MANCHERA' ALLA COMUNITA' UN GRANDE LEGISLATORE
E' con grande stupore che, in un momento di grande difficoltà per l' Amministrazione Tuscolana , apprendo che la Giunta comunale è disposta a privarsi di una " RISORSA " di grande competenza.
Nel ricordarne la disponibilità al confronto e le Sue dotte e autonome interpretazioni addirittura delle DELIBERAZIONI della CORTE DI CASSAZIONE sui passi carrabili, ancorchè con l'ausilio di altra dotta " RISORSA " purtroppo approdata in quel di VITERBO, mi chiedo se l' Amministrazione MASTROSANTI si renda conto del grave vulnus apportato alla Comunità.
Mai ricevuta risposta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 70 del 23-06-2020
Oggetto: NULLA OSTA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ART. 30 COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS. N. 165/2001 PRESSO ROMA CAPITALE
DOTT.SSA BARBARA LUCIANI
L'anno duemilaventi il giorno ventitre, del mese di giugno con inizio alle ore 16:35, nella Sede Comunale, si è riunita a seguito di apposita convocazione,
__________________________________________________________________________
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 30, comma 2 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 e smi: “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” che testualmente dispone “ Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”;
VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228 che all’art. 1, comma 413 testualmente dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all' articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato”;
CONSIDERATO che con nota prot. n.14893 del 20.3.2020 Roma Capitale ha inoltrato al Comune di Frascati richiesta di comando della Dott.ssa Barbara Luciani rappresentando inoltre che gli oneri finanziari andranno a totale carico di Roma capitale stessa che provvederà ad erogare alla dipendente in questione il trattamento economico fondamentale nonché il trattamento accessorio spettante compresa la retribuzione di risultato qualora venissero raggiunti gli obiettivi prefissati;
Che, a riscontro della nota suindicata, il Comune di Frascati ha espresso la propria disponibilità ad autorizzare il comando della Dott.ssa Barbara Luciani presso Roma Capitale per il periodo 1.7.2020 – 31.12.2020, adottando, conseguentemente, i necessari atti amministrativi, giusta nota a firma del sindaco, prot. n. 23475 del 25.5.2020;
VISTA la disponibilità all’assegnazione temporanea in oggetto espressa verbalmente dall’interessata Dott.ssa Barbara Luciani;
RITENUTO di accogliere la richiesta inoltrata a questa Amministrazione da Roma Capitale nell’ottica della collaborazione tra Enti, fermo restando il diritto e la facoltà del Comune di Frascati di procedere in ogni momento, e quindi anche in pendenza dell’accordo di cui alla presente deliberazione, all’assunzione di ogni eventuale provvedimento ritenuto opportuno sull’intero assetto organizzativo e della responsabilità dell’Ente, ivi incluso il Settore competente sulla Polizia Locale, in funzione dell’applicazione delle disposizioni anticorruzione di cui alla legge n° 190/2012 ed in particolare in materia di rotazione delle figure dirigenziali;
DATO ATTO che, con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
VISTO l’art. 48, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
D E L I B E R A
Per quanto esposto e previsto in premessa e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
Di concedere, per quanto di propria specifica competenza, il nulla osta all’assegnazione temporanea a Roma Capitale ex art. 30, comma 2 sexies del D.lgs. 165/2001 della Dott.ssa Barbara Luciani, nata a Frascati il 7.2.1967, Dirigente V Settore di questo Ente, al fine di assumere, nell’Ente di destinazione, il ruolo di Dirigente della U.O. Protezione persone di minore età a decorrere dall’1.7.2020 fino al 31.12.2020;
Di dare atto che gli oneri finanziari dell’assegnazione della Dott.ssa Luciani andranno a totale carico di Roma capitale che provvederà ad erogare alla dipendente in questione il trattamento economico fondamentale nonché il trattamento accessorio spettante compresa la retribuzione di risultato qualora venissero raggiunti gli obiettivi prefissati;
Di stabilire che il presente accordo potrà essere variato in qualunque momento per una delle seguenti cause:
scioglimento anticipato - consensuale;
- recesso unilaterale da adottarsi con atto della Giunta Comunale con preavviso di almeno 30 giorni;
- accordo tra le amministrazioni per la proroga del periodo.
PASSI CARRABILI A RASO- Il parere di un esperto !
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16733/2007 ha ribadito che non sono soggetti a tassa o tariffa i c.d. “passi a raso”.
La Suprema Corte ha stabilito che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario dell’accesso, una posizione ed un uso diverso del marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”.
Nessun commento:
Posta un commento