martedì 14 aprile 2020

A PROPOSITO DELLA BAGNAROLA OLANDESE SEA WATCH


CI SONO NOVITA' SULLA SOLIDARIETA' !


Sea-Watch 3 è una nave battente bandiera dei Paesi Bassi, gestita dall'organizzazione non governativa tedesca Sea-Watch con sede a Berlino.
Registrata come imbarcazione da diporto tramite la Watersportverbond e sul Kadaster (catasto olandese) con Zeebrief (documento di nazionalità di un'unità marittima) dal Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd (DNV•GL)[2], in passato è stata utilizzata come rifornitore per le piattaforme in alto mare[3], è oggi utilizzata per la ricerca e soccorso (SAR) dei naufraghi nelle zone antistanti le coste libiche.

Stazza lorda645 tsl
Stazza netta195 tsn
Portata lorda498 tpl
Lunghezza(fuori tutto) 50,35 m
(tra le p.p.) 45,50 m
(gallegg. est.) 47,13 m
Larghezza11,65 m
Pescaggio(max) 3,62 m
Propulsione2 × motore Diesel Caterpillar D399TA
Velocità12 nodi (22 km/h)

C'è scritto questo  su WIKIPEDIA riguardo a questa bagnarola di proprietà di una ONG tedesca e battente bandiera OLANDESE.

Germania e Olanda, due paesi facenti parte di
QUESTA EUROPA CHE NON C'E'
che della SOLIDARIETA' fa' uno dei principi costitutivi.

La " bagnarola"  Olandese ( territorio olandese in base al diritto internazionale ) insieme alla ALAN KURDIVarata nel 1951 in Germania, oggi la Alan Kurdi è la nave utilizzata dall'Ong tedesca Sea Eye per le proprie missioni nel Mediterraneo centrale ) che batte bandiera tedesca ed è di proprietà della ONG tedesca SEA EYES, si sono autoassegnate il ruolo nobilissimo di salvare vite umane nel Mediterraneo.

Ne discende, per il Diritto della navigazione italiano - art 4 - ma anche per il  DIRITTO INTERNAZIONALE che mettere piede su una di queste navi è come trovarsi in Olanda o in Germania.
Lungi da me l'idea di associarle o meno in combutta con i trafficanti di carne umana, in base al TRATTATO DI DUBLINO sulla immigrazione

Scrive al riguardo la FP CGIL :

REGOLAMENTO DI DUBLINO III E NORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALElino internazionale

Sistema europeo comune di asilo

Il Regolamento Dublino III, che sostituisce il c.d. Regolamento Dublino II (Regolamento 343 del 2003) – che a sua volta aveva mandato in pensione la Convenzione di Dublino del 1990 – contiene i criteri e meccanismi per individuare lo Stato membro che è competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide.Il Regolamento Dublino è senza dubbio il “pezzo” del Sistema europeo comune di asilo più discusso e criticato, non solo dal punto di vista delle conseguenze negative sulla vita dei richiedenti asilo (ampiamente documentate in numerosissimi rapporti, inchieste giornalistiche,…), ma anche per la scarsa efficienza del sistema.
– i Regolamenti, al contrario delle Direttive, non necessitano di recepimento nel diritto interno e sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri; – il Regolamento Dublino III, approvato dal Consiglio dell’UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (maggioranza qualificata in seno al Consiglio e ruolo di co-legislatore da parte del Parlamento europeo, che invece era escluso dal processo di adozione di Dublino II), è entrato in vigore il 19 luglio 2013 ma è stato applicato solo a partire dal 1° gennaio 2014. – strettamente collegato al Regolamento Dublino è il Regolamento Eurodac, che permette agli Stati di comparare – tra le altre cose – le impronte digitali dei richiedenti asilo. – l’ambito di applicazione del Regolamento Dublino va oltre l’Unione Europea, in quanto ne sono vincolati, oltre ai 28 (poi 27) Stati UE, anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, in forza di accordi di associazione.
Il principio generale alla base del Regolamento Dublino III è lo stesso della vecchia Convenzione di Dublino del 1990 e di Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade in primis sullo Stato che ha svolto il maggior ruolo in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri.

Art. 4 - Navi e aereomobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato Le navi italiane in alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano. 

IN TEMPI DI VIRUS

Accade che gli schiavisti non abbiano assolutamente interrotto la loro turpe attività e che siano ripresi, copiosi, gli sbarchi sulle nostre coste sempre per mezzo dei sopradetti natanti stranieri tanto da indurre il Presidente della Regione Sicilia, NELLO MUSUMECI, in forza di possibili presenze di contagiati COVID 19 a reperire una nave ove consentire la
QUARANTENA OBBLIGATORIA PER CHI PROVIENE DALL' ESTERO . 

Coronavirus, Musumeci a Conte: trovata nave per quarantena migranti


 Trattandosi, la quarantena, di pratica per la quale necessitano 14 giorni ( forse 30 in base alle ultime conoscenze sull' incubazione del virus ), mi chiedo cosa osti a che il traghetto faccia rotta ferso la terraferma corrispondente alla nazionalita delle due navi salvatrici. 


Stato di bandiera

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Bandiera della Marina mercantile italiana.
Con l'espressione Stato di bandiera viene indicato lo Stato che attribuisce la propria nazionalità ad una nave.
Con il termine nazionalità o bandiera si designa un criterio di collegamento della nave con l'ordinamento giuridico di uno Stato. La nazionalità della nave comporta da un lato la soggezione della stessa e dell'equipaggio a bordo alla sovranità di questo.
Affinché uno Stato possa legittimamente concedere la sua bandiera deve esistere un "legame sostanziale"[1] tra la nave e l'ordinamento nazionale.
Sotto l'aspetto pratico uno Stato attribuisce la propria nazionalità a una nave attraverso la registrazione della stessa in appositi registri (ad esempio il Registro internazionale per l'Italia[2] o il Lloyd's Register per il Regno Unito), la registrazione della nave determina la quantità di tonnellaggio mercantile di cui dispone lo Stato, la cui importanza dal punto di vista del commercio marittimo è quindi determinata dal tonnellaggio mercantile totale delle navi battenti la sua bandiera.
Ogni nave può navigare sotto la bandiera di un unico Stato ed è soggetta, in alto mare, alla sua giurisdizione esclusiva.

ALAN KURDI

DATI AIS

Tipo AISCargo ship
BandieraGermany
Destinazione-
ETA-
IMO / MMSI5285667 / 211215130
CallsignY3CH
Lunghezza / Larghezza massima39 / 7 m
Pescaggio attuale3.2 m
Direzione / Velocità




354.0° / 0.6 kn


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