mercoledì 9 dicembre 2009
AVANZO di AMMINISTRAZIONE : non sono soldi.......se non incassi
Sempre dal Consiglio Comunale del 30 Novembre 2009
Intervento del Consigliere Mario Gori ( PDL) successivo alle comunicazioni dell'ASSESSORE al Bilancio
D’altro canto, la maggiore voce di entrata con la quale andate ad incrementare queste che sono quasi tutte voci di spesa, perché la maggior entrata non è una entrata reale, ma soltanto uno spostamento di capitoli, perché si tratta all’incirca intorno a 400.000,00 euro – una cosa del genere – di utilizzo di avanzo di amministrazione precedente. Quindi automaticamente l’equilibrio avviene con questa operazione. Quindi entrate sostanziali non ci sono. Ci sono molte spese sostanziali che andate ad affrontare. E non c’è, invece, una reale riduzione ai tagli, ai costi delle spese. Mi sarebbe anche piaciuto, invece, che ciò avvenisse.
Nota della Redazione
AVANZO di Amministrazione :
Somme da mutui vincolate a realizzazione opere pubbliche +
Residui attivi ( crediti che il Comune non riesce ad incassare) -
Residui passivi ( debiti finanziari e commerciali) =
_____________________________________________________________
AVANZO ( DISAVANZO) di AMMINISTRAZIONE
dati al 31 dicembre 2008: fondi non vincolati 23.700 euro. Il resto.....è tutto vincolato
Sullo stato dei conti non c'è un report-working in progress
Il bello, nell'attuale situazione.....è che nessuno lo richieda!
Stralcio da parere della Corte dei Conti
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA
composta dai magistrati:
dott. Nicola Mastropasqua Presidente
dott. Giorgio Cancellieri Consigliere
dott. Giancarlo Penco Consigliere
dott. Giuliano Sala Consigliere
dott. Angelo Ferraro Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò Referendario (relatore)
dott. Massimo Valero Referendario
nell’adunanza in camera di consiglio del 25 marzo 2009
Sotto il profilo definitorio, l’avanzo di amministrazione si configura quale risparmio pubblico, ovvero eccedenza di risorse sottratte ai contribuenti e agli utenti, rispetto alle previsioni di spesa per i servizi da erogare.
L’avanzo non è dunque classificabile quale utile di gestione e, se superiore alle percentuali fisiologiche rapportate alle entrate correnti, può rappresentare un sintomo di eccessivo prelievo fiscale, non coerente con le reali esigenze di spesa dell’ente locale. Inoltre, l’avanzo di amministrazione si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà, avuto riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi, vale a dire voci di bilancio oggetto di periodici riaccertamenti, che incidono consistentemente sull’ammontare dell’avanzo.
Nel conto del bilancio si evidenziano due operazioni contabili rilevanti per il caso in esame: il risultato di gestione e il risultato di amministrazione, pari al fondo cassa esistente alla chiusura dell’esercizio, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
Entrambe le contabilizzazioni sono rilevate al momento dell’approvazione del rendiconto: la prima è espressione della gestione autorizzatoria di sola competenza, mentre la seconda discende dalla gestione finanziaria in conto competenza e conto residui. In ogni caso, la somma algebrica fra le opposte partite determina un avanzo, se positiva, o un disavanzo, se negativa, ovvero un pareggio, se il risultato è nullo.
Nell’eventualità che il risultato di amministrazione generi un avanzo, esso può essere suddiviso nelle seguenti quattro destinazioni contabili previste dal T.U.E.L.: fondi vincolati, fondi vincolati ad una specifica destinazione, fondi di ammortamento e fondi di finanziamento spese in conto capitale (art. 186 T.U.E.L.).
I fondi vincolati rappresentano gli stanziamenti di bilancio per spese correnti, connessi con accertamenti di entrata, recanti una destinazione vincolata per legge.
I fondi per il finanziamento di spese in conto capitale sono costituiti dalle somme derivanti dall’accensione di mutui o di prestiti di scopo, o comunque destinati all’investimento.
I fondi di ammortamento sono costituiti dalle risorse attribuite in sede di redazione del bilancio di previsione in relazione agli appositi interventi di ciascun servizio individuato nel titolo primo della spesa.
I fondi non vincolati, rappresentano la porzione residuale dell’avanzo di amministrazione originata da un avanzo di parte corrente.
Una volta accertato con il conto di bilancio, l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per i seguenti scopi previsti dalla legge: per il reinvestimento delle quote accantonate per gli ammortamenti; per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a tenore dell’art. 194 del T.U.E.L.; per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 T.U.E.L., ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio finanziario e per le altre spese correnti solo in fase di assestamento del bilancio; infine, per il finanziamento delle spese d’investimento.
In sintesi, l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, correttamente calcolato mediante la somma algebrica del fondo finale di cassa e dei residui attivi e passivi, tutti debitamente riaccertati negli importi e nelle ragioni della loro persistenza in bilancio, è imprescindibilmente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell’ente.
L’importanza dello strumento contabile discende dalla cogente disciplina che ne indirizza la destinazione fra le quattro allocazioni contabili, secondo una modulazione esaustiva degli impieghi alternativi.
Nell’attuale quadro normativo, in presenza di rigide norme in tema di patto di stabilità interno, i meccanismi introdotti dalle recenti leggi finanziarie inducono gli enti locali a continui miglioramenti dei saldi finanziari di cassa, con conseguente cristallizzazione delle situazioni esistenti ed un tendenziale rallentamento delle spese, pur in presenza di risorse disponibili.
In tale ottica, il legislatore favorisce l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per scopi tipizzati dalle norme finanziarie, miranti alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e al miglioramento dell’indebitamento dell’ente. L’allocazione ideale dell’avanzo di amministrazione è il finanziamento degli investimenti senza creazione di nuovo indebitamento, nonché la riduzione dello stock di debito residuo dell’ente pubblico locale.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento