sabato 3 ottobre 2020

UNA GENTILE RICHIESTA DI OBLIO MI TROVA CONSENZIENTE MA ........

 

C'E' STATO UN EVIDENTE ERRORE. 

CHI PAGA ?


martedì 23 maggio 2017

ECCO DOVE TROVARE I SOLDI PER LA MANOVRA DA 4 MLD



COMUNICATO STAMPA Roma, 23 maggio 2017 GUARDIA DI FINANZA. ROMA. 

CONFISCATO UN PATRIMONIO DI 50 MILIONI DI EURO NEI CONFRONTI DI DUE SOGGETTI DEDITI AD ATTIVITÀ DI USURA. OPERAZIONE “PORTA D’ORO” 


M' è successo un fatto strano .... anzi normale visti i tempi !


Vengo richiesto di rimuovere l'articolo sopra riportato in quanto  gravemente lesivo di alcuni soggetti in esso menzionati, pena un risarcimento di danni.

Ora che mi segue e legge da tempo sa benissimo che scrivendo di 
" fatti particolari " è mia usanza dotarmi di robusta documentazione; qualcuno sa pure che, ove questa sembri deficitaria potrebbe trattarsi di un amo posto per cercare l' abbocco di qualche pesce
BOCCALONE

La richiesta avanzatami era pervenuta in un momento in cui ero particolarmente preso nell'attività di editazione e nel caricamento di filmati; leggendola frettolosamente, un sorriso sarcastico m'è comparso nel viso ; già pensavo ad un' altra
LUCIDATURA DI CORNA

Tornando con calma a leggerla mi resi conto che la richiesta veniva inoltrata sulla base del DIRITTO ALL'OBLIO  spettante a chi, ingiustamente accusato e condannato, veniva poi assolto.



Anzitutto Le segnalo che L’art. 42 n. 3 del Codice antimafia ( Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) stabilisce infatti che “ Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”.

Secondo la giurisprudenza, i pagamenti effettuati per i compensi dell’amministratore giudiziario non sono infatti spese di gestione bensì hanno natura di spese giudiziali, come tali seguono la soccombenza e dunque devono essere posti a carico dello Stato (in tal senso Cass. Sez. 1^ civ. n. 8967 del 26.6.2001, rv 547730).

La Cassazione ha infatti stabilito che ““in caso di restituzione dei beni gravano sul titolare - e dunque sulla parte privata rientrata in bonis - gli ordinari costi di gestione, ad esclusione dei compensi pagati all'amministratore giudiziario che, avendo natura di spese giudiziali, seguono la soccombenza e dunque devono essere posti a carico dello Stato”  (Cassazione penale sez. I, 23/10/2014, (ud. 23/10/2014, dep. 06/11/2014), n.46043).

Il compenso che ha preso l’Amministratore Giudiziario ammonta a 136.000,00 euro (prelevati dai conti del mio cliente) e che ora (chissà quando visti i tempi biblici)  l’Erario deve riversare al mio assistito e dunque alla fine come sempre siamo noi cittadini a dover pagare per gli errori degli altri… mi dica con 136.000,00 euro si sarebbero potuti rifare i bagni del Tribunale o ammodernare le aule.. che ne pensa?

Compenso per non aver fatto pressocché nulla visto che tutti gli immobili sono stati lasciati in abbandono, non è mai stata fatta manutenzione né sono stati pagati i canoni condominiali così oltre al danno anche la beffa di vedersi restituiti immobili disintegrati con decreti ingiuntivi dei condomini etc… non mi faccia andare oltre… ho fatto una sorta di esposto per questa vicenda con allegata documentazione fotografica alla Corte di Appello e al Tribunale ma tanto nulla cambierà..

Le voglio raccontare un po' di cose su queste misure di prevenzione.. almeno la mia esperienza.

Dopodiché si immagini i costi di tutte le indagini effettuate e che di fatti hanno portato al nulla, anche quello uno spreco di denaro pubblico o no? Per non parlare di azioni penali esercitate per reati palesemente insussistenti.

 

Riguardo al diritto all’oblio Le segnalo queste pronunce:

 

Cassazione civile , sez. un. , 22/07/2019 , n. 19681

In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall' art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto so...

Fonte:

Diritto di Famiglia e delle Persone (Il) 2019, 4, I , 1578

Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il) 2019, 4-05 , 1011

Giustizia Civile Massimario 2019

Responsabilita' Civile e Previdenza 2019, 5 , 1555

Guida al diritto 2019, 34 , 23

Diritto & Giustizia 2019, 23 luglio (nota di: Andrea Mazzaro)

Cassazione civile , sez. un. , 22/07/2019 , n. 19681

 

 

Cassazione civile , sez. I , 19/05/2020 , n. 9147

Il diritto all'oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicchè nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell'articolo dai motori di ricerca. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel disporre senz'altro la cancellazione della notizia relativa ad una vicenda giudiziaria mantenuta on line, non aveva operato il necessario bilanciamento tra il diritto all'oblio e quelli di cronaca giudiziaria e di documentazione ed archiviazione).

Fonte:

Giustizia Civile Massimario 2020

 

 

Il diritto all’oblio va riconosciuto anche a chi è stato riabilitato dopo una condanna. E’ quanto ha affermato il Garante della Privacy riconoscendo che la persistenza in rete di informazioni giudiziarie non aggiornate non è in linea con i principi alla base dell’istituto della riabilitazione che, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona.

Garante per la privacy provvedimento del 24 luglio 2019



ANCORA UNA STORIA DI MALAGIUSTIZIA IMPUNITA


A raccontarla non ci si crede, ma leggendo l'articolo sul mio blog capirai che è tutto vero. PALAMARA SANTO SUBITO ! NUOVO SISTEMA GIUDIZIARIO PURE !



https://youtu.be/0jfQwADr370


https://www.facebook.com/592015390956949/videos/2681045168835448




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