POI VANNO CERCANDO LA LEGITTIMAZIONE !
Da qualche ora sto cercando un articolo di legge o un articolo della Costituzione dove sia scritto che la
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
sia un organo dotato di potere legislativo.
Se qualcuno potesse aiutarmi nell' ardua e, fino ad ora, infruttuosa ricerca sarei veramente grato.
Nel mentre mi limito a ricordare ai signori Magistrati che essi sono soltanto chiamati ad applicare le leggi, troppo spesso fatte da magistrati distaccati negli uffici legislativi istituzionali. Forse è per questo che le leggi in Italia sono, come dicono in Lussemburgo,
merde alors .
Ed è proprio in riferimento a questa qualità che troppo spesso qualcuno di lorsignori s'imbarca in avventure stravaganti, totalmente distanti dalla realtà, ancorchè supportate dal patronaggio di scriteriate forze politiche.
La variazione del contorto articolo 53 del C.P. che riproduco
Dispositivo dell'art. 53 Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO PRIMO - Dei reati in generale → Titolo III - Del reato → Capo I - Del reato consumato e tentato
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti (1), non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio (2), fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza(3) all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona (4).
La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza (5).
La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica [55] (6).
e dell' evanescente art. 52 e troppo opinabile dagli DEI
Art. 52 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
Art. 52 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa”.
con un più semplice enunciato ( LA DIFESA E' SEMPRE LEGITTIMA ), oltre ad evitare voli pindarici di fortunatamente pochi ma presenti DEI ONNIPOTENTI ( in effetti non pagano mai come gli DEI ), ha il pregio di sottrarre l'aggredito che si difende da astruse sentenze di rimborsi fantastici a ladri e malviventi. Ha altresì il pregio di di sottrarre a qualche DIO ONNIPOTENTE il giudizio su tanti SERVITORI DELLO STATO IN DIVISA che senza ragione attraversino la strada di qualche fortunatamente rara divinità. Scenda dalle nuvole questo manipolo troppo a lungo facilitato da politici corrotti e per tanto
" sotto botta " e cerchino nella qualità delle sentenze e nella rispondenza alle necessità popolari la loro legittimazione.
p.s. I FACEBOOKKINI , correttamente interpretando i loro ruolo di SERVI DEI PADRONI , continuano nella loro azione interdittiva. E' compito degli uomini liberi la diffusione di questo messaggio.
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