domenica 12 luglio 2020

I FONDI MES SONO ACCETTABILI AD UNA UNICA CONDIZIONE



OCCORRE VARIARE L' ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO



Nonostante io abbia non so quante volte acceso un faro sulle insidie dei FONDI MES; nonostante io abbia a destra e a manca inviato appelli a politici di destra, di centro, di sinistra, in ITALIA ed in EUROPA debbo constatare che nessuno ha ancora centrato la vera trappola
insita nell' accettazione di questi benedetti 37 miliardi di euro a costo praticamente pari a pochi cents %li  d'interesse annuo.

La trappola non scatterà subito, ovviamente, perchè questo potrebbe allertare altri possibili " polli " da irretire e sottoporre alle cure del progetto egemonico sottostante.



Nè consisterà nel sacrosanto diritto di verifica di  buongoverno nella spesa di quei fondi finalizzati al potenziamento del sistema sanitario ; le esperienze delle mascherine e delle barelle di NICOLA ZINGARETTI


non è che abbiano fornito elementi di tranquillità ai nostri finanziatori.

NO, la trappola sarà agevolata da un probabile ritorno in grande stile del Virus nel prossimo inverno; a detta di tutti un altro lockdown sarebbe peggio di una esplosione nucleare con richiesta di interventi megagalattici.

E' in questa circostanza che il RICHIAMO delle QUOTE NON VERSATE sarà necessità; basterà una votazione a maggioranza semplice e l'Italia si vedrà costretta al versamento di 110 miliardi di euro !

E' TANTO EVIDENTE CHE NESSUNO HA RITENUTO DI PARLARNE

Malafede, ma anche ignoranza; evidentemente in pochi hanno letto il regolamento del MES; ed in pochi sanno che i TRATTATI INTERNAZIONALI non si modificano con le chiacchiere o con i fojetti !





Testo del Trattato MES (Meccanismo Europeo di Stabilità)



1  GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1 MEMBRI E FINALITÀ
ARTICOLO 1 Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra loro un’istituzione finanziaria internazionale denominata il “meccanismo europeo di stabilità” (“MES”).
ARTICOLO 9 Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori può richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione può richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest’ultimo, per effetto dell’assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all’articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all’articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo è necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un’eventuale carenza di fondi nelle disponibilità del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalità dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalità particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.


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