Autorità Nazionale Anticorruzione
Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018
Premessa
Le presenti linee guida sono redatte ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice dei contratti pubblici”) che affida all’ANAC la
definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai
contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle
indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. A seguito
della modifica introdotta con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo),
l’ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di
effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
1. Oggetto e ambito di applicazione
1.1 Le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti linee guida si
applicano alle stazioni appaltanti - ad eccezione delle imprese pubbliche e dei soggetti titolari di
diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti
pubblici - (di seguito solo “Stazioni appaltanti”), che intendono affidare lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici:
a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e
gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;
b) nei settori speciali, in quanto compatibili.
1.2 Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli
articoli da 115 a 121 del Codice dei contratti pubblici, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi
regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE, in
particolare quelli di non discriminazione in base alla nazionalità, parità di trattamento, di
trasparenza a tutela della concorrenza.
1.3 Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera dddd)
del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla
centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le
medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle presenti linee guida.
1.4 Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nell’esercizio della propria discrezionalità, alle procedure
ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il
massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).
1.5 Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle
soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo
in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia, quali, a titolo esemplificativo, il luogo
dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in
questione (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02), relativa al
diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate
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dalle direttive «appalti pubblici»). Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse
transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano
mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle
imprese estere.
Le disposizioni di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici e le presenti Linee guida si
applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui al paragrafo 1.1. posti in essere dalle
stazioni appaltanti.
Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,
forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli
articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque,
deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE.
Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla
qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie anziché a quelle
dell’articolo 36 Decreto Legislativo 50/2016.
Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti
adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera
effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
2. Il valore stimato dell’appalto
2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del
Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto,
volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione
alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti,
specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione
dell’affidamento nel tempo.
2.2 Per le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il
rilascio del permesso di costruire, nel calcolo del valore stimato devono essere
cumulativamente considerati tutti i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria anche se
appartenenti a diversi lotti, connessi ai lavori oggetto di permesso di costruire. Nel caso di
esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di importo inferiore alla
soglia comunitaria, detto valore deve essere calcolato - tenendo conto dell’intervenuta
abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - secondo i parametri stabiliti
dall’articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/UE e dall’articolo 35 del Codice dei
contratti pubblici. Al ricorrere della suindicata ipotesi, per effetto della previsione
derogatoria contenuta nell’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 380/2001: 1) nel caso di affidamento a terzi dell’appalto da parte del titolare del
permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo
163/2006 ed ora del Codice dei contratti pubblici; 2) di conseguenza, il valore delle opere di
urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 380/2001, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai fini della
individuazione del valore stimato dell’appalto, non si somma al valore delle altre opere di
urbanizzazione eventualmente da realizzarsi.
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Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò vale anche per le opere a scomputo di
cui all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente se si
tratta di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, fatto salvo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. Principi comuni
3.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono
nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e
risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni
appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei
contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno
fornite dall’ANAC in uno specifico atto regolatorio.
3.2 Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni
appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle
offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico;
j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione
progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali
aggiornamenti;
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k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate
misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di
svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto,
assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della
normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale
Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani
Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3.3 Le stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando
requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle
prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese,
valorizzandone il potenziale.
3.4 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del
Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (articolo 36,
comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti pubblici).
3.5 Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano
anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
3.6 Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero
ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il
divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del
contraente uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al
numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. La stazione appaltante, in
apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di
affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in
fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti
rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articolazione in fasce deve prevedere una
effettiva differenziazione tra forniture, servizi e lavori e deve essere adeguatamente
motivato in ordine alla scelta dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono
tenere conto, per i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli
esecutori di lavori. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere
aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante
ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni
o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza
sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o
inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a
quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
3.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente
uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e
della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità
della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto
rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa
l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non
affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o
da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Negli affidamenti
di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del presente
paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre
od in atto equivalente.
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti,
di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei
criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei
conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle
procedure rientranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi
di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori
economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore,
sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici.
Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più
stringente. L’affidamento diretto o il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del
precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.
4. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro
4.1 L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del Codice dei contratti pubblici, in conformità all’articolo 36,
comma 2, lettera a) del predetto Codice.
4.2 I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.
4.1 L’avvio della procedura
4.1.1 Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici e
delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire informazioni, dati, documenti
volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea
dei potenziali affidatari.
4.1.2 La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente
secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa
equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con
una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle
offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
4.1.3 Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
Le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici prendono
avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente, tra l’altro,
l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle
ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo
inferiore a 40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori.
4.2 I requisiti generali e speciali
4.2.1 L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:
a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di
livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non
compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In
alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova
costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello
specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro
intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o
equipaggiamento tecnico.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.
4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento
diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base
di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti
del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il
modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove
previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del
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contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei
contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento
unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali
ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche
attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni
caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono
tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di
apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota
significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in
relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al
controllo e di effettuazione dello stesso.
4.2.3 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a
20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico
europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione
appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme
di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del
casellario ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi
1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti,
nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad
esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed
il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per
cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai
fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono
tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di
apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota
significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in
relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al
controllo e di effettuazione dello stesso.
S'è FERMATO QUI IL GIAGUARO ROSSO, MA HA DETTO CHE TORNERA'
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