventualmente identificare rapidamente e fronteggiare recrudescenze epidemiche. È essenziale mantenere elevata l’attenzione e continuare a rafforzare le attività di “contact tracing” (ricerca dei contatti) in modo da identificare precocemente tutti i potenziali focolai di trasmissione e continuare a controllare l’epidemia. Per questo rimane fondamentale mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico. L’aumento dell’età dei casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio (14-20 settembre) riflette la trasmissione del virus dalle fasce di età più giovanili a quelle più anziane, soprattutto all’interno della famiglia. Si raccomanda quindi di adottare tutte le opportune precauzioni anche in ambito familiare”;
DATO ATTO che la situazione descritta nel report “conferma la presenza di importanti segnali di allerta legati ad un aumento della trasmissione locale. Al momento i dati confermano l’opportunità di mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle Regioni/PPAA e essere pronti alla attivazione di ulteriori interventi in caso di evoluzione in ulteriore peggioramento. Si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione al rischio di contrarre l’infezione in situazioni di affollamento in cui si osservi un mancato rispetto delle misure raccomandate e durante periodi di permanenza in paesi o aree con una più alta circolazione virale. In questi casi, si raccomanda di prestare responsabilmente particolare attenzione alle norme comportamentali di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2, in particolare nei confronti di fasce di popolazione più vulnerabili”.
CONSIDERATO che l’analisi dei dati elaborati dal Servizio Regionale Epidemiologici Malattie Infettive nell’ultima settimana ha rilevato: - Aumento dell’incidenza nelle ultime 3 settimane passando da 10,6 per 100.000 abitanti della prima settimana di settembre a 18,6 per 100.000 nella settimana appena trascorsa con trend in aumento; - Aumento del numero di nuovi focolai con circa 25 nuovi focolai seppur di dimensioni ridotte, per la maggior parte in ambiente familiare; - Aumento dell’età mediana che passa da 30 anni del mese di Agosto a 42 anni nel mese di Settembre; - Aumento dell’indice di trasmissione regionale (Rt 1.09), nonostante un rapporto positivi/ casi testati, nella settimana 22/29 settembre, pari 2,7 % inferiore alla media nazionale; che il numero di nuovi positivi registrato in data 30 settembre 2020 è 210, per un totale di 16475 casi dall’inizio della pandemia. Il numero di ricoveri in corso è 706 di cui 47 in terapia intensiva;
CONSIDERATI: - l’evoluzione della situazione epidemiologica nella regione e a livello nazionale; - il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell’incremento dei casi nella regione, per lo più connessi a soggetti asintomatici o paucisintomatici, di cui non sempre è possibile tracciare con precisione l'origine del contagio; - considerati gli scenari connessi alla ripresa delle attività scolastiche; - considerato che l'approssimarsi della stagione autunnale e, con essa, le conseguenti variazioni di temperatura e del tasso di umidità faciliteranno le infezioni delle prime vie aeree respiratorie; RITENUTO opportuno, in raccordo con l’Unità di Crisi della Regione prevedere l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti; l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva;
RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra premesso nonché al fine primario di contenere l’epidemia da CoVID-19 con standard, sulla base del riportato esito degli approfondimenti effettuati dall’Unità di Crisi regionale in rapporto ai dati trasmessi dal SERESMI e alla situazione epidemiologica della regione e degli scenari prospettati e delle conclusioni del Report sopra riportato del Ministero della Salute, nonché allo scopo di arginare il persistente aumento dei contagi registrato a livello regionale, ferme le disposizioni specifiche relative allo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali di cui all’Ordinanza n. 56/2020, disporre l’integrazione delle relative disposizioni attraverso le prescrizioni proposte dall’Unità di Crisi regionale dell’uso generalizzato della mascherina nei luoghi all’aperto;
CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell’utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell’epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all’obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
CONSIDERATO inoltre, l’avvento della stagione autunnale e l’imminente avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, in ragione dei quali si presenta necessario assicurare modalità di vaccinazione in sicurezza, prevenendo assembramenti e attuando una serie di misure precauzionali per la definizione di un pattern organizzativo idoneo alla gestione, in tempo di emergenza sanitaria, di un piano vaccinale di rilevanti dimensioni; che, infatti, la Regione ha attuato una campagna di acquisti per 2,4 milioni di dosi vaccino delle principali tipologie, demandando ai MMG, ai PLS, ai servizi vaccinali e ai principali ospedali (AO, AOU, PU, IRCCS e ospedali classificati) la copertura delle categorie bersaglio e delle fasce a rischio; che allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni (residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) di prevedere che una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per: a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; che sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, saranno definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino;che saranno parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
SENTITO per le vie brevi il CTS, anche ad integrazione di quanto comunicato con nota dell’11 settembre 2020, prot. n. 784893;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, 1. a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione è disposto l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti ai sensi dell’Ordinanza n. 56/2020 e delle disposizioni nazionali vigenti; 2. l’obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e durante l’esercizio di attività motoria e/o sportiva; 3. si rinvia, quanto alle sanzioni, alle previsioni di cui all’art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.; 4. allo scopo di perseguire in modo efficace l’obiettivo di generale copertura vaccinale e di assicurare che il SSR possa fronteggiare l’aumento di domanda anche per le persone di età compresa tra 18-59 anni (residuali rispetto a quelle bersaglio e servite da MMG/PLS) che una quota di 100.000 dosi vaccini, o ulteriore, sia resa disponibile alle Farmacie per: a) garantire l’acquisto con oneri a carico del cittadino, secondo un prezzo uniforme di partecipazione che verrà all’uopo individuato, e previo rimborso alla Regione del costo sostenuto; b) consentire loro, in presenza dei requisiti e secondo modalità definite dalla Direzione Salute, oltre che la vendita, anche l’organizzazione di un servizio di somministrazione/inoculazione del vaccino con conseguente assunzione di responsabilità; in tal caso il prezzo verrà definito tenuto conto della maggiorazione generalmente corrisposta ai MMG/PLS; 5. sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie, sono definiti con atto della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale le modalità di distribuzione tra le farmacie delle dosi vaccino, il prezzo uniforme di partecipazione per l’acquisto del vaccino ed il prezzo per il servizio di somministrazione/inoculazione, con onere a carico del cittadino; 6. sono parimenti definiti, con atto a cura della Direzione salute e integrazione socio-sanitaria in raccordo con l’Unità di crisi regionale, il numero definitivo delle dosi vaccino, i requisiti e le modalità del servizio di somministrazione/inoculazione dello stesso. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e da tale data efficace; è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente Nicola Zingaretti
E' a questo punto che mi son chiesto : " Ma quando il mio medico mi dice DEVI FARE MOVIMENTO ..... DEVI CAMMINARE m'autorizza pure a non portare la mascherina ? "
UN CASO DI SCUOLA
Nonostante le ripetute prove d'incapacità di cui nel tempo il NOSTRO abbia dato prova, secondo solamente ai ministri espressi dal M5S-UDEUR ( nella visione del DIBA ), e che i diplomi di
funINCULERO, MASCHERINERO, BARELLERO, CAMICIERO e ultimo HOSPITALERO
testimoniano viene da chiedersi come ancora ci sia chi è disposto a votare il suo partito.
E' un vecchio quesito che ripetutamente mi sono posto dinanzi ad un grande successo in una competizione; con l'eccezione delle performances del singolo in discipline singole, in un evento politico o sportivo la vittoria strepitosa è tutta merito del vincitore o è inficiata dal demerito dell' altro competitore ?
Perchè se salto in alto di 2 metri e 20 lo faccio con le mie forze; ma se vinco una partita per 6 a 0 l'ho vinta perchè son bravo e per la scarsezza dell' avversario ?
Oggi il funINCULERO, MASCHERINERO, BARELLERO, CAMICIERO e ultimo HOSPITALERO esulta insieme a GIGGINO
per lo scampato pericolo e ringraziano gli Dei che hanno loro evitato,
per imperizia dell' avversario, la temutissima
BATTAGLIA DE 'NGIMA à ROCCA
In effetti il GRAN TOUR ( VELA CALATRAVA, MAGNERIE DEL VALADIER a Frascati, NOC - NUOVO OSPEDALE CASTELLI ad ARICCIA, funINCULARE 'NGIMA à ROCCA)
avrebbe messo in serio imbarazzo NICOLA che avrebbe visto la lampante incapacità di gestione occultata soltanto grazie ai veli di una magistratura locale inconsistente e politicamente orientata, nonchè eterodiretta, come testimoniato dalle intercettazioni del
BEATO PALAMARA
ESULTANO GIGGINO E IL funINCULERO ZINGARETTI PER IL RIMBALZO DEL GATTO MORTO
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