MA INTANTO PARTONO LE AZIONI DI RESPONSABILITA'
Quando ho letto la notizia sono sobbalzato.
Ma come, mi son detto, PAOLO SIMIONI sta lì dall' agosto del 2017 e già studia 300 azioni di responsabilità verso funzionari e managers dell' ATAC mentre a ITACSARF ( una volta FRASCATI ) fra il Commissario STRATIsferico ed il Sindaco ITNASOR TSAM ancora non si vede nulla !
SOTTO ESAME GLI ANNI DAL 2003
Praticamente ci rientrerebbero il SECONDO MANDATO di GATTOPARDO 2 ( POSA ) e quello di GATTOPARDO 3 ( DI TOMMASO ) a FRASCATI !
Quando poi ho letto di " stipulazione di contratti macroscopicamente svantaggiosi "poteva il mio pensiero non correre ai contratti per la gestione degli
ASILI NIDO COMUNALI D' ORO
dove il Comune ancora paga per ogni bambino qualcosa intorno agli 11.000 euro l'anno alla COOPSELIOS quando un asilo nido privato te ne chiede solo 5.000 circa ???????
Ma allora è vero che i consiglieri comunali , gli assessori e i Sindaci a FRASCATI ( poi ITACSARF ) ed il Commissario STRATIsferico dormivano da piedi in questi ultimi 15 anni !
E poi affidamenti senza gara, consulenze esterne e chi più ne ha ne metta ! E mentre in FRANZA i GILET JEUNES scendono in piazza, come dice l' amico ELIO, qui facciamo le DIRETTE per 1.000 euro al Cimitero mentre gli elefanti passano alla cassa !
7.4. L’istituto del dissesto
La situazione di dissesto finanziario si verifica qualora l’Ente
non possa garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili,
ovvero nei confronti dell’Ente esistano crediti da parte di terzi
liquidi ed esigibili cui non sia stato fatto fronte né con il mezzo ordinario
del ripristino del riequilibrio del bilancio (art. 193, Tuel), né con
il mezzo straordinario del riconoscimento del debito fuori bilancio (art.
194, Tuel). L’istituto del dissesto finanziario, (art. 244 e ss.,Tuel) interviene
in quelle situazioni in cui l’Ente locale si trovi in gravi condizioni
finanziarie tali da impedire il regolare funzionamento dello stesso.
Questo perché un Comune, al contrario di una impresa privata,
non può cessare di esistere, e quindi per assicurarne la continuità funzionale
amministrativa, il consiglio deve deliberare lo stato di dissesto. Da
ciò segue la formazione di un organo straordinario di liquidazione che,
assieme gli organi elettivi dell’Ente, deve provvedere al ripiano dell’indebitamento
dell’Ente.
L’organo straordinario di liquidazione opera sui fatti e atti di
gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello
dell’ipotesi di bilancio riequilibrato ed ha tempo 180 giorni dall’insediamento
per accertare la massa passiva e predisporre un piano di
rilevazione (art. 254, Tuel). In particolare deve determinare la massa
passiva e attiva, acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante alienazione dei beni patrimoniali) e liquidare
e pagare la massa passiva.
A questo punto la gestione dell’Ente si sdoppia in:
- gestione straordinaria della situazione precedente alla dichiarazione
dello stato di dissesto con la quale si stabilizza la situazione
creditoria e debitoria dell’Ente ad una certa data, sottraendola alla
responsabilità giuridica dello stesso e affidandone ad una commissione
esterna all’Ente la competenza alla gestione esclusiva;
- gestione ordinaria dell’Ente che riparte, senza debiti e crediti, con
un bilancio riequilibrato, mediante l’aumento obbligatorio delle
entrate proprie (specie da servizi e tributi), la riduzione della spesa
del personale, la limitazione dei servizi offerti a solo quelli obbligatori
per legge.
Il consiglio comunale, qualora si verifichino le condizioni citate,
valutate le cause che hanno determinato il dissesto, adotta l’apposita delibera,
la quale deve essere accompagnata da una dettagliata relazione
dell’organo di revisione che analizza i motivi del dissesto (art. 246, Tuel).
La deliberazione dello stato di dissesto è obbligatoria e non è revocabile,
in quanto atto che non ammette valutazioni discrezionali.
Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti e/o anche a seguito delle verifiche svolte dai servizi ispettivi
del Ministero dell’economia e delle finanze, emergano comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria, la violazione degli obiettivi della
finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del
bilancio dell’Ente locale, in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo
stesso Ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei
conti, le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale,
accertato l’inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e, perdurando
l’inadempienza, in presenza delle condizioni di cui all’art. 244 del Tuel, il
prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la
deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al
precedente periodo il prefetto nomina un commissario per la deliberazione
dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del
consiglio dell’Ente ai sensi dell’art. 141 del Tuel (art. 6, c. 2, Dlgs. 149/2011).
Le conseguenze della dichiarazione di dissesto sono (artt. 248,
249, 250 e 251 Tuel):- sospensione del termine per deliberare il bilancio, poiché questo
dovrà basarsi sulla manovra di riequilibrio che fa carico all’Ente;
- divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti
dell’Ente e sono dichiarate estinte le procedure pendenti, salvo
l’inserimento in massa passiva di capitale, accessori e spese;
- dalla data della deliberazione del dissesto e sino all’approvazione
del rendiconto i debiti insoluti e le somme dovute per anticipazioni
di cassa già erogate, non producono interessi né sono soggetti
a rivalutazione automatica;
- il presidente della Provincia e il sindaco sono inibiti per 10 anni da
cariche elettive, se la Corte dei conti accerti una loro responsabilità
per il dissesto. Interessante è anche la possibile estensione delle
sanzioni per i componenti degli organi di revisione;
- divieto di contrarre nuovi mutui, con eccezione di quelli previsti
all’art. 255, (a copertura della massa passiva, oggi solo nei ristretti
casi ancora consentiti) e dei mutui con oneri a totale carico dello
Stato o delle Regioni;
- esercizio, durante il periodo che va dalla deliberazione e fino
all’approvazione del bilancio riequilibrato, di una gestione limitata
nell’entità alle grandezze dell’ultimo bilancio approvato, con
pagamenti in dodicesimi.
- obbligo, per almeno 5 anni, di adeguare al limite massimo le aliquote
e le tariffe delle imposte e tasse locali, ad eccezione della tassa
rifiuti solidi urbani, per la quale devono essere applicate tariffe che
garantiscano la totale copertura dei costi di gestione del servizio.
Mentre il compito dell’organismo straordinario di liquidazione
consiste nel determinare la massa passiva e attiva, acquisire e gestire i
mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento (anche mediante alienazione
dei beni patrimoniali) e liquidare e pagare la massa passiva, il Comune,
invece, deve dedicarsi della gestione corrente mediante la redazione
di un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, che evidenzi
l’avvenuta eliminazione di tutte le cause strutturali che hanno determinato
la situazione del dissesto. Il consiglio comunale, entro tre mesi dalla
data d’emanazione del DPR di nomina dell’Organo straordinario di liquidazione,
deve deliberare e presentare al Ministro dell’interno, una ipotesi di
bilancio di previsione stabilmente riequilibrato (art. 259 Tuel).Nel caso sia valido il bilancio di previsione già approvato nell’anno
in corso nel quale è stato dichiarato il dissesto, l’ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato dovrà fare riferimento all’esercizio finanziario
successivo. Qualora sia stato già approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio successivo, la relativa deliberazione deve essere revocata.
Se alla data della dichiarazione di dissesto, il bilancio di previsione
per l’esercizio in corso non è stato ancora approvato, l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato deve fare riferimento all’esercizio finanziario in corso
e in tal caso a, seguito della dichiarazione del dissesto, e sino all’emanazione
del decreto d’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato,
sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio di previsione.
Nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, qualora
il riequilibrio del bilancio sia condizionato dall’esito delle misure di
riduzione di almeno il 20% dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione
di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui
costi incidono sul bilancio dell’Ente, l’Ente può raggiungere l’equilibrio, in
deroga alle norme vigenti, entro l’esercizio in cui si completa la riorganizzazione
dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi
partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato
deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell’equilibrio e per i tre
esercizi successivi, l’organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente
trasmette al Ministero dell’interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun
esercizio, una relazione sull’efficacia delle misure adottate e sugli
obiettivi raggiunti nell’esercizio (art. 259, c. 1-ter, Tuel).
L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, predisposta secondo
i modelli e i principi del bilancio di previsione e corredata dagli stessi allegati
previsti per il bilancio di previsione, deve certificare che sul fronte
delle entrate e delle spese, si verifica un reale riequilibrio del bilancio con
il pareggio finanziario.
Il documento d’ipotesi di bilancio, dopo essere stato approvato
dal consiglio comunale, deve essere depositato, assieme alla delibera di
approvazione, presso la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti
locali funzionante al Ministero dell’interno.
Entro 4 mesi dal ricevimento, la Commissione per la stabilità finanziaria
degli Enti locali, deve esprimere un parere sulla validità delle misure
disposte dall’Ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulla capacità delle misure stesse di assicurare la stabilità della gestione
finanziaria dell’Ente. Durante l’istruttoria la Commissione può richiedere
chiarimenti o documentazioni integrative, cui l’Ente locale fornisce risposta
entro 60 giorni, e in tal caso la formulazione di rilievi o richieste sospende
il decorso del termine. In caso di esito positivo dell’esame la Commissione
sottopone l’ipotesi all’approvazione del Ministro dell’interno che vi provvede
con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata
gestione alle quali l’Ente locale è tenuto ad adeguarsi. In caso di esito negativo
dell’esame da parte della Commissione, il Ministro dell’interno emana
un provvedimento di diniego dell’approvazione, prescrivendo all’Ente locale
di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l’ulteriore termine
perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento
di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che
non hanno consentito il parere favorevole (art. 261, Tuel).
L’art. 262 del Tuel dispone che la mancata approvazione della
nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo e comporta lo scioglimento
del consiglio dell’Ente ai sensi dell’art. 141, c. 1, lett. a) del Tuel. Il
consiglio dell’Ente, entro 30 giorni dalla notifica del decreto di approvazione
ministeriale dell’ipotesi di bilancio, dovrà poi approvare formalmente
il bilancio di previsione dell’esercizio cui l’ipotesi si riferisce, nonché,
entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, gli eventuali altri bilanci
di previsione o rendiconti non deliberati (art. 264, Tuel).
Il riequilibrio ottenuto con l’ipotesi di bilancio deve essere strutturale
e consolidarsi negli esercizi successivi, in grado di garantire un equilibrio
stabile, che eviti il ripetersi di situazioni debitorie o di disavanzo.
Il risanamento dell’Ente locale dissestato ha la durata di 5 anni
decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato. Il controllo del rispetto degli obblighi vigenti per tutta
la durata del periodo di risanamento è affidato all’organo di revisione
dell’Ente, il quale è tenuto a riferire trimestralmente al consiglio dell’Ente
circa l’avvenuta esecuzione delle prescrizioni fissate con decreto di approvazione
dell’ipotesi.
L’inosservanza delle prescrizioni comporta la segnalazione dei fatti
all’Autorità giudiziaria per l’accertamento delle ipotesi di reato.
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