ANCORA UNA NORMA
" TROPPO INTERPRETABILE "
Si continua ad affidare a FALSI DEI l'interpretazione di norme generalmente scritte da " addetti ai lavori " che hanno reso la Giustizia in Italia la summa della inefficienza e della Ingiustizia. Non v'è chi non concordi che un verdetto emesso dopo anni dallo svolgimento dei fatti sia un danno irreparabile per l' intera comunità. I vari gradi di giudizio poi, con sentenze che si ribaltano nell' esito finale, spesso squalificando le sentenze di primo grado e, all' interno delle sentenze i contrapposti attori, confermano che la confusione regna totale in questo
OLIMPO FANTOZZIANO
Non voglio qui citare il CASO TORTORA, equivalente allo sparare sulla Croce Rossa o alla autocastrazione per fare dispetto alla moglie; mi limito quindi ad un recente caso in cui un PM chiede 30 anni di pena ed il GIUDICE ne commini 16 !
Non so se questa " forbice " sia dipesa da EBBREZZA sull' OLIMPO ( Ebbro = Eccitato, esaltato, stordito: e. d'amore, di felicità; in preda a una passione incontenibile: discesero ebri di dissolvimento (Carducci); bramoso. "e. di sangue" ) o dal ciclo mestruale di qualche DEA; certo è che in me la perplessità è cresciuta a percentuali altissime : uno dei due era fuori di senno e l'ha sparata grossa.
A più riprese ho scritto che una norma deve essere scevra da richiami ad articoli e commi di leguleia conoscenza, onde evitare che sia altresì interpretabile anche dalle virgole. Una norma deve essere chiara ed uniformemente comprensibile al più volgare dei lettori. E' chiaro che in una siffatta ottica la CASTA GIUDIZIARIA e la CASTA degli AZZECCAGARBUGLI ne uscirebbero ridimensionate, e in tal senso sono ovvii i lai pietosi ed i richiami a incostituzionalità et similia. In effetti nel mare della incomprensione normativa entrambe le CASTE ci sguazzano alla grande a spese dei convenuti.
Per tornare in argomento ripeterò il concetto a me caro.
Fuor di dubbio il dovere della Magistratura di intervenire su un fatto delittuoso ed accertare gli eventi. Come nel calcio però, il gioco si interrompe al primo fallo. Il primo attore, nel caso in ispecie, è chi furtivamente, fraudolentemente e con malevole intenzioni s' introduce in una proprietà privata ( casa, ufficio, esercizio commerciale che sia ). E' quello il momento del lancio della palla; è quello il momento che determina se il ricettore sia o meno in fuorigioco. Quello che accade poi è solo la conseguenza di quella azione. OVVIO che al giocatore in fuorigioco, una volta neutralizzato dal fischio dell' arbitro non possa essere rotta una gamba ! OVVIO che nel caso il malfattore sia stato neutralizzato non lo si possa poi torturare o giustiziare.
LA DIFESA DEI CITTADINI SPETTA ALLO STATO
Concetto di piena condivisione che nella realtà, purtroppo, confligge con l' impossibilità di schierare un carabiniere ad ogni angolo di strada e che stride anche con un'altra constatazione : lo STATO non è capace neppure di rispondere della incolumità di coloro che tiene in custodia nelle sue carceri. Ma allora di cosa blaterano certi eletti che ho ascoltato nel dibattito parlamentare ?
L' ITALIA DIVENTERA' UN FAR WEST
Sbagliato ! L'Italia E' GIA' un FAR WEST ! L' Italia è un paese che pratica la LOTTA ALLA MAFIA e troppo spesso abbandona chi la mafia denuncia; l' Italia è un paese dove uno stupratore viene rimesso in libertà dallo SCERIFFO solo poche ore dopo il crimine.
Questo avviene perchè un FALSO DIO " valuta " che non ci sia minaccia di fuga o di reiterazione del reato. E' lo stesso FALSO DIO che dovrebbe " valutare " lo stato di agitazione di chi si vede irrompere in casa un delinquente. E' lo stesso FALSO DIO cui acculturati signori da salotto avevano posto dei paletti orari, in base al ciclo del sole, per trarre auspici e valutazioni.
Ma il Premio Nobel in questa carnascialesca storia andrebbe sicuramente attribuito a chi permise, a chi legiferò e a chi comminò il RISARCIMENTO DEL DANNO al DELINQUENTE che attivò tutto il carosello.
L'autore di quella norma, i Partiti politici che l' approvarono e il FALSO DIO che l' applicò andrebbero privati della cittadinanza italiana e rinchiusi all' interno del Colosseo
SED CUM FERAS !
Se c'è qualcosa di positivo in questa recente legge ( ma non ho capito bene se riguarda solo il procedimento penale e non anche quello civile che a mio parere andrebbe chiaramente escluso ) sta nell' aver escluso questa possibilità. Per il resto credo ci sia ancora troppa incertezza e troppa possibilità di " valutazione ".
Da Earmi.it
http://www.earmi.it/diritto/leggi/Legittima%20difesa%202018.html
Legittima difesa - La nuova legge, marzo 2019
Questo è il testo con commento della nuova legge sulla legittima difesa. Ho integrato le modifiche nel testo originario, come sarebbe logico che facessero tutti i legiferatori invece di fare rappezzi incomprensibili!
In corsivo le novità.
In corsivo le novità.
Art. 1. (Modifiche all'articolo 52 del codice penale)
L'art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima
1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre ( eccessivo ! ndr ) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d' aggressione.
3 - La disposizione di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l' intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone
COMMENTO: Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza della Cassazione non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore. Sul punto era chiara la relazione al codice penale scritta dal famoso professore Vincenzo Manzini, autore del codice penale. Poi i nani della Cassazione hanno pensato bene di affermare il loro pensiero!
Ciò è ribadito al comma 2 lett. b) anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È prevedibile che certa giurisprudenza non si arrenderà.
È rimato l'inciso "usa un'arma legittimamente detenuta" che è una pura sciocchezza. Si vuol forse dire che se una vittima usa un'arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un'arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all' aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati. L'uso della parola intrusione consente però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l'intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
Il comma 4 è un po' equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone? Si dà spazio ai giudici pro-rapinatori di cavillare e di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi! Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose. Un po' strana anche la frase "con minaccia di uso di armi": basta dire "attento che ti sparo", "attento che sono armato", o bisogna avere un'arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norna la loro volontà lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!
Art. 2. (Modifica all'articolo 55 del codice penale)L'art. 52 diventa ora:
Art. 52. Difesa legittima
1 - Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
2 - Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre ( eccessivo ! ndr ) il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d' aggressione.
3 - La disposizione di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
4 - Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l' intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone
COMMENTO: Il comma 1 ribadisce ciò che già scriveva il testo originario e cioè che la legittima difesa può essere esercitata per difendere ogni tipo di diritto e quindi per respingere sia aggressioni alla persona che al patrimonio, cosa negata dalla giurisprudenza della Cassazione non per motivi giuridici, ma per motivi etici e religiosi estranei alla volontà del legislatore. Sul punto era chiara la relazione al codice penale scritta dal famoso professore Vincenzo Manzini, autore del codice penale. Poi i nani della Cassazione hanno pensato bene di affermare il loro pensiero!
Ciò è ribadito al comma 2 lett. b) anche se limitatamente a beni nel domicilio, ma resta il principio generale. È prevedibile che certa giurisprudenza non si arrenderà.
È rimato l'inciso "usa un'arma legittimamente detenuta" che è una pura sciocchezza. Si vuol forse dire che se una vittima usa un'arma illegalmente detenuta, magari un pugnale di incerta qualificazione, risponde di omicidio volontario? È chiaro che si crea una situazione manifestamente incostituzionale perché si viene a punire per omicidio solo chi deve rispondere di illegale detenzione di un'arma.
La norma è restrittiva rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusioni; come dire ai rapinatori: se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi! Eppure le statistiche non dicono affatto che le aggressioni all' aperto siano maggiori di quelle in luoghi privati. L'uso della parola intrusione consente però di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l'intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico (ad. es. un negozio), anche se non al chiuso.
Il comma 4 è un po' equivoco. Là dove si parla di violenza ci si riferisce ad ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona, oppure alla sola violenza sulle persone? Si dà spazio ai giudici pro-rapinatori di cavillare e di sostenere che se un ladro sta sfondando la mia cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi devo aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredirmi! Dovrebbe essere ovvio che ci si riferisce anche alla violenza sulle cose. Un po' strana anche la frase "con minaccia di uso di armi": basta dire "attento che ti sparo", "attento che sono armato", o bisogna avere un'arma in mano, anche se finta? Ci vorranno decine di sentenze e di anni per capirlo. Il che conferma la mia opinione che gli apprendisti del diritto sono pericolosi quanto gli apprendisti stregoni! I politici devono dire che cosa vogliono, ma poi il modo migliore per tradurre in una norna la loro volontà lo deve stabilire un professore universitario o un magistrato esperto, non un tirapiedi di partito o il politico stesso!
L'art. 55 diventa ora:
Art. 55 - Eccesso colposo.
1 - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
2 - Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto
Nota: l'articolo 61, primo comma, numero recita: 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
COMMENTO: Il riferimento all'art. 61, primo comma n. 5 (l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) è importante e ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte energumeni, ha diritti di difendersi in tutti i modi, senza doversi preoccupare di non far troppo male al povero aggressore!
Il riferimento alla situazione psicologica di chi viene aggredito è sacrosanto e compare già da tempo in molte legislazioni europee perché è normale che in certe situazioni si perda la testa, che l'adrenalina prevalga su altri ormoni, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della cassazione sulla legittima difesa. Però è stato un grave errore scrivere la parola "grave". Non dubito che leggeremo sentenze in cui il giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi "gravemente" perché bastava spaventarsi un pochino. Nessun altro Stato in cui si è giustificati a causa del turbamento dovuto all'aggressione ha avuto la bislacca idea di parlare di "grave turbamento" perché questo è soggettivo e non misurabile. Negli altri paesi la formula serve per aiutare al massimo chi si è difeso; in Italia servirà per condannare qualcuno perché secondo i testimoni è una persona molto calma!
Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 165 del codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»
COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.»
COMMENTO
Norma che si riferisce ai condannati per furto con violazione di domicilio o con scippo
Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 614 del codice penale) L'art. 614 diventa ora:
Art. 614 - Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Art. 5. (Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)Art. 614 - Violazione di domicilio.
Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
L'art 624 bis c.p. diventa ora:
Art. 624-bis.
Furto in abitazione e furto con strappo.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 628 del codice penale)
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque "è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".
COMMENTO
Gli art. 4, 5 e 6 aumentano le pene per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";
b) al terzo comma, alinea, la parola: "cinque "è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole " 1.290 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2.000 a euro 4.000";
c) al quarto comma, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "sette" e le parole "da euro1.538 a euro 3.098" sono sostituite dalle seguenti: " da euro 2.500 a euro 4.000".
COMMENTO
Gli art. 4, 5 e 6 aumentano le pene per i furti con violazione di domicilio, per lo scippo e per la rapina.
Articolo 7 - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile) L'art. 2044 CC diventa ora:
Art. 2044 - Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-
Art. 2044 - Legittima difesa.
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.
Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.
Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato-
COMMENTO
L'art. 2044 del Codice Civile stabilisce che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; ciò come precisazione dell'art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Ora si aggiunge un comma dicendo che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 5 C.P.); è una stupidaggine perché l'art. 52 è stato già scritto proprio per stabilire che se vi è legittima difesa non vi è illecito!
Nel secondo comma si stabilisce invece che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia un po' troppo margine d'azione ai pro-rapinatori.
L'art. 2044 del Codice Civile stabilisce che "Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri"; ciò come precisazione dell'art. 2043 in cui si dice che chiunque cagiona un danno per dolo o colpa è tenuto a risarcirlo.
Ora si aggiunge un comma dicendo che non vi è responsabilità nei casi di legittima difesa (art. 5 C.P.); è una stupidaggine perché l'art. 52 è stato già scritto proprio per stabilire che se vi è legittima difesa non vi è illecito!
Nel secondo comma si stabilisce invece che in caso di eccesso colposo il danno sarà equamente valutato dal giudice; soluzione formalmente corretta ma che lascia un po' troppo margine d'azione ai pro-rapinatori.
Articolo 8 - (Disposizioni in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
COMMENTO:
Norma complicata per dire una cosa semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d'Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusato e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e innocente solleverà la questione delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti a non solo a chi ha si è difeso da una aggressione !
1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:
«Art. 115-bis (L)
(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.
2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».
COMMENTO:
Norma complicata per dire una cosa semplice: se chi si è difeso viene indagato o processato e poi riconosciuto innocente, lo stato gli rimborserà le spese di avvocato e del processo. Ottima regola che nel resto d'Europa vale per TUTTI coloro che sono ingiustamente accusato e indagati da PM incapaci (fanno eccezione a questa regola Francia, Germania e Italia). La norma sarà forse utile perché nel momento in cui un indagato per altri reati e innocente solleverà la questione delle spese legali, la Corte Costituzionale dovrà riconoscere che spettano a tutti a non solo a chi ha si è difeso da una aggressione !
Articolo 9 - (Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"
COMMENTO
La norma stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riesce a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!
1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;"
COMMENTO
La norma stabilisce che i processi per chi ha ucciso o ferito in episodi in cui si invoca la legittima difesa vanno trattati con priorità.
Non molto chiaro lo scopo perché è giusto far assolvere rapidamente chi è innocente, ma non rientra nello spirito della legge di far condannare rapidamente chi ha sbagliato a difendersi! Però non cambia nulla perché in Italia non si riesce a fare rapidamente neppure i processi per direttissima!
(29 marzo 2019)
Legittima difesa, ecco che cosa prevede la nuova legge
Dalla non punibilità per "grave turbamento" al risarcimento del danno, conferme e novità del testo
L'Aula del Senato ha approvato in terza lettura il testo sulla legittima difesa, che diventa così legge. Il provvedimento modifica alcuni articoli del codice penale, del codice civile e del codice di procedura penale. Ecco che cosa prevede la nuova legge e quali sono le novità.
DIFESA SEMPRE LEGITTIMA - L'articolo 1 della legge modifica l'articolo 52 del codice penale sulla "difesa legittima", precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera " sempre " sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l'offesa. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, per il quale si considera "sempre in stato di legittima difesa" chi, all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati, respinge l'intrusione da parte di una o più persone "posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica". Al domicilio è equiparato ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.
NON PUNIBILITA' PER GRAVE TURBAMENTO - Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di "eccesso colposo" nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento ( chi valuta lo stato di grave turbamento ? ndr ), derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", cioè quando l'aggressore agisce in "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".
RISARCIMENTO DEL DANNO - All'articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO - L'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a "da due fino a sei anni".
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO - Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L'articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA - L'articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.000 a 4.000 euro" (ora è da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.500 a 4.000 euro" (ora da 1.538 a 3.098 euro).
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE - L'articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto "della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato".
SPESE DI GIUSTIZIA - L'articolo 8 del disegno di legge introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
PRIORITA' NEI PROCESSI - All'articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinché "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".
NON PUNIBILITA' PER GRAVE TURBAMENTO - Si esclude, con una modifica al codice penale in materia di "eccesso colposo" nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, "trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento ( chi valuta lo stato di grave turbamento ? ndr ), derivante dalla situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità", cioè quando l'aggressore agisce in "circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".
RISARCIMENTO DEL DANNO - All'articolo 3 si stabilisce che nei casi di condanna per furto in appartamento la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
PENE PIU' SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO - L'articolo 4, interviene sul reato di violazione di domicilio, inasprendo le pene. E' infatti elevata da sei mesi a un anno nel minimo e da tre a quattro anni nel massimo la pena detentiva per il reato di violazione di domicilio. Analogo inasprimento è previsto con riguardo all'ipotesi aggravata che ricorre quando la violazione di domicilio è commessa con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato. Il disegno di legge interviene sia sul minimo che sul massimo edittale, sanzionando tale ipotesi con la pena detentiva che aumenta sia il minimo che il massimo passando da uno a cinque anni a "da due fino a sei anni".
FURTO IN ABITAZIONE E FURTO CON STRAPPO - Il disegno di legge interviene sulle pene per il furto in abitazione e lo scippo, elevando la pena detentiva (nel minimo dagli attuali tre anni a quattro anni e nel massimo dagli attuali sei anni a sette anni). L'articolo 5 inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate con un minimo edittale di cinque anni di reclusione (attualmente quattro anni), mentre il massimo resta quello attualmente previsto, pari a dieci anni, e la multa è rideterminata in un importo da un minimo di 1.000 euro (attualmente 927 euro) a un massimo di 2.500 euro (attualmente 2.000 euro).
RAPINA - L'articolo 6 del disegno di legge, infine, interviene sul reato di rapina. La disposizione modifica le sanzioni: la pena della reclusione è elevata da 4 a 5 anni nel minimo, mentre resta fermo il massimo fissato a 10 anni. Per le ipotesi aggravate e pluriaggravate il disegno di legge prevede un analogo inasprimento sanzionatorio. In particolare per la rapina aggravata la pena della reclusione è elevata nel minimo da 5 a 6 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.000 a 4.000 euro" (ora è da 1.290 a 3.098 euro). Per le ipotesi pluriaggravate la pena della reclusione è elevata nel minimo da 6 a 7 anni (il massimo resta fissato a 20 anni) e la pena pecuniaria è rideterminata in "da 2.500 a 4.000 euro" (ora da 1.538 a 3.098 euro).
LEGITTIMA DIFESA NEL CODICE CIVILE - L'articolo 7 prevede che nei casi della legittima difesa domiciliare è esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. La modifica vuole fare in modo che l'autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno derivante dal medesimo fatto. Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità. Tale indennità dovrà essere calcolata dal giudice con equo apprezzamento tenendo conto "della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato".
SPESE DI GIUSTIZIA - L'articolo 8 del disegno di legge introduce novità al testo unico sulle spese di giustizia estendendo le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l'archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo. E' comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva.
PRIORITA' NEI PROCESSI - All'articolo 9 della legge si interviene sul codice di procedura penale affinché "nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose".
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