LA STRAGE DEGLI ULIVETI
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 9 luglio 2010, n. 4457
BOSCHI E FORESTE - Misure normative a tutela dei boschi - Estensione - Limitazione alle sole ipotesi riconducibili ad alberi di alto fusto - Esclusione - Lettura sistematica della normativa - Artt. 2 e 3 L. n. 353/2000 - Art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001 - Alberi di olivo - D.lt. 475/1945 - Divieto di abbattimento.
Da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltreché coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. artt. 2 e 10 L. n. 353/2000, art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001): con specifico riferimento agli alberi di olivo, che come è noto possono raggiungere volumi ed altezze considerevoli e che, sotto tale profilo, possono già di per sé accomunarsi agli alberi di alto fusto, è tuttora vigente la disciplina dettata dal decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, recante il divieto di abbattimento di tali alberi se non in numero limitato e con specifica autorizzazione delle autorità competenti. Pres. f.f. Maruotti, Est. Lodi - Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) c. A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo, Sanino e Funari) - (Annulla T.a.r. Lazio,Roma, n. 11242/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 9 luglio 2010, n. 4457
BOSCHI E FORESTE - INCENDI - Aree percorse dal fuoco - Divieto di modificazione della destinazione urbanistica -Uliveto - Zona arborata - Inapplicabilità del divieto di cui all’art. 10, c. 1 L. n. 353/2000 - Inconfigurabilità - Ragioni.
Le finalità di salvaguardia del territorio e delle sue entità naturalistiche indispensabili alla vita (fattispecie relativa al divieto di modificazione della destinazione urbanistica, ai sensi dell’art. 10, c. 1 della L. n. 353/2000, di area coltivata ad uliveto percorsa dal fuoco) non possono essere ristrette a limitate ipotesi di particolari tipi di bosco e di pascoli, ponendosi una simile conclusione non solo in stridente contrasto, nella specie, con la normativa riguardante la speciale salvaguardia degli uliveti, ma pure in evidente contraddizione con la vigente disciplina generale in materia forestale, che ammette l'estensione della tutela addirittura alla sola sterpaglia, come ben messo in evidenza anche dalla giurisprudenza del giudice penale (cfr. Cass. Sez. I. penale, 4 marzo 2008, n. 14209). Pres. f.f. Maruotti, Est. Lodi - Comune di Ariccia (avv.ti Bellini, Brugnoletti e Michetti) c. A. s.r.l. (avv.ti Ragazzo, Sanino e Funari) - (Annulla T.a.r. Lazio,Roma, n. 11242/2009) - CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV - 9 luglio 2010, n. 4457
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