giovedì 29 novembre 2018

LEGITTIMA DIFESA : QUALCOSA ANCORA MANCA NEL TESTO APPROVATO AL SENATO


L' INTERVENTO DEL MAGISTRATO E' OVVIO E DOVEROSO




E' certo che occorra un magistrato che definisca i fatti avvenuti !

Ma il problema che non vedo risolto nel testo approvato il 24 ottobre al Senato, aldilà del togliere o aggiungere un aggettivo od un sostantivo, è chi il magistrato metta al centro della sua indagine.

Nel calcio esiste la temporalità del fallo, per cui ciò che accade dopo è nullo. E' fuori di dubbio, e credo condiviso anche dai più accesi BUONISTI, che l'intrusione illegittima sia il primo reato commesso. E' quindi l' intruso il primo che viola il diritto; è pertanto lui, vivo o morto, che deve essere al centro dell' intervento del magistrato. L'emotività del caso, il grave o meno grave turbamento che ne consegue e l'esito della reazione sono tutte cose che accadono poi.

Questo non lo vedo in questa recensione di MONEY.it

Non leggo in questo testo che l' aggredito verrà audito come

PERSONA INFORMATA DEI FATTI


Nuova legge sulla legittima difesa: cosa dice l’articolo 1

Secondo l’articolo 1 del ddl presentato dalla Lega nel caso in cui una persona presente legittimamente nell’abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora utilizzi un’arma (che deve essere legittimamente detenuta) per difendere la propria o l’altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, dal “pericolo di un’aggressione”, la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa è sempre riconosciuta.
Ricapitolando, non è necessario che ci sia un’aggressione per potersi difendere, basta che sussista il pericolo o la minaccia di aggressione. Ad esempio, non per forza un ladro deve puntarvi la pistola addosso per potervi difendere, è sufficiente che questo affermi semplicemente di “essere armato” e di essere pronto ad utilizzare l’arma.

Articolo 2 della nuova legge sulla legittima difesa

È l’articolo 2 del disegno di legge però ad essere il punto centrale dell’intera riforma della legittima difesa. Questo, infatti, va a modificare l’articolo 55 del Codice Penale, che oggi recita:
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
L’articolo 2 del disegno di legge sulla legittima difesa andrà a modificare quanto appena detto, escludendo la punibilità per coloro che eccedono i limiti di legge perché hanno agito “in condizioni di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.
Quindi, anche qualora la difesa non sia proporzionata all’offesa, come stabilito dall’articolo 52 del Codice Penale, chi si difende non commette comunque un delitto colposo dal momento che ha agito per salvaguardare la propria o l’altrui incolumità in un momento di particolare turbamento.
Vi è poi un’altra novità per la tutela di colui che si difende; nel dettaglio, il disegno di legge stabilisce che qualora questo venga assolto in sede penale non è responsabile neppure sul piano civile, quindi non è dovuto al risarcimento del danno da lui provocato nell’ambito della legittima difesa.

Inasprimento pene per furto e rapine

Se da una parte l’articolo 1 e 2, intervenendo rispettivamente sugli articoli 52 e 55 del Codice Penale, restringono il perimetro della punibilità derivato dall’eccesso colposo della legittima difesa, dall’altra gli articoli successivi intervengono per inasprire le pene per coloro che si rendono colpevoli di furti, rapine e violazioni di domicilio.
Ad esempio, l’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, in caso di furto in appartamento, sarà possibile ottenere la sospensione condizionale della pena solamente dopo aver completamente risarcito la vittima per i danni causati.
Per quanto riguarda la violazione di domicilio, invece, la sanzione massima viene elevata a 4 anni di carcere; per il furto di abitazione, o anche per lo scippo, invece, la sanzione massima ammonta rispettivamente a 6 e 7 annidi carcere.
Anche per la rapina la pena massima viene elevata a 7 anni di carcere.

Legittima difesa: massima priorità nei processi

Infine, l’ultimo articolo del disegno di legge interviene modificando il Codice di procedura penale, dando la massima priorità “ nella formazione dei ruoli di udienza” anche ai processi che si riferiscono ai delitti - o alle lesioni personali - di tipo colposo.
Inoltre, sempre in ambito processuale, qualora il giudice rilevi la legittima difesa viene riconosciuto il gratuito patrocinio anche a favore di coloro nei cui confronti “sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere”.

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