Articolo 14 - Istituzione di commissioni
speciali.
1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può istituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste sull’attività dell’amministrazione.
2. Per l’istituzione delle commissioni specifiche trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme relative alle commissioni consiliari permanenti.
3. Con l’atto istitutivo sono disciplinati i limiti, i tempi e le procedure d’istruttoria.
4. L’istituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, escluso il sindaco. La proposta di nomina della commissione deve riportare il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
5. La commissione d’indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate, nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e senza oneri aggiuntivi per l’ente.
6. La commissione insediata dal presidente del consiglio provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del presidente.
7. Il sindaco o l’assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai componenti della commissione.
Inutile ripetere che le sedute delle Commissioni, al pari del Consiglio Comunale, sono pubbliche.
https://angelocristofanelli.blogspot.com/2018/07/sts-e-dintorni-le-visite-notturne-del.html
https://angelocristofanelli.blogspot.com/2018/07/sts-in-consiglio-comunale-listituzione.html
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