giovedì 6 aprile 2023

ANCORA SUL PNRR e sugli IMMIGRATI

 

PNRR : CI SONO PROGETTI IRREALIZZABILI !



E' ancora acceso il dibattito il dibattito sulle cose da fare; questo è ovvio perchè nei cassetti di tanti Ministeri giacciono da tempo progetti nel tempo abbandonati per le più svariate motivazioni.

La corsa a rimetterli in gioco è grande e non sempre per nobili motivi; se sono vecchi occorrerà adeguarli quanto a funzionalità e prezzi; ovvero consulenze e un magma magna tipico di una burocrazia statalista e parassitaria.

Ma a ciò mirando, si perdono di vista due principi essenziali visto che buona parte di quei fondi saranno DEBITO DA RESTITUIRE:
1) l'utililità e i benefici che deriveranno da quelle opere
2) la fattibilità nei tempi previsti, al fine di non creare cattedrali incompiute nel deserto.

Quando sento annoverare fra queste opere IL PONTE SULLO STRETTO io non reggo allo scompiscio; un ponte per favorire l'arrivo su ruote in Sicilia dove poi la viabilità è una nticchia in più di quella ai tempi di Garibaldi !

Ho sentito che da Messina a Trapani in treno occorrano 13 ore; sarà vero ?

3 ore 41 min (331,4 km) passando per A20/E90 e E90
13 ore 52 min
18:05 - 07:56
18:05 - 07:56

Dimenticavo : il risparmio di CO2 dei vaporetti  !





POSIZIONAMENTO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA



Poichè si sostiene che la maggior parte degli immigrati irregolari hanno intenzione di proseguire verso i paesi del Nord Europa, al fine di agevolare questo desiderio, i Centri di Accoglienza vanno posizionati quanto più vicini ai confini nazionali con i sopradetti paesi del desiderio.

Questo comporterebbe un notevole risparmio, esiziale per una nazione indebitata come l' Italia, e risponderebbe a criteri di oculata gestione che l' Europa, non solo non potrebbe eccepire, ma dovrebbe pubblicamente lodare. 

Ma c'è un punto che ho sempre contestato a QUESTA EUROPA sorda alle italiche istanze; il " il sistema di Dublino " e i successivi regolamenti sono molto chiari, aldilà delle dichiarazioni rilasciate da EMMA BONINO e MATTEO RENZI ( allora PD ); basta cercare e si trova tutto dai deliri interessati di alcuni personaggi politici alle leggi del mare.

Migranti, Bonino e Renzi in coro: tutta colpa del governo Berlusconi. Di Maio: li rimpatriamo noi


Migranti, Emma Bonino: “Siamo stati noi tra 2014 e 2016  a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia”

Migranti, Emma Bonino: “Siamo stati noi tra 2014 e 2016 a chiedere che gli sbarchi avvenissero tutti in Italia”















https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/05/migranti-emma-bonino-siamo-stati-noi-tra-2014-e-2016-a-chiedere-che-gli-sbarchi-avvenissero-tutti-in-italia/3710291/



Scrive WIKIPEDIA

Il "sistema di Dublino" fu istituito dalla omonima Convenzione di Dublino, firmata a Dublino (Irlanda) il 15 giugno 1990 (per l'Italia, dal Governo Andreotti VI[4]), ed è entrato in vigore il successivo 1º settembre 1997 per i primi dodici stati firmatari (BelgioDanimarcaFranciaGermaniaGreciaIrlandaItaliaLussemburgoPaesi BassiPortogalloSpagna e Regno Unito), il 1º ottobre 1997 per Austria e Svezia e il 1º gennaio 1998 per la Finlandia.

Il regolamento di Dublino II determina lo Stato membro dell'Unione europea competente a esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (art. 51). Esso rappresenta la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per chi intende presentare richiesta di asilo e per chi entra irregolarmente nel territorio dell'Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a "determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]"[6] e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Generalmente lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo sarà lo Stato in cui il richiedente asilo ha fatto il proprio ingresso nell'Unione europea. ( ndr E QUESTO COME VEDREMO E' IL FULCRO de quibus ) In particolare[7], quando è accertato "che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera", trascorsi i quali lo Stato competente diventa l'ultimo nel quale il richiedente ha soggiornato per un periodo di almeno cinque mesi. Inoltre[8] "ogni Stato membro mantiene la possibilità di inviare un richiedente in un paese terzo sicuro" (anche esterno all'Unione), nel rispetto delle garanzie previste.


LO STATO DOVE IL MIGRANTE METTE PIEDE


United Nations Convention on the Law of the Sea

È da considerare che la libertà di navigazione marittima e aerea appartiene allo Stato sotto la cui bandiera e la cui responsabilità i mezzi di navigazione si muovono e non all’individuo. Attraverso l’iscrizione nei registri dello Stato, come ribadito nella Convenzione UNCLOS (art. 91)[2] e nella Convenzione di Chicago del 1944 (art. 17)[3], le navi e gli aeromobili ottengono la concessione della nazionalità dello Stato. Tuttavia, si nota che, per quanto concerne le navi, la Convenzione UNCLOS nell’art. 93[4] stabilisce che tali mezzi possano battere bandiera di altri soggetti dotati di personalità giuridica di diritto internazionale, quali le Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica.

[2] Art. 91 della Convenzione UNCLOS recita: “Ogni Stato stabilisce le condizioni che regolamentano la concessione alle navi della sua nazionalità, dell’immatricolazione nel suo territorio, del diritto di battere la sua bandiera. Le navi hanno la nazionalità dello Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera.

[3] L’art. 17 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 stabilisce: “Gli aeromobili hanno la nazionalità dello Stato sul registro dei quale sono immatricolati”. ( Capito Ministro PIANTEDOSI ? Capito signori Magistrati ? )


Il problema della giurisdizione delle navi

Le navi sono sottoposte esclusivamente al potere dello Stato di bandiera, perciò rappresentano un’estensione della nazionalità anche al di fuori del limite delle acque territoriali. Il principio di giurisdizione esclusiva dello Stato di bandiera, eppure, subisce delle deroghe nel momento in cui la nave entra nelle zone sottoposte alla sovranità dello Stato costiero o portuale.

Nel mare territoriale vige il principio del passaggio inoffensivo e della sottrazione penale dello Stato costiero ai fatti puramente interni: laddove una nave straniera che abbia violato le leggi di uno Stato, le navi da guerra o di servizi pubblici la possono inseguire purché l’inseguimento abbia avuto inizio nelle acque interne o nel mare territoriale. Tuttavia, l’’inseguimento deve essere necessariamente continuo e potranno essere esercitati solo quei poteri ammessi nella zona in cui ha avuto inizio l’inseguimento, ma deve cessare se la nave entra nel mare territoriale di un altro Stato.


Per quanto premesso è palesemente ovvio che la prassi burocratica prevista nei Trattati, Accordi ecc ecc, non possa prescindere dal fatto che la bandiera di una nave rappresenta il territorio di quello Stato; è pertanto di quello STATO il compito di adempiere alle pratiche burocratiche e al trasporto a sue spese sul suo territorio degli immigrati raccolti in mare.

Al più, considerando l'alto gesto umanitario, il Governo italiano può mettere a disposizione l'occorrente per il trasporto con spese da rimborsare; altrimenti potrebbe configurarsi un danno erariale a carico del Ministro dell' Interno.


LEGGI ANCHE :

mercoledì 5 aprile 2023

A PROPOSITO DI PNRR

 

AVANTI CON LE PREVISIONI


https://angelocristofanelli.blogspot.com/2023/04/a-proposito-di-pnrr.html


A PROPOSITO DI PNRR



1 commento:

  1. Anonimo6.4.23

    La grande fregatura, l Europa non esiste, sono la Germania e la Francia, noi avevamo un Impero ,adesso siamo lì stronzi del mondo

    RispondiElimina