sabato 17 luglio 2010

BANCA STS A RISCHIO CHIUSURA ?




Deliberazione n. 14/SEZAUT/2010/FRG
LA CORTE DEI CONTI
in
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell’adunanza del 22 giugno 2010



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE
INDAGINE SUL FENOMENO DELLE PARTECIPAZIONI IN
SOCIETÀ ED ALTRI ORGANISMI DA PARTE DI COMUNI E
PROVINCE



omissis

Premessa metodologica

● I particolari aspetti del fenomeno delle partecipazioni degli enti locali in organismi,sotto il profilo finanziario, gestionale, operativo, contabile, giustificano un’attenzione costante da parte degli organi di controllo ed hanno determinato, a metà del luglio 2008, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ad avviare un’indagine nazionale, secondo logiche comparative, con l’obiettivo di delineare, grazie anche al supporto delle Sezioni regionali di controllo, l’ampiezza del fenomeno e di individuare i modelli organizzativi, gestionali e di controllo adottati al riguardo dai Comuni e dalle Province. L’indagine, riferita all’arco temporale 2005/2008 con analisi finanziarie spinte fino al 2009, è stata strutturata su due linee di intervento: la prima, con finalità ricognitiva delle dimensioni e dell’andamento del fenomeno avente anche lo scopo di rilevare, in termini generali, sia i flussi finanziari intercorrenti tra organismi partecipati e soci pubblici locali che le principali performance degli organismi stessi, e la seconda, più marcatamente connotata dei caratteri territoriali del controllo sulla gestione, avente come riferimento un campione significativo di partecipazioni.
La prima linea di intervento di tipo ricognitivo, di cui la presente relazione espone ed analizza le risultanze, é stata finalizzata ad acquisire informazioni da un lato relative alla consistenza e alle caratteristiche della partecipazione degli enti (dati dell’ente locale) e dall’altro di natura prevalentemente contabile, relative agli organismi partecipati (dati della partecipata). Per esigenze di omogeneità, si è acceduto alla definizione di “partecipazione”,nel caso della sussistenza di almeno una delle seguenti tre circostanze:

a) il possesso in capo all’ente locale di azioni, quote o comunque di parte del capitale dell’organismo partecipato;

b) l’obbligo previsto in capo all’ente, in via ordinaria o straordinaria, di concorrere finanziariamente all’attività dell’organismo partecipato;

c) la produzione di effetti del risultato d’esercizio dell’organismo partecipato sul patrimonio dell’ente locale.

L’ottica è stata, pertanto, non solo quella di rilevare le strutture gestionali degli enti locali previste ai vari fini dall’ordinamento statale (es. società di capitali, consorzi, aziende speciali, ecc.), ma anche quella di intercettare i più specifici modelli gestionali che rinvengono la propria fonte direttamente nel codice civile (società cooperative, società consortili, fondazioni, ivi comprese le fondazioni di partecipazione).

A detti fini, è stato messo a punto un questionario in formato EXCEL inviato a tutti gli enti locali, per il tramite delle Sezioni regionali, entro febbraio del 2009.



( ndr :chi ne era a conoscenza ? La Commissione bilancio, i Consiglieri Comunali erano stati edotti ? )




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Ma l’approdo fondamentale della normativa in itinere, destinato ad imprimere una svolta essenziale al sistema delle relazioni contabili tra ente locale e società partecipate, è rappresentato dalla previsione, nella normativa in corso, dell’obbligo per le Province e per i Comuni con più di 5000 abitanti dell’adozione del bilancio consolidato da redigere secondo il modello contabile di competenza economica. Secondo quanto più volte richiesto dalla Corte dei conti, il bilancio consolidato non sarà più oggetto di mera facoltà, come già previsto nel TUEL, bensì di un preciso obbligo imposto in via normativa all’ente locale.

omissis




E’ su una documentazione contabile esaustiva e chiara e su un’adeguata circolazione di informazioni che deve fondarsi il sistema di governo del “gruppo ente locale”. E se i documenti contabili dell’ente locale non risultano sufficientemente analitici e dovrebbero essere opportunamente ripensati, anche quelli societari meritano senz’altro qualche riflessione. Non sembra, in particolare, che l’utilizzo del bilancio in forma abbreviata nelle società partecipate risponda in maniera idonea alle esigenze di consolidamento di conti e di adeguatezza informativa. La ragione che ne giustifica l’esistenza in ambito civilistico diventa recessiva quando socio è una pubblica amministrazione, ente esponenziale di una determinata collettività. A prescindere dalle dimensioni societarie, il mancato coinvolgimento nella gestione dei principali stakeholder (i cittadini) lascia disattesa l’esigenza di un’informazione completa e trasparente, che non è sufficientemente soddisfatta da forme abbreviate di bilancio.

ndr :E COME NON CONDIVIDERE QUESTO PASSO DELLA CORTE!


omissis



QUESTE LE PREMESSE DELLA CORTE. MA E' SUL CAPITOLO 1, COMMA 7 CHE IL CONSIGLIERE VINCENZO CONTE SEGNALA RESPONSABILMENTE IL PROBLEMA



I.7 Art.14, comma 32 del d.l. 31 maggio 2010, n.78.

Taglio delle partecipazioni societarie nei Comuni piccoli e medio-piccoli


L’esigenza di riduzione dei costi razionalizzando il fenomeno delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali, unita al rischio di comportamenti sostanzialmente elusivi degli obblighi e vincoli previsti dai sopra commentati commi 27 e ss. dell’art.3 della legge finanziaria 2008, già adottati dagli enti locali destinatari di dette disposizioni e riscontrati anche dalle Sezioni regionali della Corte dei conti, ha indotto il legislatore a ritenere che un ridimensionamento effettivo del fenomeno possa essere ottenuto dai Comuni solo se imposto ope legis.

Nel ribadire la vigenza dei vincoli previsti dal sopra citato art.3, commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria 2008, con la manovra finanziaria 2010 il legislatore ha, infatti, vietato espressamente la costituzione di società ai Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti i quali, entro il 31 dicembre 2010,dovranno mettere in liquidazione quelle già costituite ovvero cederne le partecipazioni.

Sono previste eccezioni nei confronti delle società con partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più Comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti, e nei confronti dei Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, che possono detenere la partecipazione di una sola società. Anche tali Comuni dovranno liquidare le altre società già costituite entro il 31 dicembre 2010. Un primo ordine di problemi è ermeneutico e attiene, prima di tutto, alla portata della disposizione: non appare del tutto chiaro se la norma imponga il divieto di qualsivoglia partecipazione societaria ovvero della sola costituzione delle società, lasciando impregiudicata l’assunzione od il mantenimento di partecipazioni a società già costituite (magari da Province o da Comuni grandi). Il richiamo all’art.3, comma 27 della legge finanziaria 2008, in cui la distinzione è chiara, sembrerebbe deporre per la seconda ipotesi la quale, però, appare contraria allo spirito della manovra, oltre che irragionevole laddove si consideri che i Comuni tra 30.000 e 50.000 abitanti possono “detenere” la partecipazione di una sola società (la disposizione non prevede, in questo caso,distinzioni di alcun genere). Sempre a livello interpretativo, con riguardo ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sembra opportuno che l’opzione della partecipazione paritaria, quale eccezione al divieto, non debba comunque prescindere dalla partecipazione proporzionale al numero di abitanti, posto che gli oneri correlati alla partecipazione finanziaria dovrebbero sempre essere rapportabili alle dimensioni demografiche dell’ente locale.

Ad ogni buon conto, il divieto è dirompente e destinato ad avere effetti diversi a seconda che il Comune sia piccolo (con abitanti fino a 30.000) o medio (con abitanti tra 30.000 e 50.000). Con riferimento ai Comuni piccoli, va prima di tutto evidenziato che le funzioni fondamentali ex art.21, comma 3, della legge 42/2009 devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata (art.14, comma 30 del d.l.78/2010), e, pertanto, è a tali forme associative che dovranno essere imputate le scelte circa la gestione dei servizi pubblici locali. Ciò, pur tenendo presente che la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, almeno per quanto riguarda i settori non esclusi, dovrebbe poter avvenire soltanto attraverso conferimento ad imprenditori o a società non costituite dall’ente locale, (art.23- bis, comma 2, lett.a), posto che l’attuale sistema normativo e la conforme giurisprudenza amministrativa non lasciano spazi alla gestione diretta né appare più ammissibile la costituzione di società miste (ex art.23-bis , comma 2, lett.b). Diversamente, i servizi locali privi di rilevanza economica potranno essere gestiti attraverso organismi non societari, quando non direttamente. I Comuni medi potranno detenere una sola società partecipata e, pertanto, è verosimile che faranno confluire le partecipazioni in una multiutility (con delicate operazioni di conferimento, fusione, e quant’altro) anche nella forma di holding (modello gestionale compatibile con il sistema normativo attualmente vigente solo ove si rivedessero i limiti operativi imposti alle società strumentali dell’ente locale dall’art.13 del d.l. 223/2006, convertito in legge 248/2006, sopra commentato).Entrambe le tipologie di Comuni dovranno procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate o alla cessione delle quote entro il 31 dicembre 2010, e questo avrà indubbiamente effetti significativi, sotto il profilo sia economico che sociale. La previsione di un termine così ravvicinato, per quanto non perentorio, potrebbe indebolire la posizione dell’ente rispetto ai terzi interessati, che potrebbe essere chiamato a deliberare la dismissione di una quantità anche rilevante di partecipazioni, determinando un presumibile depauperamento economico del valore dell’impresa (e delle casse dell’ente), trattandosi di assets generalmente privi di particolare appeal nei confronti del mercato.

Inoltre, si profila una significativa ricaduta in termini sociali, ad esempio, con riferimento al personale, che non potrà essere sempre assorbito dall’ente locale a seguito di liquidazioni societarie, o che verrà ceduto insieme al ramo d’azienda.

Determinazioni legislative così drastiche e rigorose costituiranno senz’altro oggetto di attenta riflessione all’atto della conversione in legge del d.l. 78/2010.
Riflessione che, se da un lato terrà conto dell’esigenza di ridurre i costi degli enti locali, dall’altro dovrà preoccuparsi di evitare il rischio di svendita di un patrimonio economico, che talvolta l’ente locale ha costruito, ed un disservizio ai cittadini: elementi che potrebbero annullare gli effetti positivi della sperata riduzione dei costi (peraltro non quantificata in relazione tecnica). Non vanno,inoltre, sottaciute le intuibili difficoltà applicative della novella normativa, anche tenendo presente che tutte le più recenti disposizioni destinate a razionalizzare e contenere il settore delle partecipazioni societarie degli enti locali sono state oggetto di ripetuti e consistenti differimenti temporali.

UN COMMENTO

Il documento è composto da ben 210 pagine; il presente resoconto è pertanto la sintesi dell'essenziale. Pure nella brevità, tuttavia, è possibile scorgere la grave preoccupazione della Corte dei Conti sia per il prolificare incontrollato del fenomeno, sia per la rilevanza dei profili economici e delle conseguenze economiche sul patrimonio dei Comuni.

La domanda che sorge spontanea è : quanti, fra i Consiglieri Comunali, ne sono a conoscenza ?

La Corte parla di trasparenza amministrativa, esaustivo rilascio di dati contabili.

Con una AMMINISTRAZIONE che :

- comunica al Consiglio Comunale soltanto dopo diversi mesi dal ricevimento un rilievo della Corte dei Conti sullo sforamento del PATTO di STABILITA' relativo all'anno 2007

- parla a maggio in aula consiliare di BANCA STS senza produrre il bilancio 2009 approvato nel mese di aprile, nascondendosi dietro la sciocca scusa che era in corso di registrazione alla Camera di Commercio

- non comunica in Commissione Bilancio una lettera del D.G. nella quale si comunica sostanzialmente che non c'è un euro da spendere

- ancora non presenta, e siamo a fine luglio 2010, il bilancio definitivo 2009 perchè è in arretrato sugli accertamenti

- aveva promesso la DIFFERENZIATA a TUTTO CAMPO entro la passata primavera ed ancora non se ne vede ombra

con un' AMMINISTRAZIONE di questo tipo si potrà dar credito alle affermazioni di tranquillità e di " tenuta sotto controllo della situazione " che affluiranno copiose nei giorni a venire ?

E' forse per questo che nell'ultimo Consiglio Comunale il Consigliere D'Orazio era particolarmente preoccupato degli ingenti flussi incontrollati che stanno affluendo alla BANCA STS? O la sua preoccupazione era relativa alla possibile cessione di quote ai privati?


MHA !

3 commenti:

  1. Anonimo17.7.10

    A mio avviso la liquidazione della STS è un fatto ineludibile e sacrosanto, alla luce di quanto emerso. Finirà così definitivamente il gioco di bussolotti e di scatole cinesi inaugurato e spudoratamente utilizzato da Posa per le sue ignobili politiche clientelari, che gli ha permesso di occultare molte delle sue folli spese e le incontrollate ed incontrollabili assunzioni. Ad un controllo approfondito ci scapperà probabilmente il penale. Cosa ne dice l'esimio Avvocato Mastrosanti ?!?. Ed il Sindaco, portaborse del Sindaco Precedente? Ed il già rinviato a giudizio Posa, deus ex machina di tutto ?

    Caino

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  2. Anonimo18.7.10

    Ma se i frascatani sono dei coglioni come potete pensare che non vogliono essere governati da loro simili?

    Franco

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  3. Anonimo19.7.10

    Tranquilli, la regaleranno a qualche imprenditore amico. A sentire in giro quella dei regali e delle svendite è la loro specialità.

    Alberto

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