domenica 12 gennaio 2020

LEX CALPURNIA DE REBUS REPETUNDIS


A META' FRA RIPETIZIONE DANNO ERARIALE E APPROPRIAZIONE INDEBITA


Siamo figli del nostro passato, ne portiamo nel dna i caratteri con buona pace di quegli amministratori pubblici, siano essi ministri, deputati Regionali o semplici Consiglieri comunali che  fanno a gara a non voler vedere.

604 anni ab urbe condita, ovvero nel 164 a.C. si intese porre fine ai ladrocini dei proconsoli che, inviati nelle Regioni governate da Roma, ne combinavano di tutti i colori nel tentativo di arricchirsi.

Non c'era ovviamente internet, le notizie viaggiavano con difficoltà ..... ma viaggiavano !

Contrariamente ad oggi non c'era neppure quella Legge criminogena che è la LEGGE sulla PRIVACY che,  in dispregio della RES PUBLICA,  pone l'amministratore al riparo dalla conoscenza pubblica e consente, magari cambiando il luogo dell' azione, di continuare a fare danni.

A Roma la Giustizia veniva esercitata nel Foro e la legge voluta da
CALPURNIO PISONE FRUGI
istituì un apposito tribunale, QUAESTIO PERPETUA, ove si  dibatteva del delitto che si concretizzava negli atti con i quali il magistrato, strumentalizzando i propri poteri, estorceva, carpiva, sottraeva ai propri sudditi provinciali (o comunque li induceva in qualsiasi modo a consegnarglieli) denaro od altri beni che volgeva poi in proprio vantaggio.

A ben vedere la sottrazione di denaro, mutatis mutandis, oggi consisterebbe anche in comportamente amministrativi che comportano nocumento ai cittadini, chiamandoli poi a rifondere i danni conseguenti.

Tornerò sull' argomento successivamente !


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