L' EURO - PASSAGGIO SUCCESSIVO SARA' L'AFFIDAMENTO AD UN GESTORE EUROPEO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale
COPIA
Numero 1
Del 19-09-2016
Oggetto:
Riscatto impianti Pubblica Illuminazione Enel-Sole
|
L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di settembre alle ore
16:25, in Frascati, Piazza Marconi 3, nella Sede Comunale, il Commissario
Straordinario Dott. Bruno Strati, con l’assistenza del Segretario Generale
Dott. Senzio Barone, ha approvato la seguente deliberazione.
Parere FAVOREVOLE sulla
proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì
16-09-2016
|
Il
Responsabile del Servizio
|
Eleonora Magnanimi
|
Parere FAVOREVOLE sulla
proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs 267/2000)
addì
16-09-2016
|
Il
Responsabile del Servizio Finanziario
|
Eleonora Magnanimi
|
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Visto
il D.P.R. 19 agosto 2016, con il quale il Presidente della Repubblica ha
sciolto il Consiglio Comunale di Frascati ed ha nominato il Dott. Bruno STRATI,
Vice Prefetto, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell’Ente,
conferendogli i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al
Sindaco;
Viste
le “Convenzioni per prestazioni relative agli impianti di illuminazione
pubblica” stipulate nel corso degli anni tra il Comune di Frascati e l’Ente
Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) – oggi ENEL SOLE Srl, dirette a
regolare i rapporti tra i menzionati sottoscrittori circa le prestazioni
(manutenzione delle linee e dei sostegni, manutenzione degli apparecchi
illuminanti, accensione e spegnimento delle lampade, ricambio delle lampade),
riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell’ENEL
situati nel territorio comunale;
Considerato
che:
-
il Trattato Economico della CE (oggi UE) e le leggi
italiane, in particolare il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (artt. 112 e ss), prevedono che gli
impianti, le reti e le altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi
pubblici locali, come l’illuminazione pubblica, siano di proprietà comunale e
che, stante il divieto di cederne la proprietà, i lavori e le manutenzioni
relativi vengano affidati ad impresa idonea sotto l’aspetto tecnico
professionale mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica;
-
che apposita direttiva europea recepita dalle leggi
italiane prevede che, entro marzo 2015, debbano essere messe fuori mercato le
lampade al mercurio in quanto tale sostanza è risultata tossico-nociva;
-
le leggi italiane ed europee prevedono che
l’affidamento dei lavori pubblici, compresa la gestione e la manutenzione delle
reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali,
avvenga mediante metodo competitivo con evidenza pubblica, assegnando la
gestione e la manutenzione ad una sola figura idonea sotto l’aspetto tecnico e
professionale;
-
le direttive europee in materia di risparmio energetico
prevedono l’impossibilità dell’utilizzo di apparecchiature con lampade al
mercurio e la necessità di ridurre i consumi energetici;
-
la Regione Lazio, mediante i propri documenti di
programmazione energetica del territorio, indica ai Comuni, come opportuna,
l’azione di procedere al riscatto degli impianti di illuminazione pubblica non
più a norma e/o obsoleti, anche ai sensi delle indicazioni formulate dalla
Unione Europea;
Visto il DPR 4
ottobre 1986, n. 902, rubricato “Approvazione del nuovo regolamento delle
aziende di servizi dipendenti dagli enti locali” e, in particolare, il Cap II
(articoli da 8 a 14) rubricato “Riscatto dei servizi affidati in concessione”;
Richiamati
in particolare:
-
l’art. 8 del citato DPR n. 902/1986, a tenore del quale
“Nell’ipotesi in cui i comuni intendano avvalersi della facoltà di riscatto dei
servizi affidati in concessione all’industria privata la data di effettivo
inizio dell’esercizio della concessione stessa è quella risultante dall’atto di
concessione o da atti di natura certa. In mancanza, l’inizio dell’esercizio
predetto decorre dal centottantesimo giorno successivo alla stipula del
contratto di concessione o di appalto.
Nel caso di
proroga o di rinnovo della concessione, ovvero in caso di mutamento del
titolare della concessione, la data di inizio dell’esercizio, ai fini del
riscatto, rimane quella della prima concessione anche se sono intervenute
modificazioni ai patti d’esercizio”;
-
l’art. 9 del medesimo DPR, per il quale la volontà di
avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da apposita deliberazione
del Consiglio Comunale adottata con maggioranza che non può, comunque, essere
inferiore al terzo dei Consiglieri assegnati;
Visto il
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto
il DPR 5.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, recante “Codice di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
la deliberazione n. 110 del 19.12.2012, adottata dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed avente come
oggetto: “Gestione e m manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica in
Comuni prevalentemente della Lombardia”;
Richiamate
le considerazioni formulate dal Consiglio dell’AVCP nel dispositivo della
menzionata Deliberazione, in virtù delle quali:
-
il servizio di pubblica illuminazione è un servizio
pubblico locale ed in quanto tale soggiace alle regole previste per essi e la
sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica conformi
al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici;
-
sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito
rinnovo degli affidamenti in corso, e non per lo stretto tempo necessario
all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
-
per le gestioni in essere occorre, previa
determinazione del valore degli impianti per l’acquisizione al patrimonio
comunale e l’assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni,
procedere all’espletamento delle procedure di evidenza pubblica (ovvero agli
affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di
situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13
dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012;
-
i concessionari e gli affidatari di servizi pubblici
locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli Enti
locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio,
i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle
infrastrutture, il loro valore contabile e di inizio esercizio, secondo
parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra
informazione necessaria per definire i bandi (ai sensi dell’art. 25, comma 6,
del DL 1/2012, convertito in L. n. 27/2012). Pertanto, deve essere fornita
all’Ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della
relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine
di mettere in condizione gli stessi di predisporre bandi atti a consentire
un’offerta tecnico-economica consapevole ed affidabile da parte degli
operatori;
Preso atto che:
-
- le convenzioni richiamate in premessa, relative alle
prestazioni relative agli impianti di illuminazione pubblica stipulate tra il
Comune di Frascati e l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) – oggi
ENEL SOLE Srl risulteranno decadute e prive di effetto a decorrere dal
1.1.2017;
-
per l’effettuazione della gara in questione è
necessario che il Comune eserciti il diritto di riscatto degli impianti
afferenti al servizio di illuminazione pubblica e delle loro pertinenze, di cui
alla sopra menzionata Convenzione;
-
nelle more dell’entrata in operatività del nuovo
gestore del servizio di illuminazione pubblica, è necessario che quello uscente
assicuri la continuità del medesimo servizio alle condizioni previste dalle
Convenzioni attualmente vigenti;
Richiamato
l’art. 42, comma 2, lett, e), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale
attribuisce, in via esclusiva, al Consiglio Comunale la competenza in tema di
“organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende
speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a
società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”;
Accertata,
pertanto, la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, per
effetto del combinato disposto dei richiamati artt. 42, comma 2, lett. e), del
TUEL; 9 del DPR n. 902/1986;
Visto
lo Statuto Comunale;
Visto
il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Dato
atto che con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla
proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del
servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario;
D E L I B E R A
1)
Dare atto che le premesse, alle quali si fa qui il più
ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2)
Di avvalersi, per i presupposti di fatto e per le
ragioni di diritto esposti in premessa e qui integralmente recepiti ed
approvati, della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà di ENEL SOLE Srl situati nel territorio comunale e delle relative
loro pertinenze, come richiamati in premessa;
3)
Di chiedere alla Società ENEL SOLE Srl di indicare
l’eventuale valore non ammortizzato degli stessi beni, al netto di eventuali
contributi pubblici ricevuti;
4)
Di chiedere alla Società ENEL SOLE Srl, gestore
uscente, l’assunzione dell’impegno di assicurare la continuità del medesimo
servizio alle condizioni previste dalla Convenzione attualmente in vigore,
nelle more dell’entrata in operatività del nuovo gestore del servizio di
illuminazione pubblica;
5)
Di demandare al competente Dirigente del II Settore, da
individuare con successivo provvedimento della Giunta comunale, l’adozione
degli atti occorrenti a dare esecuzione al presente atto;
6)
Di dare atto che la presente deliberazione sarà
pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per 15 giorni consecutivi
all’Albo Pretorio on line, del sito web istituzionale, del Comune di Frascati,
accessibile al publico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 124, comma 1,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, commi 1 e 5, della Legge
18.6.2009, n. 69;
7)
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto a
norma di legge.
IL COMMISSARIO
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IL SEGRETARIO
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( F.to dott. Strati
Bruno)
|
( F.to dott. Barone
Senzio)
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ATTESTATO DI
PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 20-09-2016
Il Responsabile del Procedimento
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IL SEGRETARIO
GENERALE
|
( F.to dott.ssa Caradonio Maria Teresa)
|
( F.to dott. Barone
Senzio)
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___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 19-09-2016
IL SEGRETARIO
GENERALE
|
|
( F.to dott. Barone
Senzio)
|
E’ copia conforme all’originale
composta di n.......... fogli oltre n..........allegati
Frascati, …………
IL DIPENDENTE INCARICATO
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