di GATTI, di VOLPI e di ingenui Pinocchi
Il concetto di “premiare” gli ee.ll. virtuosi nella loro gestione finanziaria può avere un valido significato se si rende gli stessi partecipi e consapevoli di una gestione finanziaria che sia in grado di rendere esigibile nel più breve tempo possibile tutti quei residui attivi che per anni rimangono nei bilanci degli ee.ll. senza avere uno sbocco positivo (riscossione) che tuttavia compartecipano positivamente alla formazione dell’avanzo di amministrazione.
Allora, qual’è il senso di definire un limite percentuale di utilizzo dell’avanzo per investimenti senza avere ripercussioni negative sul saldo finanziario se prima non vengono determinate le potenzialità di utilizzo dello stesso? Ovvero, non sarebbe meglio instaurare lo stesso tipo di ragionamento sugli avanzi di gestione e non su quelli di amministrazione oltretutto cercando di circoscrivere il ragionamento su quella parte di avanzo realmente spendibile in tempi contenuti?
A tal fine quando si parla di “ente virtuoso” bisognerebbe capire in quale contesto è applicabile tale termine. Visto e considerato che con il progredire di versioni diversificate fra loro del P.S.I. ha portato a rendere sempre più privo di significato il concetto di “virtuosità” ,sarebbe opportuno definirne meglio i confini.
In parte ci ha già pensato la Corte dei Conti in merito all’identificazione del concetto di ente virtuoso. Infatti, in un proprio parere[4] richiesto al fine di verificare il significato della dizione “avanzo di bilancio” si debba far riferimento all’avanzo di amministrazione o all’avanzo di gestione la Corte si è espressa a favore di questa ultima versione interpretativa. Il concetto di virtuosità, in tale contesto, si riferisce alla possibilità degli enti locali di ovviare alle limitazioni previste in tema di riduzione della spesa del personale previste dal art.1 comma 204 legge finanziaria per l’anno 2006 come modificato dal D.L. 233/2006 qualora l’ente abbia ottenuto un avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi. Su tale materia tuttavia anche la Corte ha avuto dei “tentennamenti” interpretativi poiché il risultato di questa ultima versione nasce solo dopo due interpretazioni precedenti di senso opposto [5].
da Brevi considerazioni sull'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (nota al Decreto Legge 81/2007)
Dott. Stefano Carpita
domenica 29 novembre 2009
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