venerdì 2 agosto 2019

Cara CORTE DEI CONTI autorizza il PRE-DISSESTO di questo ENTE VIRTUOSO


LE BUCJE DI MESSER PEDUTO E DEL SUPER ASSESSORE HANNO LE GAMBE CORTE

Consiglio comunale 3 6 2016

Sono rimasto sbalordito alla notizia, un vero fulmine a ciel sereno !

Mastrosanti in Consiglio comunale 2 anni fa circa

Scusate, ma il Commissario STRATIsferico non ci aveva salutati dicendo di aver sistemato e messo in sicurezza i conti comunali ? 



Era solo due anni fa, di questi tempi, ed il Vice Prefetto non è che non avesse qualità nella bisaccia : era uno sveglio !


COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 71 del 05-07-2019
Oggetto: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE (ART. 243-BIS, D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di luglio alle ore 9:00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.
Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Mastrosanti Roberto Presente 
D'Uffizi Franco Presente
Gizzi Paola Presente 
Angelantoni Matteo Presente
Pagnozzi Raffaele Presente 
Sbardella Francesca Presente
Travaglini Gianluca Presente
 Gori Arianna Presente
Gherardi De Candei Roberto Assente 
Lonzi Marco Presente
Privitera Giuseppe Presente 
Magliocchetti Marco Presente
Cimmino Damiano Presente
 Ambrosio Mattia Presente
Santoro Lucia Presente
 Fiasco Mirko Assente
Masi Olga Presente
Assegnati 17 Presenti 15
In carica 17 Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Giosy Pierpaola Tomasello.
Il Presidente Franco D'Uffizi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica del giorno.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:
Francesca Sbardella, Arianna Gori, Marco Lonzi

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 71 del 05-07-2019
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La seduta viene riaperta alle ore 16:10, alla presenza del Sindaco e di n. 2 Consiglieri; risultano assenti n. 8 Consiglieri (Ambrosio e Pagnozzi);

In allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, vi è il resoconto testuale degli interventi al cui contenuto integralmente si rinvia.

Di seguito, Il Sindaco illustra il punto n. 2 all’odierno ordine del giorno, ad oggetto “Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000)”.
Successivamente intervengono i Consiglieri Santoro (alle ore 16:47), Cimmino (alle ore 16:53) e Gherardi De Candei (alle ore 17:00).

Udito l’intervento a ministero del Sindaco, (alle ore 17:05).
Alle ore 17:15 interviene il Consigliere Travaglini ed alle ore 17:20 il Consigliere Fiasco, successivamente alle ore 17:25 prende la parola il Consigliere Sbardella.

Di seguito effettua il proprio intervento il Sindaco.
A questo punto intervengono i Consiglieri Gherardi De Candei (alle ore 17:35), Santoro (alle ore 17:45), Sbardella (alle ore 17:48), Cimmino (alle ore 17:52), Fiasco (alle ore 18:00), Gizzi (alle ore
18:05).
A questo punto interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Cimmino.
Dato atto che i Consiglieri Santoro, Sbardella, Travaglini, Fiasco, Gherardi De Candei e Cimmino hanno lasciato l’aula.

Di tal che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Considerata la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune, manifestatasi nei seguenti modi:

Sistematico ricorso alle anticipazioni di tesoreria e all’utilizzo dei 1. fondi a specifica destinazione in termini di cassa;
2.Scostamento tra previsioni e accertamenti e tra previsioni e incassi, relativamente alle entrate correnti, piuttosto accentuato e fonte della predetta sofferenza di cassa;
3.Squilibrio della gestione corrente che si presenta essere come strutturale e, quindi, come incapacità di finanziare la spesa corrente con entrate proprie ed ordinarie;
4.Emersione di un importante disavanzo di amministrazione non correttamente accertato in occasione della revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, ed anche per effetto dello stralcio totale dei debiti fino ad euro 1.000,00, così come disposto con DL 119/2018;
5.Emersione di posizioni debitorie fuori bilancio e passività potenziali difficilmente fronteggiabili con i rimedi ordinari previsti dal TUEL;
6.Riduzione delle entrate tributarie dovuta alla impossibilità di applicazione della maggiorazione TASI dello 0,8°/oo per le fattispecie previste per legge, conseguenza dell’annullamento parziale della delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 4 del 17.10.2016;
7.Presenza di residui attivi derivanti da entrate tributarie ed extratributarie di difficile o dubbia esigibilità;
8.Necessità di rideterminare, con maggiore analiticità, i fondi accantonati e vincolati del risultato di amministrazione, determinatasi essenzialmente a seguito dell’utilizzo del metodo
semplificato sino all’esercizio finanziario 2017, invece del ricorso all’utilizzo del metodo ordinario nelle modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, nonché derivante dalla cancellazione di residui attivi divenuti oramai inesigibili e che non hanno avuto coperture integrali negli appositi fondi svalutazione crediti, in uno con la presenza di ingenti somme da riconoscere quali legittimi debiti fuori bilancio, che hanno inciso per circa 700.000,00 euro;

Preso atto delle seguenti criticità delle finanze comunali, di seguito illustrate nel seguente prospetto di dettaglio:

MASSA PASSIVA

Maggior disavanzo di amministrazione da ripianare 9.481.161,02

Disavanzo residuo da riaccertamento straordinario al 1.1.2015 33.086.592,82

Contenzioso legale in corso 1.400.000,00

TOTALE 43.967.753,84

TOTALE AL NETTO DEL DISAVANZO RESIDUO DA RIACCERTAMENTO AL 1.1.2015 10.881.161,02

Preso atto inoltre che:

a) nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione attualmente  in carica volti al contenimento delle spese, l'Ente non è in grado fronteggiare lo squilibrio finanziario accumulato
con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che il loro ammontare risulta eccessivo in relazione alle entrate comunali correnti;

b)  allo stato attuale, l'Ente patisce una grave carenza di liquidità ed è costretto a ricorrere costantemente all'anticipazione di tesoreria fino al suo limite massimo;

c) le situazioni precedentemente descritte espongono l’Ente al rischio di dissesto finanziario;

d) il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di fìnanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta
procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di venti anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori
bilancio ;

e) che detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno ( ndr ecco dove sono andati ù Sinnecu, ù Segretario  e quillatru giorni fa  in tutta fretta ) e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimentoanche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente ;

f) che solo qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL, l'Ente può accedere, ad un apposito fondo di rotazione, all'uopo
istituito;

Preso atto, pertanto, che, allo stato lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dall’art. 243-bis del TUEL, per l'attivazione della suddetta procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Ritenuto, altresì, che la stessa appare necessaria ed opportuna, nell'interesse dell'Ente, al fine di evitare i riflessi di un’eventuale procedura di dissesto finanziario;

Dato atto, ai sensi del sopra richiamato art. 243-bis del TUEL, che:
entro cinque giorni dalla data della sua esecutività, la deliberazione che approva
  il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deve essere trasmessa alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo competente e al Ministero dell'Interno;

 le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente sono sospese dalla data della suddetta deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3, TUEL;

 alla data della suddetta deliberazione resta sospesa la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo;

 entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutivltà di suddetta il Consiglio comunale è tenuto a deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e
venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

 la durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/impegni di cui al Titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento 15 anni
Oltre il 100 per cento 20 anni

Rilevato che:
 la durata massima del piano di riequilibrio per il deficit da finanziare è espressa nella seguente tabella:

DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Massa passiva stimata inizialmente 10.881.161,02
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2018 22.855.889,00
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I 48%

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario 10 Anni
il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare

  le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale
ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di venti anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

 ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto
con i creditori;

Visto che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a
domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del
patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati
dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente,
nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe
nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non  indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio
;
Ritenuto di provvedere in merito;

Dato che sulla presente proposta di Deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Segretario Generale nei limiti delle proprie specifiche competenze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 2 del D. lgs. n.  67/2000, previa assunzione di parere istruttorio endoprocedimentale favorevole espresso dal responsabile del procedimento, nella persona del titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Bilancio;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;


Con il seguente esito di voto palese reso per appello nominale, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
Consiglieri presenti e votanti n. 8 oltre il Sindaco;
Assenti: n. 8 (Ambrosio, Santoro, Sbardella, Pagnozzi, Travaglini, Fiasco, Gherardi De Candei e Cimmino);

Voti favorevoli n. 9;
Astenuti nessuno;
Voti contrari nessuno;

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto: di fare ricorso, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente 

1. si rinvia, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale prevista e disciplinata dall’art. 243-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
2. di inviare entro cinque giorni dall’approvazione la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lazio e al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per la finanza locale.

3. di impegnare il Consiglio comunale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione, ad approvare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

4. di dare atto che l’Organo di revisione dei conti ha espresso parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis, TUEL;

5.di dare atto che le procedure esecutive intraprese nei confronti di questo Ente sono sospese dalla data presente deliberazione fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano dì
riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 3 del TUEL;

Dato atto del rientro in aula dei consiglieri Sbardella, Cimmino, Travaglini e Fiasco.

Successivamente il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di sospensione della seduta, che viene accolta con il seguente esito di voto:

Consiglieri presenti e votanti n. 12 oltre il Sindaco;
Assenti: n. 4 (Ambrosio, Santoro, Pagnozzi e Gherardi De Candei);
Voti favorevoli n. 9;
Astenuti nessuno;
Voti contrari n. 4 (Sbardella, Cimmino, Travaglini e Fiasco).

La seduta, pertanto, è stata sospesa, essendo le ore 18:10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente                  IL Segretario Generale
D'Uffizi Franco             Tomasello Giosy Pierpaola



CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 71 del 05-07-2019


P.S. : naturalmente nella delibera nulla si dice di un fatto eclatante nel frattempo intervenuto : E' FALLITA LA STS SRL IN LIQUIDAZIONE ! Questo fa detto alla  CORTE DEI CONTI e al MINISTERO DELL' INTERNO !




COMUNE DI ITACSARF IN PRE-DISSESTO : COLPA DEI MUTAMENTI CLIMATICI
Un vero fulmine a ciel sereno !
Dichiarazione di virtuosimo a tutta manetta; applausi al Commissario STRATIsferico che aveva messo in sicurezza i conti del Comune.
Attestazioni di stima, pennacchi e riconoscimenti dal Presidente della  REGIONE LAZIO Nicola Zingaretti che ha impalmato MESSER PEDUTO e  GATTOPARDO 2 con lucrosi pennacchi.

POI ALL' IMPROVVISO ...... per via dei MUTAMENTI CLIMATICI .......altrimenti la MAGNERIA sarebbe continuata !

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3 commenti:

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